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Costi manodopera alti: offerta anomala nell’appalto?

1. Costi della manodopera superiori: l’offerta è anomala?

Nel contesto delle gare pubbliche, l’indicazione dei costi della manodopera è un adempimento obbligatorio. Ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, le imprese partecipanti devono riportare nell’offerta economica i costi della manodopera stimati per eseguire le prestazioni richieste. La mancata indicazione comporta l’esclusione automatica dalla procedura di gara.

Tali costi devono essere definiti tenendo conto delle stime predisposte dalla stazione appaltante, come previsto dall’art. 41, comma 14, del medesimo decreto. Ma cosa accade se un’impresa, nel predisporre l’offerta, indica costi della manodopera superiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante? È legittimo? Oppure si tratta di un indizio di anomalia dell’offerta?

2. Quando i costi della manodopera superiori rendono anomala l’offerta?

Nel corso di una procedura negoziata per l’affidamento di lavori pubblici, un’impresa concorrente indicava, nella propria offerta economica, costi della manodopera superiori rispetto alla stima effettuata dalla stazione appaltante. Ritenendo che tale indicazione potesse risultare anomala, la stazione appaltante attivava la verifica prevista dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, chiedendo all’impresa chiarimenti scritti entro il termine stabilito.

L’impresa, tuttavia, non forniva alcuna giustificazione e, in ragione di tale omissione, veniva conseguentemente esclusa dalla gara. Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dinanzi al TAR, che era chiamato a valutare se l’aumento dei costi della manodopera potesse realmente giustificare un sospetto di anomalia dell’offerta, in assenza di altri elementi indiziari.

3. Quando i costi della manodopera a rialzo rendono anomala l’offerta?

Il ricorso proposto dall’impresa esclusa veniva accolto dal TAR, che riteneva illegittimo il provvedimento della stazione appaltante e disponeva la riammissione dell’operatore economico alla procedura di gara.

Secondo il Collegio giudicante, un’offerta può essere considerata anomala solo quando le condizioni economiche proposte appaiono inidonee a garantire un adeguato margine di utile oppure fanno ragionevolmente sospettare che l’impresa non sia in grado di eseguire correttamente la prestazione contrattuale.

In quest’ottica, il TAR ha chiarito che mentre l’indicazione di costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati, specie se associata a un ribasso elevato, costituisce un elemento tipico di sospetto di anomalia, al contrario, l’indicazione di costi “a rialzo” non può essere considerata automaticamente sospetta. Per configurare un’anomalia, è necessario che tali costi incidano in modo concreto sulla redditività dell’offerta, erodendo significativamente l’utile dell’impresa, condizione che nel caso esaminato non si verificava.

4. La valutazione tecnico-discrezionale sull’anomalia dell’offerta

La valutazione di anomalia dell’offerta rientra tra i poteri tecnico-discrezionali riconosciuti alla stazione appaltante. Tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti profili di irragionevolezza, illogicità o macroscopico errore di fatto.

Nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto del tutto irragionevole il provvedimento di esclusione. L’impresa aveva indicato un costo della manodopera superiore di 925,79 euro rispetto alla stima della stazione appaltante, a fronte di un ribasso percentuale del 21,179% su un importo complessivo di oltre 2,2 milioni di euro. L’incidenza del maggior costo sul totale era dunque trascurabile (meno dello 0,05%).

In simili circostanze, secondo il Collegio, l’incremento dei costi della manodopera non poteva incidere in alcun modo sulla sostenibilità economica dell’offerta, né costituiva un fondato motivo per dubitare della sua affidabilità. L’anomalia, infatti, non può essere desunta da un singolo elemento isolato, ma deve emergere da un’analisi complessiva dell’offerta e dei suoi margini di redditività.

I costi della manodopera sono soggetti a ribasso?

I costi della manodopera indicati nell’offerta economica possono essere oggetto di ribasso secondo il d.lgs. 36/2023?

5. Conclusioni

L’indicazione, da parte dell’operatore economico, di costi della manodopera superiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante non implica automaticamente che l’offerta debba essere considerata anomala. La verifica dell’anomalia, infatti, richiede un esame complessivo della sostenibilità dell’offerta, con particolare attenzione alla sua capacità di garantire un utile minimo e di assicurare una corretta esecuzione della prestazione.

Nella nostra esperienza, quando assistiamo le stazioni appaltanti nella fase di valutazione delle offerte, suggeriamo di attivare la procedura di verifica dell’anomalia solo in presenza di elementi concreti che giustifichino dubbi sulla congruità economica dell’offerta. In caso contrario, il rischio è quello di escludere ingiustamente un operatore affidabile, con conseguente contenzioso e possibili ritardi nell’aggiudicazione.

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