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Il noleggio dei monopattini in ambito comunale

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1. Il servizio di noleggio dei monopattini elettrici 

Negli ultimi anni, il noleggio dei monopattini elettrici è diventato un servizio sempre più diffuso nelle città italiane e internazionali, diventando una delle soluzioni più popolari per la mobilità urbana.

Questo servizio, promosso e implementato da numerosi Comuni, mira a fornire un’alternativa ecologica, efficiente e flessibile ai tradizionali mezzi di trasporto, favorendo spostamenti rapidi e a basso impatto ambientale. 

Utilizzando semplici applicazioni per smartphone, gli utenti possono facilmente localizzare e sbloccare i monopattini disponibili, contribuendo a ridurre il traffico e l’inquinamento. 

2. La disciplina sul servizio di noleggio dei monopattini elettrici

Il servizio di noleggio dei monopattini elettrici è disciplinato, a livello nazionale, dall’art. 1, della l. 27 dicembre 2019, n. 160. Questa normativa, oltre a specificare i requisiti tecnici che i monopattini elettrici devono soddisfare per essere ammessi alla circolazione su strada, al comma 75-ter, prevede che il servizio di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possa – a discrezione dei singoli Comuni – essere attivato esclusivamente con delibera di Giunta comunale.

La l. 27 dicembre 2019, n. 160,  attribuisce, quindi, alla Giunta comunale la competenza relativa all’attivazione del servizio di noleggio dei monopattini elettrici e riserva a quest’ultimo organo comunale anche l’onere di regolamentare il loro utilizzo sul territorio comunale, prevedendo, se del caso e nell’interesse della collettività, limitazioni volte ad evitare sovraffollamenti o comunque a garantire una circolazione ordinata e sicura.

In questo senso, con la delibera di attivazione del servizio di noleggio dei monopattini elettrici in ambito comunale, spetta alla Giunta comunale stabilire: 

  • il numero delle licenze attivabili;
  • il numero massimo dei monopattini elettrici in circolazione;
  • l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio;
  • le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
  • le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

3. Il servizio di noleggio dei monopattini elettrici è un servizio contingentato

La possibilità riconosciuta alla Giunta comunale di limitare il numero delle licenze attivabili e il numero massimo di monopattini elettrici ammessi alla circolazione rende il servizio di noleggio dei monopattini elettrici un servizio contingentato ad un numero ristretto di operatori di settore.

La natura contingentata del servizio impone ai Comuni di scegliere le imprese che saranno abilitate all’esercizio del servizio di noleggio dei monopattini elettrici con procedure comparative e in base a criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

4. Come vengono selezionate le imprese che saranno autorizzate all’esercizio del servizio di noleggio dei monopattini elettrici in ambito comunale? 

Quando il numero delle licenze disponibili per lo svolgimento del servizio di noleggio dei monopattini elettrici viene limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, è fatto obbligo al Comune di riferimento di individuare le imprese che saranno autorizzate all’effettivo esercizio all’esito di una selezione pubblica che garantisca pari opportunità a tutti i potenziali interessati.

L’obbligo di avviare una procedura di selezione pubblica per l’individuazione degli operatori che saranno autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio dei monopattini in ambito comunale è sancito dall’art. 16 (Selezione tra diversi candidati), c. 1, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) che così dispone: “Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi”.

L’avviso di selezione di imprese da autorizzare all’esercizio del servizio di noleggio dei monopattini elettrici deve essere adeguatamente pubblicizzato dall’ente comunale e deve obbligatoriamente specificare i criteri  in base ai quali saranno scelte le imprese che saranno abilitate ad offrire il servizio di noleggio dei monopattini elettrici.

5. Il servizio di noleggio dei monopattini elettrici: si applica il codice degli appalti?

Sull’applicabilità o meno delle disposizioni dettate dal codice degli appalti per la selezione delle imprese da autorizzare all’esercizio del servizio di noleggio dei monopattini elettrici in ambito comunale si è espresso il Consiglio di Stato [1],  a conferma di una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto. 

Nel caso sottoposto all’attenzione del giudice amministrativo, un Comune aveva indetto una procedura per l’individuazione di imprese interessate a svolgere il servizio di noleggio dei monopattini elettrici sul territorio comunale.

L’avviso della procedura di selezione pubblica, oltre ad indicare il numero massimo dei monopattini complessivamente introducibili nel territorio comunale e il numero massimo di operatori che sarebbero stati abilitati a svolgere il servizio, specificava anche i criteri di ammissione alla procedura.

In particolare, tra i criteri di selezione, veniva richiesto alle  imprese partecipanti di possedere determinati requisiti di moralità e per l’individuazione di detti requisiti veniva fatto rinvio alle previsioni del codice degli appalti e, più specificatamente, all’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

6. La decisione del Consiglio di Stato sull’applicabilità del codice degli appalti

La determina di approvazione della graduatoria finale veniva impugnata davanti al giudice amministrativo.

Parte ricorrente, nello specifico, riteneva che il rinvio disposto dall’avviso di selezione all’art. 80, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la definizione dei requisiti di moralità, avrebbe comportato per l’Ente locale l’obbligo di assoggettarsi all’integrale applicazione del Codice degli appalti. 

La tesi sostenuta da parte ricorrente non è stata tuttavia condivisa dall’organo giudicante.

Il Supremo Consesso, dopo aver  escluso che la procedura in esame fosse qualificabile come appalto pubblico di servizi, ha invece ritenuto che il rinvio operato dal Comune al Codice degli appalti non potesse essere riferito alla generalità delle disposizioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma dovesse, nel caso di specie, essere circoscritto alle sole specifiche disposizioni che erano state espressamente richiamate, tra l’altro espressive di principi generali e aventi portata applicativa generalizzata. 

Concludeva, pertanto, che le procedure di selezione indette ai sensi dell’art. 16, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, si collocano al di fuori dell’ambito di applicazione del Codice degli appalti e che le disposizioni di detto Codice non sono estensibili in via analogica a tutte le procedure evidenziali, fatta salva, come detto, l’applicazione delle norme che costituiscano espressione di principi generali che hanno, difatti, portata applicativa generalizzata ovvero altra diversa manifestazione di volontà dell’ente  pubblico. 

7. Il servizio di noleggio dei monopattini elettrici è un servizio pubblico?

Il servizio di noleggio dei monopattini elettrici può assumere anche la qualifica di servizio pubblico locale o di servizio d’interesse economico generale (SIEG).

La qualificazione del servizio di noleggio dei monopattini elettrici come servizio pubblico locale presuppone una decisione del Comune, la cui competenza è riservata al Consiglio Comunale, di farsi carico del soddisfacimento di un bisogno proprio della collettività da esso amministrata. 

Tuttavia, non va dimenticato che un Comune può qualificare un generico servizio come d’interesse pubblico locale solo se viene dimostrato che il mercato – e quindi le imprese di settore –  non è in grado di soddisfare adeguatamente il bisogno della collettività di riferimento. 

Pertanto, il servizio di noleggio dei monopattini elettrici difficilmente potrà essere qualificato come servizio pubblico locale se la procedura di selezione degli operatori si è conclusa positivamente e l’ente locale ha assegnato tutte le licenze attivabili. 

Al contrario,  in caso di esito negativo della procedura di selezione per disinteresse degli operatori di settore di offrire il servizio in un determinato ambito territoriale, il Comune potrebbe legittimamente esprimere l’intento politico di assumere il servizio come d’interesse pubblico locale e di erogarlo tramite una delle modalità di gestione ammesse dall’ordinamento:

  • in economica;
  • azienda sociale;
  • società in house;
  • società mista;
  • concessione/appalto a terzi.

8. Considerazioni conclusive

In conclusione, il servizio di noleggio dei monopattini elettrici non rientra nell’ambito di applicazione del codice degli appalti. Ciò nonostante, l’avviso di selezione degli operatori economici da autorizzare all’esercizio del servizio in parola può fare rinvio a una o più disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oggi d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, senza che ciò comporti l’integrale assoggettamento della procedura alle disposizioni del Codice degli appalti. 

Allo stesso tempo, il Comune potrebbe anche decidere di autovincolarsi all’intero Codice degli appalti e quindi disciplinare la procedura di selezione in base alla regolazione codicistica, ma tale volontà deve essere espressamente evidenziata dall’ente locale nell’avviso di selezione. 

 

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