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Costi della manodopera superiori rispetto a quelli stimati: l’offerta è anomala?

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1. I costi della manodopera: l’obbligo di incaricarli a pena di esclusione

L’art. 108, c. 9, del codice degli appalti, di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede l’obbligo per le imprese che intendono concorrere per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, di indicare i costi della manodopera che dovranno sostenere per adempiere alle prestazioni richieste dalla stazione appaltante.

L’ammontare complessivo dei costi della manodopera dovrà essere necessariamente riportato nell’offerta economica che sarà presentata dall’impresa concorrente e la mancata dichiarazione circa l’ammontare di detti costi è sanzionata con l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara. 

Le imprese che concorrono per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, nell’indicare i propri costi della manodopera, dovranno tenere conto della stima compiuta dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 41, c. 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.  L’argomento è stato oggetto di nostro approfondimento in altro articolo a cui si rimanda, nel quale si è dato atto che, all’atto pratico, si possono presentare le seguenti tre situazioni: 

  • l’impresa indica costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante;
  • l’impresa indica costi della manodopera in misura equivalente a quella stimata dalla stazione appaltante;
  • l’impresa indica costi della manodopera in misure superiore a quella stimata dalla stazione appaltante.

Ma come si deve comportare la stazione appaltante se l’impresa che gareggia per l’aggiudicazione di un appalto pubblico indicasse costi della manodopera “in rialzo”, ossia superiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante? 

2. L’indicazione di maggiori costi della manodopera rende l’offerta anomala?

In una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento di un appalto pubblico di lavori, un’impresa concorrente indicava, nella propria offerta economica, un costo della manodopera superiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante. 

Ritenendo che l’indicazione di costi della manodopera in aumento rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante rendessero l’offerta economica anormalmente bassa, la stazione appaltante attivava la procedura prevista dall’art. 110, c. 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e chiedeva per iscritto all’operatore economico di fornire, a pena di esclusione,  le spiegazioni sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

L’impresa interpellata non dava seguito alla richiesta di giustificazione del costo della manodopera indicato  e, a causa di tale inadempimento, la stazione appaltante disponeva la sua esclusione dalla procedura di gara. 

Avvero il provvedimento di esclusione, l’impresa interessata presentava ricorso al TAR, lamentando che la propria offerta economica non dovesse essere sottoposta a verifica di anomalia per assenza di elementi che potessero destare sospetti sulla sua serietà ed attendibilità.

3. Quando i costi della manodopera a rialzo rendono anomala l’offerta?

Il ricorso proposto dall’impresa concorrente contro il provvedimento di esclusione è stato ritenuto fondato dal giudice amministrativo competente con conseguente riammissione alla procedura dell’impresa ingiustamente esclusa.

La decisione assunta dal Collegio giudicante muove dal presupposto che l’offerta è anomala quando le condizioni proposte dall’impresa concorrente suscitano il sospetto di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale per l’inidoneità delle stesse ad assicurare all’operatore economico un adeguato profitto.

In tale prospettiva, secondo il TAR interpellato, mentre l’indicazione di costi della manodopera in riduzione associato al ribasso percentuale offerto costituisce sempre indice di anomalia dell’offerta economica, di contro, il ribasso proposto dall’operatore economico unitamente all’indicazione dei costi della manodopera “a rialzo” non costituisce, di per sé,  un indice di anomalia dell’offerta, poiché è necessario che la proposta in aumento di tale componente di costo si caratterizzi per la sua effettiva e concreta capacità di incidere sulla remuneratività dell’offerta, andando ad abbattere l’utile ritraibile dall’importo offerto. 

4. La valutazione tecnico-discrezionale sull’anomalia dell’offerta

La valutazione di anomalia di un’offerta economica  è espressione di un potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante, insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza.

Nel caso di specie, il Collegio giudicante ha ritenuto irragionevole la decisione della stazione appaltante: l’impresa, infatti, aveva indicato, nella propria offerta economica, costi della manodopera di poco superiori rispetto ai costi di manodopera indicati dalla stazione appaltante (+ 925,79 euro),  a fronte del ribasso offerto pari al 21,179% su un importo complessivo di euro 2.215.003,38, che incidevano pertanto su tale importo per una misura del tutto trascurabile (inferiore allo 0,05%).

Tale considerazioni hanno evidenziato l’oggettiva ed assoluta incapacità del maggiore costo della manodopera proposta di incidere e influire, di per sé, sulla economicità dell’offerta, così potendosi escludere qualsiasi dubbio dell’anomalia dell’offerta fondato esclusivamente su tale ragione.

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