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Scelta della modalità di gestione

Assistenza legale per la scelta della modalità di gestione dei servizi d’interesse economico generale

Lo studio legale assiste gli enti pubblici locali e gli altri enti competenti nel motivare la scelta compiuta in ordine alla forma di gestione a cui sarà demandata l’organizzazione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica. 

Gli enti pubblici locali e gli altri enti competenti sono chiamati ad esaminare le modalità di gestione tipicizzate dall’art. 14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale), c. 1, d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), e ad individuare quale tra le diverse forme di gestione l’ente ritenga quella più adeguata allo specifico servizio pubblico e al contesto territoriale di riferimento. 

Le forme di gestione previste dal d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201

Le forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica previste dall’art. 14, del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, si distinguono in base alla tipologia di servizio, a rete o non a rete, e a seconda del coinvolgimento o meno del mercato. 

Le forme di gestione a cui gli enti pubblici possono astrattamente ricorrere per la gestione dei propri servizi pubblici locali di rilevanza pubblica sono le seguenti: 

Limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, sono altresì ammesse la gestione in economia e la gestione mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 

Assistenza legale per le valutazioni comparative ex art. 14, c. 2, d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201

Lo studio legale supporta gli enti pubblici locali e gli altri enti competenti nel motivare adeguatamente e puntualmente la preferenza espressa rispetto ad una determinata forma di gestione.

Al fine di motivare correttamente la decisione, l’art. 14, c. 2, d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, prescrive l’obbligo, in capo agli enti pubblici affidanti, di dimostrare la coerenza della scelta in base ai seguenti parametri:

  • l’analisi delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare;
  • la situazione delle finanze pubbliche, nonché dei costi per l’ente locale e per gli utenti;
  • l’analisi dei risultati che si avrebbero nel caso in cui si ricorresse a forme alternative di gestione;
  • l’esame della precedente gestione del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

La giurisprudenza amministrativa ammette che la scelta possa essere frutto anche del risultato prodotto da un’analisi comparativa che metta in evidenza i vantaggi e gli svantaggi di ogni singola forma di gestione ed evidenzi la convenienza del modello prescelto dal punto di vista tecnico ed economico.

Assistenza legale per la predisposizione della relazione comparativa ex art. 14, c. 3, d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201

Lo studio legale assiste gli enti pubblici locali e gli altri enti competenti nell’adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 14, c. 3, d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. 

L’esito delle valutazioni deve infatti essere obbligatoriamente esposto in una relazione nella quale devono essere evidenziate altresi’:

  • le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta,
  • nonche’ illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

La relazione che accompagna tale scelta deve essere predisposta seguendo quanto previsto dalla normativa e deve necessariamente precedere l’avvio della procedura di affidamento a pena di illegittimità dell’affidamento stesso. 

Assistenza predisposizione atti deliberativi e delle relazioni comparative ed illustrative

Lo studio legale affianca gli Enti pubblici locali e gli altri Enti competenti nella stesura dei seguenti atti deliberativi:

  • predisposizione degli atti deliberativi, a monte dell’affidamento, di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, c. 1, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), o di altro Organo di indirizzo secondo la disciplina di settore; 
  •  predisposizione degli atti d’impulso e/o esecutivi e/o negoziali di competenza dell’organo esecutivo comunale o di altro organo esecutivo secondo la normativa di settore;
  • predisposizione del provvedimento di affidamento nel rispetto della forma di gestione prescelta.
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