Affidamento diretto negli appalti pubblici: soglie, requisiti e procedura

Affidamento diretto negli appalti pubblici (art. 50 d.lgs. 36/2023): le soglie (150.000 € lavori, 140.000 € servizi e forniture), i requisiti dell’appaltatore, il principio di rotazione, la determina di affidamento e i controlli, aggiornato al correttivo del 2024.
In breve — L’affidamento diretto è la procedura con cui una stazione appaltante affida un appalto a un’impresa senza gara e senza obbligo di consultare più operatori. È ammesso solo sotto soglia: lavori fino a 150.000 euro, servizi e forniture fino a 140.000 (art. 50 del d.lgs. 36/2023). La scelta è discrezionale ma non libera: restano il possesso dei requisiti, il principio di rotazione e una determina che ne indichi le ragioni.
1. Che cos’è l’affidamento diretto
L’affidamento diretto è la procedura con cui una stazione appaltante affida un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture direttamente a un’impresa, senza passare da una gara e senza l’obbligo di consultare più operatori economici. È lo strumento con cui il codice semplifica l’acquisto di beni e servizi di modesto valore.
La definizione la dà il codice stesso, ed è più precisa di come viene di solito riassunta.
La norma · Allegato I.1, art. 3, lett. d), d.lgs. 36/2023
«Affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
La caratteristica principale è che la scelta dell’impresa è discrezionale: non è il risultato di una comparazione fra offerte valutate secondo parametri prestabiliti. Resta tale anche quando la stazione appaltante ha interpellato più operatori, perché consultare non significa mettere in concorrenza.
2. Le soglie: quando è ammesso
L’affidamento diretto di un appalto pubblico è ammesso solo a condizione che il valore della commessa sia inferiore a determinate soglie, diverse per i lavori e per i servizi e le forniture.
La norma · Art. 50, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
Le soglie sono quindi 150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e la progettazione. Sotto quei valori la stazione appaltante può affidare direttamente; sopra, deve seguire una procedura negoziata.
Il valore va calcolato sull’importo complessivo pagabile all’appaltatore, al netto dell’IVA, tenendo conto anche di opzioni, proroghe e rinnovi previsti nella determina o nel contratto. Frazionare artificiosamente una commessa per rientrare sotto soglia è la violazione che la Corte dei conti contesta con più frequenza.
3. Come si sceglie l’impresa
La stazione appaltante individua l’impresa come ritiene: può attingere a elenchi o albi di operatori — propri o di altre amministrazioni — oppure svolgere un’indagine di mercato, anche informale e condotta con una semplice ricerca sul web. La norma le chiede soltanto di scegliere fra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse.
Non è obbligatorio consultare più imprese né acquisire una pluralità di preventivi: la stazione appaltante può affidare all’unico operatore consultato, se lo ritiene idoneo. È il punto più frainteso dell’istituto: chiedere tre preventivi è una prassi prudenziale diffusa, non un obbligo di legge.
Occorre però evitare di trasformare l’affidamento diretto in una procedura negoziata di fatto. Se la stazione appaltante invita un numero predeterminato di operatori, fissa criteri di valutazione e compara le offerte come in una gara, si vincola alle regole che si è data e perde la discrezionalità che l’istituto le riconosce: da quel momento dovrà rispettarle, e le sue scelte saranno sindacabili su quella base.
4. I requisiti dell’impresa affidataria
Sebbene l’affidamento diretto sia una procedura informale e più snella, la stazione appaltante deve comunque scegliere un’impresa qualificata: la semplificazione riguarda il modo di selezionarla, non i requisiti che deve possedere. Il loro difetto rende illegittimo l’affidamento.
Due requisiti sono sempre obbligatori. Il primo è l’assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-98 del codice, cioè i requisiti generali di moralità. Il secondo sono le esperienze pregresse documentate richieste dall’art. 50: non devono coincidere con l’oggetto dell’appalto, ma essere idonee a eseguirlo — per i lavori, l’attestazione SOA nella categoria pertinente basta da sola.
La stazione appaltante può poi chiedere requisiti speciali — idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica — ma non è tenuta a farlo. Tutto si attesta con una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, o con il DGUE se l’ente lo preferisce.
5. Con quale criterio si sceglie l’offerta
Negli appalti aggiudicati con gara l’operatore viene scelto in base all’offerta economicamente più vantaggiosa o al prezzo più basso. Quei criteri, però, non si applicano all’affidamento diretto: l’art. 50, comma 4, del codice li riserva espressamente alle procedure negoziate.
Il criterio è, secondo la giurisprudenza amministrativa, quello della migliore rispondenza all’interesse pubblico: la stazione appaltante sceglie la proposta che soddisfa meglio la propria esigenza e, se ha acquisito più preventivi, non è vincolata al più basso — può preferirne uno più oneroso per qualità, tempi o caratteristiche tecniche.
Il contrappeso è la motivazione: la determina deve dire perché quel preventivo è stato ritenuto il più conveniente. È la motivazione, non il prezzo, a reggere l’affidamento davanti a una contestazione.
6. Il principio di rotazione
All’affidamento diretto si applica il principio di rotazione, che impedisce all’impresa già affidataria di ottenere la commessa successiva nello stesso settore. Serve a evitare il consolidarsi di rapporti privilegiati fra amministrazione e fornitore.
La norma · Art. 49, commi 2 e 4, d.lgs. 36/2023
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. […] 4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
Il divieto opera sui due affidamenti consecutivi nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce di valore, e in tal caso il divieto si applica all’interno di ciascuna fascia.
La deroga esiste ma il correttivo del 2024 l’ha resa più esigente: per reinvitare o affidare di nuovo al contraente uscente non basta più la verifica dell’accurata esecuzione del contratto precedente, occorre valutare anche la qualità della prestazione resa. Ne parliamo diffusamente nell’approfondimento sul principio di rotazione.
7. Le garanzie
Negli appalti ordinari l’impresa presta due garanzie: una provvisoria, a corredo dell’offerta, e una definitiva, che assiste l’esecuzione del contratto. Nell’affidamento diretto il codice alleggerisce entrambe.
La norma · Art. 53, commi 1 e 4, d.lgs. 36/2023
1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) […], ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. […] 4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva […]. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.
La garanzia provvisoria non è mai dovuta: la norma la esclude per tutti gli affidamenti sotto soglia e la ammette solo, in casi particolari, per le procedure negoziate.
La garanzia definitiva, invece, può essere chiesta oppure no. La stazione appaltante può rinunciarvi, ma deve motivarlo in modo puntuale — e secondo l’ANAC, per gli affidamenti sotto soglia, può bastare come motivazione il miglioramento di prezzo ottenuto in cambio della rinuncia. Quando invece viene richiesta, l’importo è del 5% del valore contrattuale, la metà del 10% previsto per gli appalti sopra soglia.
8. La determina, la stipula e i controlli
L’affidamento diretto si formalizza in un solo atto, la decisione di contrarre — la determina —, che assorbe le funzioni che in una gara sono distribuite fra bando, verbali e aggiudicazione. Per questo il codice ne prescrive il contenuto.
La norma · Art. 17, comma 2, d.lgs. 36/2023
In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Il cuore della determina sono le ragioni della scelta: è l’unico punto in cui l’amministrazione spiega perché quell’impresa e non un’altra, ed è quello su cui si concentra ogni contestazione. Nella pratica vi si aggiungono il nominativo del RUP, il preventivo acquisito e, se la garanzia definitiva non viene richiesta, i motivi della rinuncia.
Il contratto si stipula poi in forma semplificata: l’art. 18, comma 1, consente per gli affidamenti diretti la corrispondenza secondo l’uso commerciale, cioè uno scambio di lettere o di PEC, senza atto pubblico né scrittura privata autenticata.
Prima dell’esecuzione la stazione appaltante deve verificare i requisiti dichiarati. Sotto i 40.000 euro il codice ammette un controllo a campione, ma la conseguenza di una verifica negativa è pesante.
La norma · Art. 52, d.lgs. 36/2023
1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi.
Per l’impresa è il rischio più concreto dell’intera procedura. Una dichiarazione avventata non costa soltanto la commessa: comporta la risoluzione del contratto, l’escussione della garanzia, la segnalazione all’ANAC e l’esclusione dalle procedure di quell’ente fino a dodici mesi.
9. Accordo quadro e concessione
L’affidamento diretto vale anche per l’assegnazione di un accordo quadro, mentre non si applica alle concessioni. È la distinzione su cui gli enti sbagliano più spesso, perché i due istituti vengono percepiti come equivalenti a un appalto di pari valore.
Sull’accordo quadro la stazione appaltante può procedere direttamente, a condizione che l’importo massimo stimato per l’intera durata resti sotto le soglie dell’art. 50 e che non vi sia interesse transfrontaliero. Il Presidente dell’ANAC lo ha confermato con il comunicato del 5 giugno 2024, raccomandando però di definire con precisione quel tetto complessivo: è su di esso, e non sui singoli contratti attuativi, che si misura il rispetto della soglia.
Per la concessione, invece, il codice esclude l’affidamento diretto e impone comunque una procedura negoziata.
La norma · Art. 187, comma 1, d.lgs. 36/2023
Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Anche sotto la soglia europea, quindi, la concessione richiede la consultazione di almeno dieci operatori e il rispetto della rotazione degli inviti. Il tema è approfondito nell’articolo dedicato all’affidamento diretto di una concessione.
10. Come ti assiste lo Studio
L’affidamento diretto è rapido, e proprio per questo è la procedura più esposta a contestazioni: sulla scelta dell’impresa, sulla rotazione, sulla motivazione della determina, sul calcolo del valore. Lo Studio affianca stazioni appaltanti, enti e società pubbliche nella redazione delle determine e dei capitolati-tipo, depurandoli dalle clausole che generano contenzioso — rinnovi automatici, revisioni prezzi non allineate, deroghe alla rotazione non motivate.
Assistiamo inoltre le imprese, sia nella fase dell’affidamento sia quando ritengono illegittimo quello disposto a favore di un concorrente. Per un esame del caso è possibile richiedere un preventivo; l’attività rientra nell’assistenza in materia di appalti pubblici.
Domande frequenti
Quali sono le soglie dell’affidamento diretto? Lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi o forniture inferiori a 140.000 euro (art. 50 del d.lgs. 36/2023), calcolati sul valore complessivo al netto dell’IVA.
L’affidamento diretto richiede più preventivi? No. La stazione appaltante non è obbligata a consultare più imprese né ad acquisire più preventivi: può affidare all’unico operatore ritenuto idoneo. Anche consultando più imprese, l’affidamento diretto non diventa una gara.
Quale criterio si usa per l’affidamento diretto? Non si applicano l’offerta economicamente più vantaggiosa né il minor prezzo: la stazione appaltante sceglie la proposta più rispondente al proprio interesse, anche se non è la più economica, motivando la scelta.
Serve la garanzia definitiva nell’affidamento diretto? La garanzia provvisoria non è mai dovuta; la definitiva può non essere richiesta, purché la determina lo motivi. Quando richiesta, per i contratti sotto soglia è pari al 5% dell’importo (non al 10%).
Si può fare un affidamento diretto al contraente uscente? Solo in deroga al principio di rotazione, in casi motivati e — dopo il correttivo del 2024 — previa verifica dell’accurata esecuzione e della qualità della prestazione resa nel precedente contratto.
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