Affidamento diretto negli appalti pubblici: soglie, requisiti e procedura

Affidamento diretto negli appalti pubblici (art. 50 d.lgs. 36/2023): le soglie (150.000 € lavori, 140.000 € servizi e forniture), i requisiti dell’appaltatore, il principio di rotazione, la determina di affidamento e i controlli, aggiornato al correttivo del 2024.
In breve — L’affidamento diretto è l’assegnazione di un appalto pubblico senza gara, con la stazione appaltante che sceglie direttamente l’impresa. È ammesso solo sotto soglia: lavori fino a 150.000 € e servizi o forniture fino a 140.000 € (art. 50 del d.lgs. 36/2023). Non è però una scelta “libera”: vanno rispettati i requisiti dell’operatore, il principio di rotazione e una determina motivata. Gestito male, è tra le procedure più esposte a contestazioni.
1. Che cos’è l’affidamento diretto
L’affidamento diretto è una modalità di assegnazione di un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture. La sua particolarità è tutta qui: con l’affidamento diretto la pubblica amministrazione può affidare una commessa a un’impresa senza passare da una procedura di gara e senza l’obbligo di consultare più operatori.
La definizione è nell’allegato I.3, art. 3, lett. d) del d.lgs. 36/2023: è l’affidamento del contratto senza gara, in cui l’impresa è scelta discrezionalmente dalla stazione appaltante. È uno strumento pensato per semplificare e velocizzare l’assegnazione degli appalti di modesto valore. Ma “senza gara” non significa “senza regole”: la scelta resta vincolata a soglie, requisiti, rotazione e a una determina motivata, e la loro violazione rende l’affidamento illegittimo.
2. Le soglie: quando si può usare
L’affidamento diretto è ammesso solo sotto determinate soglie di importo. L’art. 50 del d.lgs. 36/2023 lo consente quando il valore dell’appalto è:
- inferiore a 150.000 euro per i lavori;
- inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e la progettazione.
La norma · Art. 50, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici […]; b) affidamento diretto dei servizi e forniture […] di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali […].
Per valore complessivo si intende l’importo totale pagabile all’appaltatore, al netto dell’IVA, tenendo conto anche di eventuali opzioni, proroghe o rinnovi previsti nella determina a contrarre o nel contratto.
3. Come si sceglie l’impresa
La stazione appaltante è libera di individuare l’impresa cui affidare l’appalto. Può servirsi di elenchi o albi di operatori — propri o di altre amministrazioni — che velocizzano la selezione, oppure di indagini di mercato, anche tramite semplici ricerche sul web.
Un punto spesso frainteso: non è obbligatorio consultare più imprese, né acquisire una pluralità di preventivi. La stazione appaltante può affidare all’unico operatore consultato, se lo ritiene idoneo; e anche quando ne consulta più d’uno, l’affidamento diretto non si trasforma in una gara.
4. I requisiti dell’appaltatore
L’impresa affidataria deve comunque possedere alcuni requisiti. Sono obbligatori, a pena di illegittimità dell’affidamento:
- i requisiti generali di moralità, cioè l’assenza delle cause di esclusione degli artt. 94-98 del Codice, che l’impresa attesta con dichiarazione sostitutiva;
- le esperienze pregresse documentate idonee a eseguire la prestazione (art. 50, comma 1): non devono essere identiche all’oggetto dell’appalto, ma sufficienti a garantirne la buona riuscita. Per i lavori, l’attestazione SOA nella categoria pertinente è di per sé prova adeguata.
La stazione appaltante può poi richiedere — ma non è obbligata — ulteriori requisiti speciali (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica): ad esempio l’iscrizione alla Camera di commercio o livelli minimi di fatturato proporzionati all’appalto.
Tutti i requisiti si attestano con dichiarazione sostitutiva (art. 47 del d.P.R. 445/2000) oppure, a scelta della stazione appaltante, con il DGUE.
5. Con quale criterio si sceglie l’offerta
Negli appalti aggiudicati con gara valgono, in alternativa, l’offerta economicamente più vantaggiosa o il minor prezzo. Nell’affidamento diretto questi criteri non si applicano: manca una vera competizione da valutare secondo parametri predefiniti.
La stazione appaltante sceglie invece la proposta che meglio risponde alle proprie esigenze — è il criterio della cosiddetta rispondenza all’interesse pubblico. Ciò significa che, anche quando ha acquisito più preventivi, l’amministrazione non è vincolata al più basso: può preferire un’offerta più onerosa se, per qualità, tempi o caratteristiche tecniche, soddisfa meglio il bisogno (Tar Lombardia, Milano, n. 949/2023).
Questa libertà ha però un contrappeso: la scelta va motivata nella determina di affidamento, indicando le ragioni per cui quel preventivo è stato ritenuto il più conveniente. È la motivazione — non il prezzo più basso — a rendere legittimo l’affidamento.
6. Il principio di rotazione
All’affidamento diretto si applica il principio di rotazione (art. 49 del Codice), pensato per evitare posizioni di privilegio: l’operatore che ha ottenuto un affidamento non può, di regola, ottenerne un altro consecutivo nella stessa categoria. Ne abbiamo parlato nell’approfondimento dedicato al principio di rotazione, che ne illustra anche le deroghe.
Proprio sulle deroghe il correttivo del 2024 ha alzato l’asticella: per reinvitare o affidare nuovamente al contraente uscente, in casi motivati, non basta più la sola verifica dell’accurata esecuzione del contratto precedente — occorre valutare anche la qualità della prestazione resa (art. 49, comma 4). Un requisito in più, da motivare con attenzione.
7. Le garanzie
Sull’aspetto delle garanzie l’affidamento diretto beneficia di un regime alleggerito. La garanzia provvisoria — quella a corredo dell’offerta — non è mai richiesta (art. 53, comma 1).
Quanto alla garanzia definitiva, che assiste la corretta esecuzione del contratto, la stazione appaltante può non richiederla in casi motivati (art. 53, comma 4): per gli affidamenti sotto soglia, secondo l’ANAC, può bastare come motivazione anche il solo miglioramento del prezzo ottenuto. Quando invece la garanzia definitiva viene richiesta, per i contratti sotto soglia — e quindi per l’affidamento diretto — è pari al 5% dell’importo contrattuale (art. 53, comma 4), non al 10% previsto in via ordinaria dall’art. 117 per gli appalti sopra soglia.
8. La determina, la stipula e i controlli
L’affidamento si formalizza con la determina a contrarre (o atto equivalente), che ai sensi dell’art. 17, comma 2, deve indicare gli elementi essenziali: il RUP, l’oggetto e l’importo dell’appalto, l’identità del contraente e il preventivo ricevuto, le ragioni della scelta e — se la garanzia definitiva non è richiesta — i relativi motivi.
Il contratto si stipula in forma semplificata, anche per corrispondenza secondo l’uso commerciale (scambio di lettere, PEC), come consente l’art. 18, comma 1.
Restano fermi i controlli sui requisiti dichiarati: la stazione appaltante li verifica e solo dopo può procedere all’esecuzione (art. 50, comma 6). Per gli affidamenti sotto 40.000 euro vige una semplificazione — le dichiarazioni sostitutive sono verificate anche a campione, mediante sorteggio (art. 52). Se la verifica smentisce il possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione dell’eventuale garanzia, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore dalle proprie procedure da uno a dodici mesi.
9. Casi particolari: accordo quadro e concessione
L’affidamento diretto trova applicazione anche in due contesti particolari, con esiti opposti.
Per l’accordo quadro è ammesso: la stazione appaltante può concluderlo direttamente, purché l’importo massimo stimato per l’intera durata resti sotto le soglie dell’affidamento diretto (150.000 € per i lavori, 140.000 € per servizi e forniture) e non vi sia interesse transfrontaliero. Il Presidente dell’ANAC, con il comunicato del 5 giugno 2024, lo ha confermato, ma ha raccomandato di definire con precisione l’importo massimo complessivo dell’accordo — perché è su quel tetto che si misura il rispetto della soglia — e, dove possibile, di consultare comunque più imprese nell’interesse pubblico.
Per la concessione, invece, l’affidamento diretto è escluso. L’art. 187 stabilisce che, per le concessioni di importo inferiore alla soglia europea, l’ente concedente non può affidare direttamente, ma deve seguire una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto della rotazione degli inviti. Il tema è approfondito nell’articolo dedicato all’affidamento diretto di una concessione.
10. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni
L’affidamento diretto è tra le procedure più rapide, ma anche tra le più esposte a contestazioni — sulla scelta dell’impresa, sulla rotazione, sulla motivazione della determina. Lo Studio Legale Calzoni assiste enti, società pubbliche e imprese negli appalti pubblici: affianchiamo le stazioni appaltanti nella redazione di determine e capitolati-tipo conformi al Codice — depurati da clausole a rischio, come i rinnovi automatici o le revisioni prezzi non in linea — e assistiamo le imprese nella partecipazione e nell’eventuale contenzioso.
Domande frequenti
Quali sono le soglie dell’affidamento diretto? Lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi o forniture inferiori a 140.000 euro (art. 50 del d.lgs. 36/2023), calcolati sul valore complessivo al netto dell’IVA.
L’affidamento diretto richiede più preventivi? No. La stazione appaltante non è obbligata a consultare più imprese né ad acquisire più preventivi: può affidare all’unico operatore ritenuto idoneo. Anche consultando più imprese, l’affidamento diretto non diventa una gara.
Quale criterio si usa per l’affidamento diretto? Non si applicano l’offerta economicamente più vantaggiosa né il minor prezzo: la stazione appaltante sceglie la proposta più rispondente al proprio interesse, anche se non è la più economica, motivando la scelta.
Serve la garanzia definitiva nell’affidamento diretto? La garanzia provvisoria non è mai dovuta; la definitiva può non essere richiesta, purché la determina lo motivi. Quando richiesta, per i contratti sotto soglia è pari al 5% dell’importo (non al 10%).
Si può fare un affidamento diretto al contraente uscente? Solo in deroga al principio di rotazione, in casi motivati e — dopo il correttivo del 2024 — previa verifica dell’accurata esecuzione e della qualità della prestazione resa nel precedente contratto.
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