Delibera ANAC n. 168/2026: cosa devono attestare gli OIV sugli obblighi di pubblicazione

Delibera ANAC n. 168/2026: cosa devono attestare gli OIV sugli obblighi di pubblicazione

Guida operativa alla delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026 sulle attestazioni OIV: a chi spettano, quali sezioni di Amministrazione trasparente attestare, le scadenze del ciclo 2026 e il ruolo del RPCT.

In breve — Con la delibera n. 168 del 15 aprile 2026 l’ANAC ha definito le istruzioni operative per le attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Il provvedimento individua gli obblighi oggetto di attestazione, l’annualità di riferimento, le modalità di compilazione delle schede e i termini entro cui l’attestazione va resa e pubblicata. L’attestazione compete all’OIV o all’organismo con funzioni analoghe; il RPCT non attesta, ma predispone i dati e cura la pubblicazione.

Documento: Scarica la delibera ANAC n. 168/2026 (PDF) — testo integrale, 12 pagine.

1. Cosa stabilisce la delibera ANAC n. 168/2026

Con la delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 168 del 15 aprile 2026, depositata il 12 maggio 2026, ANAC ha fornito le istruzioni operative per lo svolgimento delle attestazioni OIV relative all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013.

La delibera individua, in maniera dettagliata, gli obblighi di pubblicazione che devono essere oggetto di attestazione e definisce le modalità operative che OIV e organismi con funzioni analoghe devono seguire nella predisposizione delle verifiche. Il documento disciplina sia la fase di rilevazione iniziale, sia l’eventuale successiva fase di monitoraggio, precisando tempistiche, modalità di compilazione delle schede e criteri di valutazione degli adempimenti effettuati dagli enti.

2. A chi spetta svolgere le attestazioni OIV

La norma · Art. 14, comma 4, lettera g), d.lgs. 150/2009

L'Organismo indipendente di valutazione della performance […] promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

Le attestazioni devono essere predisposte dagli OIV oppure dagli organismi o soggetti con funzioni analoghe, a seconda della tipologia di ente interessato. In particolare, sono chiamati ad attestare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione:

  1. le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis, comma 1, del D.lgs. 33/2013;
  2. gli enti pubblici economici;
  3. le società in controllo pubblico, con esclusione delle società quotate;
  4. le associazioni, fondazioni e gli enti di diritto privato, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio, da pubbliche amministrazioni e nei quali la totalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
  5. le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all’art. 2-bis, comma 3, primo periodo, del D.lgs. 33/2013;
  6. le associazioni, fondazioni e gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. 33/2013, con bilancio superiore a 500.000 euro, che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici oppure attività di produzione di beni e servizi in favore di pubbliche amministrazioni.

La delibera chiarisce inoltre che, qualora l’ente sia temporaneamente privo di OIV o di organismo con funzioni analoghe, l’attestazione deve essere effettuata dal RPCT oppure dal Responsabile della trasparenza, nei casi in cui le due funzioni siano distinte. Per le società a partecipazione pubblica non di controllo l’attestazione può essere resa dal rappresentante legale; per associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto. In tali ipotesi è necessario specificare nell’applicativo ANAC l’assenza dell’OIV o dell’organismo analogo e motivarne le ragioni all’interno della sezione «Dati generali» delle schede di rilevazione.

3. A quale annualità si riferiscono le attestazioni OIV 2026

Le attestazioni del ciclo 2026 riguardano l’annualità 2025: l’OIV verifica dati, documenti e informazioni prodotti, adottati o da approvare entro il 31 dicembre 2025. Il 2026 è soltanto l’anno in cui la verifica si svolge.

Ciò che l’OIV attesta, però, è lo stato della pubblicazione alla data di rilevazione fissata dalla delibera — il 15 giugno 2026 —: non basta quindi che il dato del 2025 sia stato pubblicato a suo tempo, deve risultare presente, completo e aggiornato in quel giorno. È la distinzione che genera più equivoci: l’annualità è il 2025, la fotografia è del 15 giugno 2026.

4. Quali obblighi sono oggetto di attestazione

Gli obblighi da attestare cambiano in base alla categoria dell’ente. ANAC concentra la verifica sui dati più rilevanti per il controllo sull’uso delle risorse pubbliche. Per il ciclo 2026 ha superato il criterio della semplice rotazione annuale: la selezione è guidata dalla necessità di verificare l’adeguamento agli schemi di dati strutturati della delibera n. 495/2024, e mantiene comunque sotto verifica costante le sotto-sezioni «Consulenti e collaboratori» e «Bandi di gara e contratti», considerate strategiche.

Questa la ripartizione per categoria di ente.

Categoria di ente Sezioni oggetto di attestazione
Pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1) e ordini professionali Atti generali (art. 12); Organizzazione (artt. 13 e 14); Consulenti e collaboratori (art. 15); Personale — titolari di incarichi di vertice e dirigenziali (art. 20 D.lgs. 39/2013); Performance (art. 20); Attività e procedimenti (art. 35); Provvedimenti (art. 23); Sovvenzioni, contributi, sussidi (artt. 26-27); Bilanci (art. 29); Controlli e rilievi (art. 31); Servizi erogati (art. 32); Pagamenti (artt. 4-bis e 36); Bandi di gara e contratti (art. 37 D.lgs. 33/2013; artt. 23 e 28 D.lgs. 36/2023); Pianificazione e governo del territorio (art. 39); Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)
Enti pubblici economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2-bis, co. 2) Atti generali (art. 12); Organizzazione (artt. 13 e 14); Consulenti e collaboratori (art. 15-bis); Personale — titolari di incarichi di vertice e dirigenziali (art. 20 D.lgs. 39/2013); Performance (art. 20); Sovvenzioni, contributi, sussidi (artt. 26-27); Bilanci (art. 29); Controlli e rilievi (art. 31); Servizi erogati (art. 32); Pagamenti (artt. 4-bis e 36); Bandi di gara e contratti (art. 37 D.lgs. 33/2013; artt. 23 e 28 D.lgs. 36/2023)
Società a partecipazione pubblica non di controllo (art. 2-bis, co. 3, primo periodo) Attività e procedimenti; Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; Bilanci; Servizi erogati
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo) Attività e procedimenti; Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; Bilanci; Servizi erogati

Per ordini professionali, società ed enti privati il perimetro va letto con il criterio di compatibilità: si attestano solo gli obblighi compatibili con la natura, l’organizzazione e le attività dell’ente, secondo le indicazioni della determinazione n. 1134/2017 e, per gli ordini, della delibera n. 777/2021.

Due aggiunte valgono per tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti in controllo pubblico. ANAC ha inserito tra gli obblighi da attestare anche i dati dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 relativi ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, in carica e cessati; e le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. 20 del D.lgs. 39/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali, di vertice e non.

5. Che cosa deve verificare l’OIV durante l’attestazione

L’attività dell’OIV non si limita a verificare la semplice presenza dei documenti nella sezione «Amministrazione trasparente», ma richiede un controllo più ampio sulla qualità e sulla correttezza delle pubblicazioni effettuate dall’ente. La delibera ANAC n. 168/2026 prevede infatti che l’OIV debba verificare diversi indicatori qualitativi, tra cui la pubblicazione del dato, la completezza del contenuto, la completezza rispetto agli uffici o soggetti tenuti, l’aggiornamento e il formato utilizzato per la pubblicazione.

L’OIV deve inoltre verificare l’utilizzo da parte dell’ente degli schemi di pubblicazione standardizzati di ANAC, di cui si dirà a breve. A tal proposito, la delibera chiarisce che le verifiche sulla conformità agli standard strutturati della delibera ANAC n. 495/2024, di natura facoltativa, hanno, per il momento, natura esclusivamente ricognitiva e statistica. Pertanto una «conformità parziale» o «non conformità» agli standard tecnici non determina automaticamente l’apertura della fase di monitoraggio né costituisce, di per sé, una violazione degli obblighi di trasparenza.

6. Gli schemi ANAC da considerare

Le attestazioni vanno lette insieme agli schemi di pubblicazione strutturati adottati dall’ANAC, che stabiliscono in quale forma i dati devono essere esposti perché l’obbligo si consideri assolto: non basta che l’informazione ci sia, deve essere pubblicata nel formato previsto. È l’indicatore su cui, nella pratica, si concentrano le criticità rilevate. Il funzionamento degli schemi e i tempi del loro recepimento sono trattati nell’articolo dedicato agli schemi di pubblicazione ANAC.

7. Entro quando devono essere effettuate le attestazioni OIV

La rilevazione deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al 15 giugno 2026. A partire dal 16 giugno 2026 gli OIV devono compilare la scheda di rilevazione e predisporre l’attestazione tramite l’applicativo web messo a disposizione da ANAC.

L’attestazione, completa della scheda delle verifiche, deve poi essere pubblicata dal RPCT entro il 30 luglio 2026 nella sotto-sezione «Controlli e rilievi sull’amministrazione», dedicata agli organismi indipendenti di valutazione.

La comunicazione ad ANAC deve avvenire esclusivamente tramite l’applicativo «Attestazioni OIV». La delibera precisa espressamente che modalità differenti non saranno considerate valide.

8. La fase di monitoraggio: che cosa resta da fare adesso

Chiusa l’attestazione, per molti enti il lavoro non è finito. La fase di monitoraggio scatta soltanto quando, nella rilevazione iniziale, il livello di assolvimento è risultato inferiore al 100% anche rispetto a un solo indicatore di qualità.

Gli indicatori sono cinque, e ciascuno può far scattare il monitoraggio da solo:

  1. pubblicazione del dato;
  2. completezza del contenuto;
  3. completezza rispetto agli uffici competenti;
  4. aggiornamento;
  5. formato dei dati, che è quello su cui si concentrano le criticità dopo l’introduzione degli schemi strutturati.

Dove sono emerse criticità, l’ente deve adottare misure correttive e l’OIV deve verificarne il superamento entro il 30 novembre 2026; la documentazione del monitoraggio va poi pubblicata entro il 15 gennaio 2027. Sono le due date che contano nella seconda parte dell’anno, e vanno gestite con lo stesso metodo dell’attestazione: mappatura di ciò che mancava, assegnazione agli uffici detentori del dato, verifica documentata del risultato.

Il monitoraggio non è un adempimento di cortesia. L’ANAC controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e può ordinare all’ente, entro un termine non superiore a trenta giorni, di pubblicare i dati mancanti o di rimuovere i comportamenti contrastanti con le regole sulla trasparenza (art. 45 del d.lgs. 33/2013). E sul piano personale l’inadempimento è elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, oltre che eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione.

La norma · Art. 46, comma 1, d.lgs. 33/2013

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale […] ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il comma 2 dello stesso articolo indica però la via d’uscita: il responsabile non risponde se prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. È la ragione per cui il monitoraggio va documentato: le richieste agli uffici, i solleciti, le risposte ricevute sono ciò che, in caso di contestazione, dimostra dove si è fermata la catena.

9. Il ruolo del RPCT nelle attestazioni OIV

Il RPCT non attesta: l’attestazione compete all’OIV. Il suo compito è a monte e a valle — predisporre e verificare i dati insieme agli uffici detentori, curare la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» e, dopo la rilevazione, coordinare le misure correttive che il monitoraggio richiede.

La distinzione conta anche in caso di contestazione: l’OIV risponde della correttezza dell’attestazione resa, il RPCT dell’attività di impulso e vigilanza sugli obblighi di pubblicazione. Confondere i due piani è l’errore che porta gli enti a far firmare all’OIV documenti che nessuno ha verificato.

10. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Lo Studio Legale Calzoni offre consulenza su trasparenza e anticorruzione e assiste OIV, RPCT ed enti nell’impostazione dell’attestazione sugli obblighi di pubblicazione e nell’audit della sezione «Amministrazione trasparente».

L’attività di assistenza include:

Domande frequenti

L’attestazione 2026 riguarda i dati del 2025 o del 2026? Riguarda il 2025. La delibera n. 168/2026 si applica all’annualità 2025: l’OIV verifica dati, documenti e informazioni prodotti, adottati o da approvare entro il 31 dicembre 2025. Il 2026 è l’anno in cui si svolge l’attività di verifica, con rilevazione al 15 giugno 2026.

Quali sezioni di «Amministrazione trasparente» sono oggetto di attestazione? Dipende dalla categoria dell’ente. Per le pubbliche amministrazioni e gli ordini professionali sono 15 sezioni, da «Atti generali» a «Interventi straordinari e di emergenza». Per gli enti e le società in controllo pubblico sono 11. Per le società a partecipazione pubblica non di controllo e per associazioni, fondazioni ed enti privati sono 4: attività e procedimenti, sovvenzioni e contributi, bilanci, servizi erogati. Il dettaglio è nella tabella sopra.

Entro quando va fatta l’attestazione? La rilevazione fotografa lo stato di pubblicazione al 15 giugno 2026. L’attestazione, con la scheda delle verifiche, va pubblicata entro il 30 luglio 2026. Se si apre la fase di monitoraggio, la verifica si chiude il 30 novembre 2026 e la pubblicazione finale avviene entro il 15 gennaio 2027.

Chi svolge l’attestazione se l’ente non ha un OIV? La compila il RPCT, o il Responsabile della trasparenza se la funzione è disgiunta. Nelle società a partecipazione pubblica non di controllo la svolge il rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni ed enti privati il rappresentante legale o l’organo di controllo, ove previsto. Va indicato nelle schede che l’OIV è assente, con la motivazione.

Con la collaborazione di chi si redige l’attestazione? Del RPCT, che ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 33/2013 controlla stabilmente l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, fornisce all’OIV dati e documenti e segnala i casi di mancato adempimento. È poi il RPCT a pubblicare l’attestazione e a promuovere le misure correttive.

Quali modelli si devono applicare? L’attività si svolge esclusivamente tramite l’applicativo web «Attestazioni OIV» del portale ANAC. La scheda di rilevazione registra cinque indicatori di qualità (pubblicazione, completezza di contenuto, completezza rispetto a uffici e soggetti, aggiornamento, formato) e, per il 2026, la verifica di conformità agli standard della delibera n. 495/2024. ANAC allega alla delibera file Excel di sostegno alla verifica.

La «non conformità» agli standard fa scattare il monitoraggio? No. La verifica di conformità agli standard della delibera n. 495/2024 ha natura solo ricognitiva e statistica per il ciclo 2026: non incide sul grado di assolvimento dell’obbligo, non apre la fase di monitoraggio e non va riportata nell’elenco delle inadempienze. Il monitoraggio scatta unicamente quando uno dei cinque indicatori di qualità tradizionali resta sotto il 100%.

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