Attestazione OIV sugli obblighi di pubblicazione: la guida operativa

Guida operativa all'attestazione OIV sugli obblighi di pubblicazione: cosa prevede la delibera ANAC 168/2026, quali sezioni di Amministrazione trasparente attestare, chi la redige, le scadenze e i modelli da utilizzare.
In sintesi
Con la delibera n. 168 del 15 aprile 2026 l’ANAC ha individuato le indicazioni per pubbliche amministrazioni, enti pubblici, ordini professionali e società ai fini dello svolgimento dell’attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013. Il provvedimento definisce quali obblighi vanno attestati per ciascuna categoria di ente e guida gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe nella redazione delle attestazioni, distinguendo la fase di rilevazione dall’eventuale attività di monitoraggio. La rilevazione fotografa lo stato di pubblicazione al 15 giugno 2026; le attestazioni vanno trasmesse e pubblicate entro il 30 luglio 2026.
Cosa prevede la delibera ANAC 168/2026
L’attestazione OIV è la verifica indipendente con cui un soggetto terzo rispetto agli uffici che detengono i dati certifica che la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale contenga effettivamente le informazioni che la legge impone di pubblicare. È uno degli strumenti cardine del sistema di trasparenza disegnato dal D.lgs. 33/2013: non basta che i dati esistano, occorre che siano pubblicati, accessibili e aggiornati, e che ciò sia attestato da un organismo dotato di terzietà.
Ogni anno l’ANAC adotta una delibera che definisce il perimetro e le modalità di questo adempimento. Per il ciclo 2026 il riferimento è la delibera del Consiglio dell’Autorità n. 168 del 15 aprile 2026, pubblicata il 12 maggio 2026. Il provvedimento non introduce nuovi obblighi di pubblicazione: si limita a individuare, tra gli obblighi già previsti dal D.lgs. 33/2013, quali siano oggetto di attestazione per ciascuna categoria di ente e a fornire agli OIV gli strumenti operativi — le schede di rilevazione e di monitoraggio — per redigere il documento.
La logica è quella di un controllo a campione ragionato: l’ANAC non chiede di attestare l’intera sezione «Amministrazione trasparente», ma seleziona ogni anno un insieme di obblighi ritenuti prioritari, in modo da concentrare la verifica sui dati più rilevanti per il controllo diffuso dei cittadini.
Quali sezioni di Amministrazione trasparente sono oggetto di attestazione
È il punto operativo da chiarire per primo: non si attesta tutto. La delibera 168/2026 individua, per ciascuna categoria di ente, un sottoinsieme specifico di obblighi di pubblicazione da verificare. L’OIV non deve passare in rassegna l’intera sezione «Amministrazione trasparente», ma solo le sotto-sezioni indicate negli allegati relativi alla propria categoria.
Le categorie di ente previste dalla delibera sono cinque:
- pubbliche amministrazioni;
- pubbliche amministrazioni — uffici periferici;
- enti e società in controllo pubblico;
- società a partecipazione pubblica;
- enti pubblici e privati non in controllo pubblico.
Per ognuna di queste categorie l’ANAC fornisce una scheda dedicata, perché gli obblighi di pubblicazione non sono identici: un’amministrazione statale, una società in house e un ente non controllato hanno perimetri di trasparenza diversi, e la delibera ne tiene conto. La prima verifica che l’OIV deve fare, quindi, è di metodo: individuare la categoria esatta in cui ricade il proprio ente e usare la scheda corrispondente. Applicare la scheda sbagliata significa attestare obblighi che non competono o, peggio, ometterne di dovuti.
Chi redige l’attestazione e con quale collaborazione
L’attestazione è redatta dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Negli enti che non hanno un OIV — situazione frequente nelle società pubbliche e in alcuni enti di piccole dimensioni — il compito spetta alla struttura con funzioni analoghe individuata dall’ente (un organismo di valutazione interno, un revisore, una struttura di controllo).
L’attestazione non è però un atto che l’OIV produce in isolamento. La sua redazione presuppone la collaborazione di due figure:
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che predispone i dati necessari, mette l’OIV nelle condizioni di effettuare la verifica e, a valle, pubblica il documento di attestazione e la scheda di rilevazione nella sezione «Amministrazione trasparente»;
- gli uffici che detengono i dati, che forniscono le informazioni e le evidenze sullo stato effettivo della pubblicazione.
Il punto di equilibrio è questo: il RPCT e gli uffici alimentano e pubblicano, l’OIV verifica e attesta. La terzietà dell’OIV rispetto a chi materialmente gestisce i contenuti è ciò che dà valore all’attestazione. Per questo è essenziale che la collaborazione sia documentata e che i ruoli restino distinti: l’OIV che si limitasse a recepire l’autocertificazione degli uffici, senza una verifica autonoma, svuoterebbe l’adempimento del suo significato.
Le due fasi: rilevazione e monitoraggio
La delibera distingue due attività, ed è importante non confonderle.
La rilevazione è la fotografia dello stato di pubblicazione a una data certa. L’OIV verifica, obbligo per obbligo, se il dato è pubblicato, se è completo, se è aggiornato e se è in formato aperto, e compila la scheda di rilevazione. È l’attività ordinaria, che tutti gli enti devono svolgere.
Il monitoraggio è invece l’attività eventuale e successiva: una verifica ulteriore che si rende necessaria quando la rilevazione ha fatto emergere criticità, oppure quando l’ANAC la richiede espressamente. Non è un adempimento automatico per tutti gli enti, ma uno strumento di approfondimento. Per questo gli allegati della delibera sono organizzati in coppia per ciascuna categoria: una scheda per la rilevazione e una per l’eventuale monitoraggio.
In concreto: ogni ente parte dalla rilevazione; solo se emergono scostamenti significativi, o su impulso dell’Autorità, si passa alla fase di monitoraggio con la scheda dedicata.
Le scadenze: entro quando attestare e pubblicare
Il calendario del ciclo 2026 ruota attorno a due date.
La rilevazione fotografa lo stato di pubblicazione al 15 giugno 2026. È a quella data che l’OIV deve riferire la propria verifica: il periodo di riferimento è quindi l’anno che va dal 15 giugno 2025 al 15 giugno 2026.
Le attestazioni, una volta redatte, vanno trasmesse e pubblicate entro il 30 luglio 2026. Entro tale termine il RPCT pubblica nella sezione «Amministrazione trasparente» — o «Società trasparente» per le società — il documento di attestazione dell’OIV e la relativa scheda di rilevazione.
Il rispetto del termine non è un dettaglio formale: la pubblicazione tardiva o l’omessa pubblicazione dell’attestazione è essa stessa una violazione degli obblighi di trasparenza, autonomamente rilevante rispetto al merito dei dati attestati.
Quali modelli e schede di rilevazione utilizzare
La delibera 168/2026 è corredata da dieci allegati in formato Excel. La struttura è semplice una volta compresa la logica: cinque categorie di ente, due fasi (rilevazione e monitoraggio), quindi due allegati per ciascuna categoria.
- per le pubbliche amministrazioni: scheda di rilevazione e scheda di monitoraggio dedicate;
- per le pubbliche amministrazioni — uffici periferici: una coppia di schede specifica;
- per gli enti e le società in controllo pubblico: coppia dedicata;
- per le società a partecipazione pubblica: coppia dedicata;
- per gli enti non in controllo pubblico: coppia dedicata.
L’OIV individua la categoria del proprio ente, scarica la coppia di schede corrispondente e utilizza in prima battuta quella di rilevazione. La scheda di monitoraggio resta a disposizione per la fase eventuale. Compilare la scheda della categoria errata è l’errore più frequente e più insidioso, perché produce un’attestazione formalmente completa ma sostanzialmente non conforme.
Cosa accade in caso di mancata o tardiva attestazione
L’attestazione OIV non è un adempimento facoltativo. La sua omissione, il ritardo o l’incompletezza espongono l’ente a conseguenze su più piani.
Sul piano della vigilanza, l’ANAC esercita poteri di controllo sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e può richiedere all’ente di provvedere, avviare procedimenti e segnalare le inadempienze. Sul piano della responsabilità interna, l’omessa pubblicazione dei dati e dell’attestazione rileva ai fini della responsabilità del RPCT e dei dirigenti competenti, nei termini previsti dagli articoli 45 e 46 del D.lgs. 33/2013. Sul piano sanzionatorio, il D.lgs. 33/2013 prevede all’articolo 47 specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di determinati obblighi di pubblicazione.
A ciò si aggiunge un effetto meno immediato ma non meno rilevante: un’attestazione assente o lacunosa priva l’ente della prova documentale di aver svolto correttamente la verifica, indebolendone la posizione in caso di contestazione e in sede di accesso civico.
Lo Studio Legale Calzoni ti assiste
Lo Studio Legale Calzoni affianca pubbliche amministrazioni, enti pubblici e società a partecipazione pubblica negli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, dalla fase di impostazione a quella di verifica.
L’attività di assistenza include:
- individuazione della categoria di ente e della scheda di rilevazione corretta;
- gap analysis della sezione «Amministrazione trasparente» rispetto agli obblighi oggetto di attestazione;
- supporto a OIV e strutture con funzioni analoghe nella redazione dell’attestazione e nella distinzione tra rilevazione e monitoraggio;
- coordinamento tra OIV, RPCT e uffici detentori dei dati;
- gestione delle interlocuzioni con l’ANAC e dei procedimenti in materia di trasparenza.
FAQ
Quali sezioni della trasparenza sono oggetto di attestazione? Non l’intera sezione «Amministrazione trasparente», ma il sottoinsieme di obblighi di pubblicazione che la delibera ANAC 168/2026 individua per ciascuna categoria di ente. L’OIV deve verificare solo le sotto-sezioni indicate nella scheda relativa alla propria categoria (pubbliche amministrazioni, uffici periferici, enti e società in controllo, società partecipate, enti non in controllo).
Entro quando va fatta l’attestazione OIV? Per il ciclo 2026 la rilevazione fotografa lo stato di pubblicazione al 15 giugno 2026, con periodo di riferimento dal 15 giugno 2025 al 15 giugno 2026. Le attestazioni vanno trasmesse e pubblicate entro il 30 luglio 2026.
Chi svolge l’attestazione? L’attestazione è redatta dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Negli enti privi di OIV — frequente nelle società pubbliche — il compito spetta alla struttura con funzioni analoghe individuata dall’ente.
Con la collaborazione di chi si redige l’attestazione? Con la collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che predispone i dati e pubblica il documento finale, e degli uffici che detengono i dati. L’OIV mantiene però la terzietà: verifica e attesta in autonomia, non si limita a recepire le autocertificazioni degli uffici.
Quali modelli si devono applicare? I dieci allegati Excel della delibera 168/2026: cinque categorie di ente, ciascuna con una scheda di rilevazione e una di monitoraggio. L’OIV individua la categoria del proprio ente, utilizza la scheda di rilevazione corrispondente e tiene a disposizione quella di monitoraggio per l’eventuale fase successiva.
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un avvocato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza, oppure fissare un appuntamento. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.