Verifica ipotesi di incompatibilità e di inconferibilità
1. La normativa in materia di inconferibilità e di incompatibilità
Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, adottato in attuazione della c.d. legge anticorruzione, ha previsto una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità che impediscono l’assunzione o il contestuale svolgimento di determinati incarichi amministrativi e dirigenziali presso pubbliche amministrazioni ed enti di diritto privato in controllo pubblico in ragione di particolari situazioni personali o professionali, pregresse o contestuali, che sono individuate dal legislatore quali presunzioni assolute di conflitto di conflitto che non ammettono alcuna forma di prova contraria.
2. Le sanzioni per il mancato rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39
La verifica sulla presenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità è un’attività particolarmente delicata se si considera che l’affidamento di un incarico in violazione dei divieti posti dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, può comportare le seguenti conseguenze, alcune delle quali di rilevante impatto:
- la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto;
- l’obbligo per i componenti dell’organo che ha conferito l’incarico di rimborsare alla pubblica amministrazione o dalla società pubblico o enti di diritto privato in controllo pubblico quanto dagli stessi corrisposto all’incaricato a titolo di corrispettivo;
- il divieto per l’organo conferente l’incarico di conferire ulteriori incarichi di natura amministrativa per tre mesi;
- il divieto per l’incaricato di ricoprire, per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
3. La differenza tra inconferibilità e incompatibilità
Il legislatore distingue situazioni personali o professionali, pregresse o contestuali, che comportano l’incompatibilità dell’incarico e altre situazioni che invece rendono l’incarico inconferibilità.
Le inconferibilità sono cause che comportano il divieto, permanente o temporaneo, di conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.
Le incompatibilità, invece, non comportano una preclusione assoltuta al conferimento dell’incarico ma prevedono l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.
4. Assistenza nella verifica delle cause di incompatibilità e di inconferibilità.
Le amministrazioni pubbliche, le società in house e gli enti di diritto privato in controllo pubblico si rivolgono allo studio legale per essere assistiti nell’accertamento di ipotesi di incompatibilità e di inconferibilità con riferimento a coloro che aspirano a ricoprire incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali e di responsabilità e incarichi amministrativi.
Con l’aiuto dello studio legale, detti soggetti pubblici possono procedere alla nomine e all’affidamento degli incarichi con la tranquillità di aver compiuto tutti gli adempimenti prescritti dal legislatore e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e di avere in mano un parere che li rassicuri e li tuteli sull’assenza di ipotesi di incompatibilità e di inconferibilità.
L’obbligatorietà di condurre delle verifiche sull’assenza di situazioni di incompatibilità e di inconferibilità previste d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 è stata ribadita anche da ANAC, la quale ha rammentato alle amministrazioni pubbliche e alle società pubbliche che le dichiarazioni rese dagli interessati potrebbero risultare anche errate o mendaci.
5. Quando è necessario coinvolgere lo studio legale per verificare la presenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità
E’ altamente auspicabile che le verifiche sulla presenza di ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità siano condotte prima che l’organo conferente formalizzi la nomina.
Qualora non fosse possibile anticipare la verifica sulla presenza di ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità è necessario che la delibera dell’organo assembleare o la determina dell’organo amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20, c. 4, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, condizioni l’efficacia della nomina e condizioni la stipula del contratto all’esito positivo della verifica.
Nel caso in cui l’incarico sia stato formalizzato in assenza delle indispensabili verifiche sulla veridicità della dichiarazione resa dall’interessato, competerà all’RPCT svolgere un controllo di secondo grado sia sulla correttezza della procedura seguita dall’organo responsabile dell’affidamento sia sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal diretto interessato.
6. Come si sviluppa l’assistenza nell’accertamento delle cause di incompatibilità e di inconferbilità
Lo studio legale assiste le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sin dalla fase di selezione delle candidature attraverso la preparazione della documentazione necessaria ad acquisire le dichiarazioni circa l’assenza di ipotesi di incompatibilità e di inconferibilità da parte degli interessi.
Dette dichiarazioni devono essere necessariamente accompagnate da un’elencazione fedele degli incarichi e delle cariche ricoperte dai candidati affinché sia possibile condurre le opportune verifiche sull’attendibilità e veridicità della dichiarazione resa ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Sulla base della fedele elencazione prodotta dal diretto interessato, lo studio legale andrà a verificare se gli incarichi o le cariche di partenza assunte dal candidato siano o meno compatibili rispetto all’incarico di destinazione oppure se sussistano situazioni che possano rendere l’incarico inconferibile.