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La revisione prezzi degli appalti pubblici

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1. La revisione dei prezzi e il loro adeguamento

Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo codice dei contratti pubblici, ha riconfermato l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara la clausola di revisione dei prezzi degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’obbligo di inserire nei documenti di gara la clausola di revisione dei prezzi era già previsto dal previgente codice degli appalti, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ancor prima dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La revisione dei prezzi continua pertanto a rappresentare un importante meccanismo volto a:

  • salvaguardare l’interesse dell’appaltatore dal vedersi riconosciuto un giusto compenso anche qualora le prestazioni dovessero diventare eccessivamente onerose per cause a lui non imputabili, e al contempo
  • tutelare l’interesse della pubblica amministrazione a che l’opera, il servizio o la fornitura richiesta non siano esposti al rischio di incompiutezza ovvero ad alterazioni qualitative.

2. La clausola di revisione dei prezzi si applica solo agli appalti pubblici sopra soglia?

La clausola di revisione dei prezzi si applica agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture il cui valore complessivo stimato sia superiore alle soglie di rilevanza europea previste dal codice degli appalti pubblici.

In caso di affidamento di contratti d’appalto sopra soglia, è fatto obbligo alle stazioni appaltanti di inserire la clausola di revisione dei prezzi nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, a seconda della procedura di gara attivata per la scelta dell’appaltatore, oppure nei capitolati speciali d’appalto o nei contratti posti a disciplina del  rapporto tra la pubblica amministrazione e l’impresa selezionata.

La clausola di revisione dei prezzi è obbligatoria  anche per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Lo stabilisce l’art. 48, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, laddove prevede che “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del Codice”.

La clausola di revisione dei prezzi trova quindi applicazione anche in caso di affidamento diretto di un appalto pubblico di valore inferiore a 150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per i servizi e le forniture.

3. La clausola di revisione di prezzi si applica agli appalti ad esecuzione istantanea?

La clausola di revisione dei prezzi si applica ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, la cui esecuzione sia protratta nel tempo.

Si pensi, per esempio, ai contratti d’appalto di lavori che richiedono mesi oppure anni per il completamento dell’opera appaltata, oppure ai contratti d’appalto di forniture pluriennali le cui prestazioni sono distribuite e ripetute nel tempo .

La clausola di revisione dei prezzi non si applica ai contratti d’appalto ad esecuzione istantanea ossia a quei contratti aventi ad oggetto prestazioni che possono essere eseguiti in poco tempo. 

4. Quando scatta l’adeguamento dei prezzi degli appalti pubblici?

La richiesta di revisione dei prezzi degli appalti può essere avanzata quando ricorrono le seguenti tre condizioni:

  • il contratto d’appalto è in corso di efficacia;
  • si sono verificate particolari eventi di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che hanno determinato una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori, dei servizi o dei beni;
  • la variazione del costo è superiore al 5% dell’importo complessivo e opera nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Al ricorrere delle suddette tre condizioni, è riconosciuto ad entrambe le parti contrattuali la possibilità di presentare una richiesta di revisione dei prezzi che potrà essere tanto in aumento quanto in diminuzione.

5. Come si calcola la variazione di prezzo?

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT:

  • con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
  • con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT.

6. È necessario specificare nei documenti di gara  le particolari condizioni di natura oggettiva?

Si ritiene che la stazione appaltante non sia tenuta a dettagliare, già nei documenti di gara, le particolari condizioni di natura oggettiva a cui legare l’attivazione della clausola di revisione dei prezzi.

Questa tesi sembrerebbe essere sposata anche da ANAC, la quale, nel bando tipo n. 1/2023, suggerisce alle pubbliche amministrazioni di inserire nei documenti di gara la seguente previsione:

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni]superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza … [indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all’articolo 60, comma 3, lettera b del Codice].

D’altronde, il legislatore subordina la variazione a condizioni oggettive che le parti non potevano conoscere e di cui le stesse non avrebbero potuto tener conto perché impreviste e imprevedibili. 

7. Da chi deve essere richiesto l’adeguamento dei prezzi degli appalti pubblici?

Il nuovo codice degli appalti ammette che le variazioni di prezzo siano in aumento oppure in diminuzione.

Ne consegue che la revisione dei prezzi può essere richiesta:

  • dall’appaltatore;
  • dalla pubblica amministrazione.

L’appaltatore avrà interesse a domandare una revisione del prezzo se le sopravvenute condizioni comporteranno un aumento smisurato dei fattori produttivi impiegati per la realizzazione dell’opera, del servizio o della fornitura.

Al contrario, la pubblica amministrazione avrà interesse a domanda all’appaltatore una revisione del prezzo quando le sopravvenute condizioni avranno determinato una diminuzione prezzo pattuito in sede di gara. 

8. L’appaltatore deve presentare alla P.A. una formale istanza di revisione dei prezzi?

L’obbligo di inserire una clausola di revisione dei prezzi nei documenti di gara non comporta l’automatico adeguamento dei prezzi.

Spetta all’appaltatore domandare alla stazione appaltante l’attivazione della clausola di revisione di prezzi dando dimostrazione delle condizioni di natura oggettiva che hanno alterato l’economicità del rapporto contrattuale e della misura della variazione che deve essere superiore al 5%.

In presenza di una formale istanza di revisione dei prezzi prestata dall’impresa privata, la pubblica amministrazione è tenuta a prendere in carico la richiesta e a pronunciarsi con un provvedimento espresso.

La stazione appaltante è tenuta ad esprimersi, in assenza di specifiche indicazioni contenute nella disciplina di riferimento, entro il termine generale dei 30 giorni previsto dall’art. 2, c. 2, legge 241/1990, anche nel caso in cui ritenesse la domanda stessa irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

Il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di lesione dei loro interessi giuridici.

In assenza di risposta entro il termine predetto, l’impresa privata può domandare al giudice amministrativo la condanna della PA a pronunciarsi nel merito [1]

9. La pubblica amministrazione è obbligata a richiedere la revisione dei prezzi in diminuzione?

La pubblica amministrazione deve obbligatoriamente pretendere la variazione dei prezzi in diminuzione per evitare di incorrere in responsabilità erariale.

Alla pari dell’appaltatore, anche la pubblica amministrazione dovrà giustificare la revisione dei prezzi, dando dimostrazione del ricorrere delle condizioni descritte ai paragrafi precedenti.

10. L’appaltatore può domandare la revisione dei prezzi anche se la clausola non è stata inserita?

Per rispondere a questa domanda occorre verificare in vigenza di quale normativa il contratto d’appalto è stato stipulato.

Questo perché il legislatore non sempre ha imposto alle pubbliche amministrazioni di inserire nei documenti di gara la clausola di revisione dei prezzi.

Si può comunque sostenere che quando l’inserimento della clausola di revisione è imposta dal legislatore come obbligatoria, la revisione dei prezzi potrà essere sempre richiesta anche nel caso in cui detta clausola non sia stata inserita nel contratto d’appalto o negli altri documenti di gara.

Deve, infatti, ritenersi applicabile l’art. 1339 del Codice civile, il quale prevede che le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, nonché l’art. 1419 del Codice civile, che sanziona con la nullità parziale le singole clausole contrarie a norme imperative.

11. Entro quanto può essere richiesta la revisione dei prezzi?

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto di chiedere la revisione dei prezzi soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948, n. 4, del codice civile: tale assunto discende dalla considerazione della revisione dei prezzi come una mera integrazione quantitativa del compenso spettante al prestatore del servizio, per cui il suo esercizio si prescrive con il decorso del termine quinquennale previsto per il pagamento periodico dei singoli ratei.

 

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Fonti:

[1] Tar Campania, Salerno, sentenza 5 giugno 2024, n. 1309.

 

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