1. La vigilanza del RPCT in materia di inconferibilità e incompatibilità
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.
Tuttavia, c’è un aspetto che rimane spesso frainteso. La convinzione diffusa è che spetti al RPCT accertare l’idoneità del candidato a ricoprire l’incarico di destinazione. Ma è davvero così? È proprio qui che risiede il punto critico, e anche il malinteso più insidioso. In realtà, la responsabilità di accertare la conferibilità e la compatibilità di un incarico non grava sull’RPCT, bensì compete all’organo che conferisce l’incarico. Ecco perché è fondamentale fare chiarezza sulle responsabilità e sulle funzioni del RPCT nel procedimento di nomina di amministratori, direttori, dirigenti in amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società in controllo pubblico.
2. Chi accerta l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità?
Per comprendere appieno la funzione di vigilanza dell’RPCT in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, è fondamentale ribadire quanto già anticipato: spetta all’organo che conferisce l’incarico accertare che il candidato prescelto a ricoprire il ruolo di amministratore, direttore generale o dirigente presso una pubblica amministrazione, un ente pubblico o una società a controllo pubblico non incorra in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità.
Qualora persistano dubbi a riguardo, è sufficiente osservare a chi il legislatore attribuisce le sanzioni in caso di violazioni. Queste, infatti, non sono poste in capo all’RPCT, bensì all’organo che ha conferito l’incarico, il quale, tra l’altro, ai sensi dell’art. 18 (Sanzioni), c. 1, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, è responsabile delle conseguenze economiche degli atti adottati in violazione di norme sull’inconferibilità degli incarichi.
Esempio
Per fare un esempio pratico sul soggetto/organo competente alla nomina su cui ricadono le responsabilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, prendendo come riferimento una società in house o a controllo pubblico:
- sarà compito dell’Assemblea dei soci accertare la compatibilità del candidato e la conferibilità dell’incarico di amministratore;
- all’Organo amministrativo spetterà l’onere di assicurarsi che non sussistano cause di inconferibilità e incompatibilità in capo al soggetto prescelto a ricoprire l’incarico di direttore generale;
- infine, sarà il Direttore generale (o l’Organo amministrativo, in base allo statuto e alle eventuali deleghe) a dover confermare l’assenza di tali impedimenti per la nomina dei dirigenti.
3. L’accertamento dell’inconferibilità e incompatibilità: possibilità di delega?
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ammette la possibilità che l’accertamento in merito all’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 sia delegato dall’organo competente ad un ufficio interno di supporto, ove esistente, in possesso delle conoscenze necessarie a rilevare eventuali errori.
Laddove necessario, l’Organo competete alla nomina potrà altresì delegare l’accertamento a un professionista esterno, come un legale di fiducia. Il nostro studio legale, in diverse occasioni, ha avuto l’opportunità di assistere enti e società in questi accertamenti, al fine di escludere impedimenti alla nomina e rassicurare sulla legittimità delle scelte.
4. Le dichiarazioni di compatibilità e di conferibilità degli incarichi
L’accertamento di eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, deve essere svolto dall’organo o soggetto competente, basandosi sulle dichiarazioni rilasciate in forma scritta dal destinatario dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 20 (Dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità), comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, colui al quale è conferito l’incarico è tenuto, all’atto del conferimento, a rilasciare una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità. È prassi comune richiedere contestualmente anche la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità, sebbene l’art. 20, comma 2, prescriva che tale dichiarazione debba essere rilasciata dal diretto interessato “nel corso dell’incarico” e rinnovata “annualmente“.
5. Il candidato deve rilasciare altre dichiarazioni ai fini dell’accertamento?
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha più volte sottolineato che l’accertamento richiesto a chi conferisce l’incarico non può basarsi esclusivamente sulle (sole) dichiarazioni, spesso generiche, rilasciate dal candidato ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Ad esempio, dichiarazioni come “dichiaro di non incorrere in cause di inconferibilità previste dal d.lgs. 39/2013” potrebbero risultare mendaci, anche senza la consapevolezza del soggetto riguardo all’esistenza di eventuali cause.
Per tale ragione, l’ANAC raccomanda di accettare (e considerare attendibili) solo le dichiarazioni alle quali sia allegata una “fedele elencazione” di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si intende nominare, nonché delle eventuali condanne subite per reati commessi contro la pubblica amministrazione. Inoltre, consiglia di richiedere al diretto interessato eventuali chiarimenti in presenza di dubbi e di tenere conto di fatti noti o conoscibili, applicando la normale diligenza.
6. Come deve essere rilasciate le dichiarazioni ex art. 20 d.lgs. 39/2013?
Le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici o le società pubbliche possono predisporre modelli standard per agevolare il rilascio di tali dichiarazioni. Questi modelli possono richiedere che le dichiarazioni siano rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e, in particolare, nel rispetto:
- dell’art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), per quanto riguarda l’assenza di condanne penali;
- dell’art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà), per tutti gli altri fatti di cui il candidato sia a diretta conoscenza.
Affinché tali dichiarazioni siano validamente rilasciate, è necessario che: a) siano sottoscritte dal diretto interessato. La sottoscrizione può avvenire con firma autografa o firma digitale; b) se sottoscritte con firma autografa, siano accompagnate da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; c) riportino l’avvertimento circa le conseguenze penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000.
7. Tempistiche per l’accertamento delle cause di inconferibilità e incompatibilità
Il legislatore non stabilisce esattamente le tempistiche entro le quali l’organo conferente è tenuto a compiere gli accertamenti in questione. Fermo restando che la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità deve essere presentata “all’atto del conferimento dell’incarico” (art. 20, comma 1, d.lgs. 39/2013) e che “la dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell’incarico” (art. 20, comma 4, d.lgs. n. 39/2013), in linea teorica non esistono preclusioni legislative che impediscano che l’accertamento venga svolto:
- prima della nomina;
- contestualmente alla nomina;
- dopo la nomina.
Tuttavia, è altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell’incarico si perfezioni solo all’esito dell’accertamento, da parte dell’organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall’interessato. Questo accertamento dovrebbe tenere conto degli incarichi risultanti dalla fedele elencazione allegata alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti.
8. Le verifiche in capo al RPCT sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità
Chiarite le competenze dell’organo conferente, diventa più agevole comprendere l’attività di verifica demandata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) sulle dichiarazioni concernenti l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.
La portata dell’attività di vigilanza attribuita al RPCT è definita dall’art. 15, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Tale disposizione stabilisce che spetta al RPCT il compito di vigilare sull’osservanza, da parte dell’ente di appartenenza, delle disposizioni del decreto in materia di inconferibilità e incompatibilità. In sostanza, il RPCT deve assicurarsi che l’organo competente abbia effettivamente svolto gli accertamenti descritti nei paragrafi precedenti.
In tal senso, il RPCT dovrà verificare che:
- l’organo competente alla nomina abbia acquisito le dichiarazioni di cui all’art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconvertibilità siano accompagnate da un documento contenente la “fedele elencazione” degli incarichi richiesto dall’ANAC (in mancanza dovrà richiederne l’acquisizione);
- nella delibera o determina di nomina, sia dato atto di una specifica dichiarazione sull’esito positivo dell’accertamento condotto sul soggetto al quale l’incarico è conferito;
- ed, infine, controllare che il giudizio espresso dall’organo/soggetto che ha nominato sia corretto.
Art. 15, d.lgs. 39/2013
“1. Il RPCT di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.
2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
3. Il provvedimento di revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.“
9. Il potere di contestazione del RPCT
Qualora, all’esito dell’attività di vigilanza, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) si accorga che l’incarico è stato assegnato a un soggetto che si trovava in una situazione di inconferibilità o incompatibilità, lo stesso responsabile è tenuto a contestare la violazione delle norme dettate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Il procedimento di contestazione, tuttavia, varia a seconda che ad essere violata sia una norma sull’inconferibilità ovvero sull’incompatibilità:
- nel caso di una violazione delle norme sulla inconferibilità dell’incarico, la contestazione va fatta nei confronti tanto dell’organo che ha conferito l’incarico quanto del soggetto cui l’incarico è stato conferito;
- nel caso di una violazione delle norme sulla incompatibilità, la contestazione va inviata solo al soggetto cui l’incarico è stato conferito.
In entrambi i casi, la contestazione deve contenere, oltre una brevissima indicazione del fatto, l’indicazione della norma che si assume violata, e deve concludersi:
- nel caso della sussistenza di cause di inconferibilità, con l’invito a presentare memorie a discolpa, in un termine congruo, non inferiore a cinque giorni, tale da consentire, comunque, l’esercizio del diritto di difesa;
- nel caso della sussistenza di cause di incompatibilità, con l’invito a scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico o l’assunzione di altre cariche.
10. Il potere sanzionatorio ed inibitorio del RPCT
In caso di una violazione accertata, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è attribuita l’incombenza di applicare le sanzioni previste dagli articoli 17 (Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto), 18 (Sanzioni) e 19 (Decadenza in caso di incompatibilità) del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Tali sanzioni variano a seconda della violazione accertata. Nello specifico:
-
qualora sia stata accertata una situazione di inconferibilità, spetta al RPCT dichiarare la nullità della nomina [1], nonché inibire l’organo conferente, per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità, dalla possibilità di conferire nuovi incarichi di sua competenza. La sanzione interdittiva, tuttavia, è prevista solo qualora venga accertata una grave negligenza (colpevolezza) nell’attività di accertamento.
-
qualora sia stata accertata una situazione di incompatibilità, e in caso di mancata opzione da parte dell’interessato, spetta al RPCT proporre la decadenza dall’incarico e la conseguente risoluzione del contratto. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.
11. Quale ente vigila sul rispetto delle norme di inconferibilità e incompatibilità?
L’ente che vigila sul rispetto delle norme di inconferibilità e incompatibilità è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha l’obbligo di segnalare all’ANAC qualsiasi possibile violazione delle norme previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Tali segnalazioni devono essere inoltrate anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e alla Corte dei Conti, per permettere l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
12. In conclusione
In conclusione, è fondamentale che i ruoli e le responsabilità in materia di inconferibilità e incompatibilità siano chiaramente distinti. Questo permette ai principali attori di essere consapevoli dei propri compiti, evitando violazioni che potrebbero compromettere la trasparenza e l’integrità dell’amministrazione pubblica.
Quando assistiamo i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di enti pubblici e società a controllo pubblico, raccomandiamo di descrivere dettagliatamente nella sezione del PIAO o nel documento equivalente al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) le procedure da seguire in caso di nomina di nuovi amministratori, direttori o dirigenti. Questo è in linea con quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che stabilisce che il RPCT “cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione che nell’amministrazione […] siano rispettate le disposizioni del presente decreto“.
Inoltre, raccomandiamo di redigere specifici verbali che attestino le verifiche compiute sulle nomine. Questo è essenziale poiché i RPCT, in fase di compilazione della relazione annuale, devono fornire informazioni all’ANAC riguardo all’attività di monitoraggio svolta ai sensi del d.lgs. 39/2013.
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un avvocato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza, oppure fissare un appuntamento. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.
[1] TAR Lazio n. 6593/2016