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Contratti di concessione: è obbligatorio presentare un PEF?

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1. E’ obbligatorio il PEF?

In una procedura di gara aperta indetta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle lampade votive dei cimiteri, l’ente concedente non richiedeva alle imprese partecipanti di dimostrare la sostenibilità delle offerte economiche con un piano economico finanziario (PEF).  

Nella convinzione che la presentazione di un PEF costituisse un adempimento obbligatorio prescritto dal d.lgs 31 marzo 2023, n. 36, l’impresa classificatasi seconda in graduatoria presentava ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

In particolare, parte ricorrente riteneva che il PEF costituisse una componente essenziale dell’offerta economica e che, benché non fosse stato richiesto dal disciplinare di gara, la presentazione dello stesso fosse comunque imposto dalla legge ai fini dell’ammissibilità dell’offerta e della dimostrazione della capacità del concessionario di svolgere la commessa con regolarità.  

2. La disciplina applicabile 

Il Collegio giudicante esamina la domanda di annullamento alla luce della disciplina dettata dal d.lgs 31 marzo 2023, n. 36 in materia di concessioni e, più precipuamente, tenendo conto delle previsioni degli art. 182, comma 5 e 185, comma 5, del decreto legislativo cit. 

L’art. 182 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che l’affidamento delle concessioni debba avvenire tramite la pubblicazione di un bando di concessione. Al comma 5 precisa che “I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancalità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell’istituto finanziatore”.

L’art. 185 del d.lgs. n. 36/2023 detta la disciplina sui criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione. Al comma 5 prevede che “Prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario”.

3. La decisione del TAR sull’obbligatorietà del PEF 

Dopo aver esaminato la normativa richiamata, il Collegio giudicante respinge il ricorso, confermando la validità dell’aggiudicazione disposta dalla Centrale di committenza in favore della prima classificata [1].

Ad avviso del Collegio, la previsione di cui all’art. 182, c. 5, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non introduce alcun obbligo per l’ente concedente di richiedere alle imprese partecipanti  di elaborare e presentare un PEF a sostegno delle offerte economiche. 

Nè tale obbligo risulterebbe prescritto dall’art. 185, c. 5, del codice degli appalti, considerato che la mancata previsione della presentazione del PEF per la valutazione dell’adeguatezza dell’offerta, non esclude la facoltà della commissione di richiedere spiegazioni o chiarimenti in ordine alle voci dell’offerta, anche tramite la presentazione del PEF, per consentire l’esame dell’adeguatezza o dell’anomalia delle offerte.

L’ente concedente sarebbe dunque libero di richiedere, tra i documenti di gara, la presentazione del PEF in relazione alle circostanze della specifica concessione da affidare e quindi di allegare, tra i documenti di gara, il modello di PEF da presentare che poi servirà per valutare l’adeguatezza dell’offerta.

4. Considerazioni conclusive 

La sentenza in commento conferma la non obbligatorietà della presentazione di un piano economico finanziario (PEF), salvo che lo stesso non venga espressamente richiesto dall’ente concedente tramite il disciplinare di gara. 

Tuttavia, occorre precisare che, se il codice dei contratti pubblici non prevede espressamente l’obbligo di presentare un PEF quale condizione necessaria per l’aggiudicazione di un contratto di concessione, detto obbligo potrebbe essere imposto da altri testi normativi,  specialmente quando siano coinvolti servizi di particolare importanza, quali possono essere i servizi d’interesse economico generale, a seconda del modello di gestione prescelto.

Infine, si ritiene che l’ente concedente, nel valutare la necessità o meno di chiedere un piano economico finanziario (PEF), non possa non tenere conto della rilevanza che quest’ultimo documento assume durante la fase esecutiva del rapporto di concessione

Il legislatore, infatti, con l’art. 192, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 33, riconosce all’impresa aggiudicataria la possibilità di chiedere all’ente concedente la revisione del contratto qualora dimostri che eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, abbiano inciso in modo significativo sull’equilibrio economico-finanziario dell’operazione

La dimostrazione e l’accertamento del sopravvenuto disequilibrio risulterà particolarmente complessa se in origine non fossero state  indicate, in un piano economico finanziario, quali fossero le condizioni per mantenere in equilibrio la gestione derivante dal contratto di concessione. 

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