Costi manodopera alti: offerta anomala nell'appalto?

Costi manodopera alti: offerta anomala nell'appalto?

Indicare costi della manodopera più alti della stima rende anomala l'offerta? E se sono troppo bassi? I due casi opposti, la giurisprudenza recente e come si valuta l'anomalia, per imprese e stazioni appaltanti.

In breve — Indicare nell’offerta costi della manodopera più alti della stima della stazione appaltante non rende, di per sé, l’offerta anomala: lo è solo se quei costi erodono davvero il margine di utile (TAR Catania n. 2642/2024). Il vero campanello d’allarme è l’opposto — la sottostima di un costo già certo, come gli scatti retributivi del CCNL già programmati: lì l’offerta è anomala e va esclusa (Consiglio di Stato n. 6638/2025). In ogni caso l’anomalia non si deduce da un singolo dato, ma dall’equilibrio complessivo dell’offerta.

1. Il costo della manodopera nell’offerta: un dato sotto osservazione

Nelle gare pubbliche il costo della manodopera non è una voce qualunque. L’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 impone a ogni concorrente di indicarlo espressamente nell’offerta economica — pena l’esclusione — perché è su quella voce che si misura la sostenibilità del prezzo. La stazione appaltante, dal canto suo, lo stima a monte (art. 41, comma 14) e lo usa come riferimento.

Da qui la domanda che genera più contenzioso: cosa succede se l’offerta si discosta da quella stima? La risposta cambia a seconda della direzione dello scostamento — e conviene distinguere i due casi, perché portano a esiti opposti.

2. Costi più alti della stima: l’offerta è anomala?

Partiamo dal caso più comune. In una procedura per l’affidamento di lavori, un’impresa indica costi della manodopera superiori a quelli stimati dalla stazione appaltante. Quest’ultima, insospettita, attiva la verifica di anomalia (art. 110, comma 2) e chiede chiarimenti; l’impresa non risponde nei termini e viene esclusa. Il TAR, però, le dà ragione e la riammette (TAR Sicilia–Catania, Sez. I, n. 2642/2024).

Il principio è netto: un’offerta è anomala quando le condizioni economiche non garantiscono un margine di utile adeguato, o fanno dubitare che l’impresa possa eseguire correttamente la prestazione. Indicare costi della manodopera a rialzo non è di per sé sospetto — semmai è prudente. Diventa rilevante solo se quel maggior costo erode in modo concreto la redditività dell’offerta. Nel caso deciso non era così: l’impresa aveva indicato appena 925,79 euro in più rispetto alla stima, a fronte di un ribasso del 21,179% su oltre 2,2 milioni di euro — un’incidenza inferiore allo 0,05%, del tutto trascurabile. Escludere per questo, ha osservato il TAR, era irragionevole.

3. Costi sottostimati: il caso opposto (Consiglio di Stato n. 6638/2025)

Il vero campanello d’allarme è l’opposto: i costi del lavoro troppo bassi. E qui il caso più istruttivo è recente. In una gara di servizi ad alta intensità di manodopera, l’impresa vincitrice aveva calcolato il costo del personale fermandosi al primo scatto retributivo, ignorando gli aumenti del CCNL già programmati per gli anni successivi — e proprio grazie a quella sottostima aveva potuto offrire un prezzo più basso. La concorrente seconda classificata ha impugnato; il TAR ha escluso l’aggiudicataria e il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 6638 del 25 luglio 2025) ha confermato l’esclusione.

La ragione: gli scatti del CCNL già firmati e noti prima della gara sono un costo certo, che l’operatore deve computare per l’intera durata del contratto. Sottostimarlo per presentare un’offerta più aggressiva la rende anomala — e non si può poi pensare di recuperare quegli aumenti in corso d’opera con la revisione dei prezzi. Abbiamo analizzato per esteso questa pronuncia, e i suoi effetti sulla revisione, nell’approfondimento su rinnovo del CCNL e revisione dei prezzi.

4. Come si valuta l’anomalia (e come ti assistiamo)

I due casi insegnano la stessa cosa: l’anomalia non si deduce da un singolo elemento isolato, ma dall’analisi complessiva dell’offerta e dei suoi margini. La valutazione spetta alla stazione appaltante nell’esercizio di un potere tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di evidente irragionevolezza, illogicità o macroscopico errore di fatto.

Sul piano pratico il confine è sottile, e un errore costa caro a entrambe le parti: l’impresa rischia l’esclusione — o, all’opposto, di aggiudicarsi un appalto insostenibile; la stazione appaltante rischia il contenzioso e i ritardi nell’aggiudicazione. Per questo conviene impostare bene i conti, e i chiarimenti, fin dall’inizio.

Lo Studio Legale Calzoni assiste imprese e stazioni appaltanti nella costruzione e nella verifica delle offerte e nel contenzioso in materia di appalti pubblici: se devi presentare un’offerta o gestire una verifica di anomalia, un parere preventivo evita l’errore che fa saltare la gara. Sul tema collegato della ribassabilità del costo del lavoro, vedi anche I costi della manodopera sono soggetti a ribasso?.

Domande frequenti

Indicare costi della manodopera più alti della stima fa escludere l’offerta? No, non automaticamente. Costi a rialzo rispetto alla stima della stazione appaltante non sono di per sé un indizio di anomalia: lo diventano solo se erodono in modo concreto il margine di utile dell’offerta. Lo ha chiarito il TAR Sicilia–Catania (n. 2642/2024), riammettendo un’impresa esclusa per un maggior costo che incideva meno dello 0,05% sull’importo.

E se invece i costi della manodopera sono troppo bassi? È il caso più rischioso. Sottostimare un costo già certo — ad esempio non computando gli aumenti del CCNL già programmati prima della gara — rende l’offerta anomala e ne giustifica l’esclusione (Consiglio di Stato n. 6638/2025).

Cosa succede se non rispondo alla richiesta di chiarimenti sulla congruità? La mancata o tardiva risposta alla richiesta di giustificazioni (art. 110 del d.lgs. 36/2023) porta di norma all’esclusione: la stazione appaltante decide sulla base di ciò che ha, e il silenzio dell’operatore pesa contro di lui.

Chi valuta l’anomalia dell’offerta e si può contestare? La valutazione spetta alla stazione appaltante, che esercita un potere tecnico-discrezionale. Il giudice amministrativo può sindacarla solo in presenza di evidente irragionevolezza, illogicità o macroscopico errore di fatto: per questo è decisiva la qualità delle giustificazioni presentate in sede di verifica.

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