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La sospensione dei lavori di un appalto pubblico

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1. La sospensione dei lavori pubblici 

Gli appalti pubblici di lavori prevedono normalmente la realizzazione di un’opera pubblica entro una precisa scadenza temporale. 

Il mancato rispetto della scadenza contrattuale può dipendere da negligenza dell’appaltatore e può comportare l’applicazione di penalità da ritardo  [leggi l’approfondimento sulle penalità negli appalti pubblici], ma l’allungamento dei tempi di realizzazione di un’opera pubblica può essere anche conseguenza della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante.

Il nuovo codice degli appalti pubblici reca la disciplina della sospensione dei lavori all’art. 121 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e all’allegato II.14 dello stesso decreto legislativo, innovando, in parte, la previgente disciplina dettata in materia dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Quando è prevista la sospensione di un contratto di appalto pubblico?

La sospensione dell’esecuzione dei lavori appaltati può essere disposta quando ricorrono determinate situazioni che impediscono in via temporanea la prosecuzione delle prestazioni a regola d’arte.

Il legislatore riconosce alla stazione appaltante la possibilità di sospendere l’esecuzione dei lavori, in particolare, al ricorrere di circostanze speciali purché le stesse non fossero prevedibili al momento della stipulazione dell’appalto, nonché al configurarsi di gravi ragioni di ordine tecnico idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera oppure per ragioni di necessità o di pubblico interesse. 

Oltre ai casi previsti dalla legge, il contratto di appalto potrebbe prevedere ulteriori ipotesi di sospensione, individuate di comune accordo tra le parti ovvero imposte dalla stazione appaltante in sede di gara. 

3. Chi può ordinare la sospensione dei lavori nell’ambito degli appalti pubblici?

La sospensione dell’esecuzione dei lavori è disposta dalla stazione appaltante nella persona del direttore dei lavori quando ricorrono circostanze speciali oppure nella persona del Responsabile Unico del Progetto (RUP) se giustificata da ragioni di necessità o di pubblico interesse. 

Il direttore dei lavori cede tuttavia la propria competenza al RUP quando le circostanze speciali coinvolgono un appalto di lavori avente ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica di importo pari o superiore ad euro 5.538.000. 

4. Quando è necessario coinvolgere il collegio consultivo tecnico in caso di sospensione?

Quando l’appalto di lavori abbia ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica di importo pari o superiore ad euro 5.538.000, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito.

Il parere del collegio consultivo tecnico deve essere acquisito anche quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera. Se manca l’accordo tra le parti sulle modalità di superamento delle criticità,  il collegio consultivo tecnico, entro quindi giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte

 In tal caso la pronuncia del collegio tecnico assume l’efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa. 

5. Quanto può durare la sospensione dei lavori?

La sospensione deve essere disposta dalla stazione appaltante per il tempo strettamente necessario per superare le criticità rilevate.

Spetta al direttore dei lavori o al RUP indicare, nella determina di sospensione e nel relativo verbale, entro quando i lavori dovranno essere ripresi. La ripresa dei lavori può coincidere con una data precisa (il 7 marzo) oppure essere legata al verificarsi di una condizione (non appena sarà risolta la criticità). 

Tuttavia, qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superi sei mesi complessivi, l’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

6. Quante volte può essere disposta la sospensione dei lavori? 

Durante il periodo di efficacia del contratto di appalto, la stazione appaltante può disporre una o più sospensioni dei lavori appaltati se ricorrono le situazioni descritte in precedenza.

La stazione appaltante potrebbe anche valutare di prorogare la sospensione dei lavori se entro la data fissata per la ripresa dei lavori stessi persistano le ragioni che hanno giustificato l’interruzione dell’appalto. 

7. La sospensione parziale dei lavori

Per evitare un eccessivo allungamento dei tempi di realizzazione dell’opera, la stazione appaltante deve valutare a possibilità di sospendere i lavori solo parzialmente. 

Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, infatti, prevede che quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, la stazione appaltante può sospendere i lavori non eseguibili e disporre che l’appaltatore prosegua le parti di lavori eseguibili. 

8. Il verbale di sospensione dei lavori

Una volta disposta la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori è tenuto a redigere, ove possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:

  • le ragioni che abbiano determinato l’interruzione dei lavori;
  • lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
  • la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

9. L’appaltatore può contestare una sospensione?

L’appaltatore può contestare la sospensione dei lavori qualora la ritenga non giustificata o non riconducibile alle situazioni descritte.

L’appaltatore deve richiedere che la contestazione venga iscritta, a pena di decadenza, nel verbale di sospensione e in quello di ripresa dei lavori, salvo che  la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l’iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; 

Qualora l’appaltatore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

10. L’appaltatore ha diritto ad una indennità in caso di sospensione dei lavori? 

Nessun indennizzo è dovuto all’appaltatore in caso di sospensione dei lavori disposta per circostanze speciali, gravi ragioni di ordine tecnico, nonché per ragioni di necessità o di pubblico interesse, fatta salva la possibilità di ottenere una rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della durata contrattuale se la sospensione duri per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva o comunque quando superino sei mesi complessivi. 

11. L’appaltatore ha diritto ad un risarcimento dei danni in caso di sospensione dei lavori? 

L’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni quando la stazione appaltante abbia disposto la sospensione dei lavori per cause diverse da quelle previste dal legislatore.

In questi casi, l’appaltatore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva,  il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati dall’art. 8, c. 2,  nell’allegato II.14.

Art. 8, c. 2, Allegato II.14

2] Il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

  1. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
  2. la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
  3. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
  4. la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.”

12. La ripresa dei lavori

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. 

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. 

Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

13. La disciplina della sospensione dei lavori si applica anche agli appalti di servizi e forniture?

Quanto previsto dal legislatore in materia di sospensione dei lavori si applica, in quanto compatibili, anche agli appalti di servizi e forniture.

 

 

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