Pantouflage: cos'è, quando si applica e le sanzioni

Il divieto di pantouflage: che cos'è, la normativa (art. 53 c. 16-ter d.lgs. 165/2001), a quali soggetti si applica, un esempio concreto, le sanzioni in caso di violazione e il ruolo del RPCT nella prevenzione di conflitti di interesse.
In breve — Il pantouflage (dal francese, l’immagine di chi lascia l’ufficio “per andare in pantofole”; in inglese reso con la metafora delle revolving doors, le “porte girevoli”) è il passaggio di un ex dipendente pubblico alle dipendenze del soggetto privato che, da funzionario, aveva contribuito a favorire. L’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 vieta a chi ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per la PA negli ultimi tre anni di servizio di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione, attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari di quei poteri. La violazione comporta conseguenze pesanti: nullità del contratto o dell’incarico, divieto triennale di contrattare con la PA per il privato coinvolto e restituzione dei compensi percepiti.
1. Che cos’è il pantouflage?
Il divieto di pantouflage è una misura volta a prevenire conflitti di interesse e fenomeni corruttivi, che interviene nella fase successiva alla cessazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione con una pubblica amministrazione. Il termine — di origine francese, ripreso nel linguaggio anglosassone con l’espressione revolving doors — descrive il fenomeno del “passaggio” dal settore pubblico a quello privato in condizioni che possono compromettere l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Previsto dall’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, tale divieto impedisce ai dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati nei cui confronti hanno esercitato detti poteri.
“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
Il pantouflage è una delle misure di prevenzione che ogni ente deve presidiare nel proprio piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT), accanto al controllo su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
2. A chi si applica il divieto di pantouflage
L’ambito soggettivo del divieto è più ampio di quanto si creda e si è progressivamente esteso. Rientrano:
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (amministrazioni dello Stato, scuole e università, Regioni, Province, Comuni, enti del Servizio sanitario nazionale, enti pubblici non economici, Camere di commercio, e così via), indipendentemente dal fatto che il rapporto sia a tempo indeterminato o determinato;
- i titolari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali (interni ed esterni) di cui all’art. 21 del d.lgs. 39/2013, anche se non legati alla PA da un rapporto di lavoro subordinato: ai fini del divieto sono equiparati ai “dipendenti pubblici”;
- i dipendenti e i titolari di incarichi apicali o dirigenziali degli enti pubblici economici (ad esempio aziende speciali e consorzi di bonifica) e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, quali le società in house e le società a controllo pubblico.
In tutti questi casi il divieto colpisce sia il rapporto di lavoro subordinato sia gli incarichi di amministratore (presidente con deleghe gestionali, amministratore delegato o ruoli analoghi) e gli incarichi affidati a soggetti esterni.
3. Cosa significa “esercitare poteri autoritativi o negoziali”
Il divieto non riguarda tutti i dipendenti pubblici indistintamente, ma solo coloro che abbiano esercitato, in modo concreto ed effettivo, poteri autoritativi o negoziali. A titolo esemplificativo, sono considerati tali i dipendenti che, nei tre anni precedenti alla cessazione del servizio:
- hanno adottato provvedimenti che concedono contributi, sussidi o vantaggi economici a imprese private;
- hanno approvato atti in una o più fasi di procedimenti che conducono alla stipula di appalti pubblici o concessioni.
Il divieto non si applica solo a chi firma formalmente l’atto finale: riguarda anche chi, attraverso pareri, certificazioni o altre attività tecniche, ha contribuito in modo significativo a determinare il contenuto della decisione, anche se l’atto è redatto o firmato da altri. Si applica, inoltre, anche se i poteri sono stati esercitati in maniera occasionale, “una tantum”: ciò che conta non è la frequenza, ma il potenziale conflitto di interesse.
Un esempio concreto. Il funzionario dell’ufficio gare che, negli ultimi tre anni di servizio, ha istruito e gestito l’aggiudicazione di un appalto a favore di una determinata società non potrà, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, essere assunto da quella società né riceverne incarichi di consulenza. Se ciò avviene, scattano la nullità e le sanzioni descritte più avanti.
4. In cosa consiste, in concreto, il divieto
Una volta cessato il rapporto con l’amministrazione, l’ex dipendente che aveva esercitato quei poteri non può “passare dall’altra parte del tavolo”: gli è precluso instaurare con il privato che aveva beneficiato dei suoi atti qualunque rapporto stabile, sia esso un impiego subordinato — a tempo determinato o indeterminato, incarichi dirigenziali compresi — sia un rapporto professionale o di consulenza. È esattamente il movimento che la norma vuole impedire: il funzionario che, uscito dall’ufficio, va a lavorare per l’impresa che da funzionario aveva favorito.
Gli orientamenti dell’ANAC ne hanno però precisato i contorni, privilegiando la sostanza sulla forma. Ciò che rileva è la natura del rapporto, non il suo nome: il divieto colpisce le collaborazioni dotate di stabilità e continuità, mentre restano fuori i rapporti meramente occasionali o episodici, quelli che soddisfano un’esigenza momentanea del privato senza incidere in modo apprezzabile sull’imparzialità. E non conta il compenso: poiché la legge teme il conflitto di interesse e non il guadagno, il divieto opera anche quando l’attività è prestata a titolo gratuito, sicché rinunciare al compenso non basta a sottrarvisi.
5. Le sanzioni: perché conviene muoversi prima
È qui che il pantouflage mostra il suo volto più temibile, perché le conseguenze non colpiscono soltanto l’ex funzionario: travolgono anche il privato che lo ha assunto. Il contratto di lavoro o l’incarico conferito in violazione del divieto è nullo, come se non fosse mai esistito, e l’ex dipendente è tenuto a restituire i compensi percepiti. Ma la sanzione più pesante ricade sull’impresa: per i tre anni successivi le è vietato contrattare con qualunque pubblica amministrazione.
Per un’azienda che lavora, anche solo in parte, con il settore pubblico, è un colpo durissimo: l’esclusione dal mercato delle commesse per tre anni vale, quasi sempre, molto più del vantaggio sperato da quell’assunzione. È proprio questa asimmetria — un’apparente scelta “di personale” che si rovescia in un’estromissione dalle gare — a rendere il pantouflage un tema da affrontare prima di firmare, non dopo. Una verifica preventiva costa una frazione di ciò che costa una nullità accertata.
6. Il ruolo del RPCT
All’interno dell’ente il presidio del divieto è affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che vigila sull’effettiva attuazione delle misure anticorruzione e raccoglie le informazioni utili a verificarne il rispetto. È inoltre l’interlocutore naturale dell’ANAC, che nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza può rivolgersi al RPCT per chiarimenti e approfondimenti sulle segnalazioni di possibili violazioni.
7. Come possiamo aiutarti
Il pantouflage è una di quelle norme in cui un dubbio chiarito per tempo evita un danno serio. Lo Studio Legale Calzoni affianca, su questo tema, due interlocutori diversi.
Da un lato l’ex dipendente pubblico — o chi sta per lasciare la pubblica amministrazione — che ha ricevuto una proposta di lavoro o di consulenza dal privato e teme di incorrere nel divieto: lo aiutiamo a capire se l’attività sia davvero preclusa, in quali limiti, e come muoversi senza esporsi a una nullità o all’obbligo di restituire i compensi.
Dall’altro le imprese private, le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società pubbliche che vogliono verificare prima — prima di assumere un ex funzionario o di affidargli un incarico — di non violare il divieto e di non esporsi all’esclusione triennale dalle gare. Per il quadro generale delle misure di prevenzione vedi l’area anticorruzione e trasparenza; per una valutazione del caso concreto puoi richiedere una consulenza.
Domande frequenti
Che cos’è il pantouflage? È il passaggio di un ex dipendente pubblico alle dipendenze (o agli incarichi) del soggetto privato che, da funzionario, aveva contribuito a favorire. L’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 lo vieta per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
A chi si applica il divieto? Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, c. 2, d.lgs. 165/2001), ai titolari di incarichi di vertice e dirigenziali (art. 21 d.lgs. 39/2013) e ai dipendenti e amministratori degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.
Quali sono le sanzioni del pantouflage? Nullità del contratto o dell’incarico, divieto per il soggetto privato di contrattare con la PA per tre anni e obbligo di restituzione dei compensi percepiti.
Il divieto vale anche per incarichi gratuiti o occasionali? Vale anche per le attività gratuite, perché conta il rischio di conflitto di interesse e non il compenso. Restano invece esclusi i rapporti meramente occasionali o episodici, privi di stabilità e continuità.
Per quanto tempo dura il divieto? Tre anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego, con riferimento ai poteri esercitati negli ultimi tre anni di servizio.
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