1. Quando si può derogare al principio di rotazione?
Il principio di rotazione rappresenta un cardine nelle procedure di affidamento, volto ad evitare il consolidarsi di posizioni dominanti e a promuovere il ricambio tra gli operatori economici. Tuttavia, il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) ha previsto alcune ipotesi espressamente derogatorie, che consentono di riaffidare l’appalto all’operatore uscente, anche in assenza di confronto competitivo, senza violare il principio stesso.
Secondo quanto disposto dall’art. 49 del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono derogare alla rotazione solo in presenza di determinate condizioni. È quindi essenziale comprendere con precisione quando la reiterazione dell’affidamento sia legittima, anche per evitare contenziosi e rilievi da parte dell’ANAC o della Corte dei conti. Di seguito analizziamo le singole ipotesi di deroga, fornendo spunti operativi per applicarle correttamente.
2. Quando la struttura del mercato consente di non applicare la rotazione?
Una delle principali deroghe al principio di rotazione, prevista dall’art. 49, comma 4 del d.lgs. 36/2023, si fonda sulla particolare struttura del mercato di riferimento. La norma consente di non applicare il principio di rotazione quando ricorrono tre condizioni tra loro concorrenti:
- il mercato deve avere caratteristiche peculiari, legate all’oggetto dell’appalto o agli operatori attivi nel settore;
- il mercato risultare privo di alternative valide, per numero o qualità dei concorrenti;
- infine, l’operatore uscente deve aver eseguito il contratto precedente in modo impeccabile, garantendo standard difficilmente replicabili.
Quando queste condizioni sono riscontrabili, la stazione appaltante può legittimamente decidere di reinvitare l’operatore uscente a una procedura negoziata o di riaffidargli l’appalto con affidamento diretto, senza violare il principio di rotazione. È fondamentale, tuttavia, che tale scelta sia puntualmente motivata, anche in vista dei controlli interni e delle verifiche da parte di ANAC.
Art 49, c. 4, d.lgs. 36/2023.
“ […] 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. […]“
3. Indagine di mercato e rotazione appalti
L’art. 49, c. 5, del d.lgs. 36/2023, introduce un’ulteriore importante deroga al principio di rotazione, stabilendo che quest’ultimo non si applica quando l’indagine di mercato viene svolta senza limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Tuttavia, tale esenzione è valida solo per le procedure negoziate disciplinate dall’art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), ossia:
- procedura negoziata senza bando per appalti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000, con consultazione di almeno 5 operatori economici.
- procedura negoziata senza bando per appalti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore alle soglie europee, con consultazione di almeno 10 operatori economici.
- procedura negoziata senza bando per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000 e inferiore alla soglia di rilevanza europea di € 215.000, previa consultazione di almeno 5 operatori economici.
Le Linee Guida ANAC n. 4 ammettevano la possibilità di derogare al principio di rotazione anche quando l’affidamento diretto fosse preceduto da una procedura aperta al mercato, senza limitazioni sul numero di operatori economici da invitare. Tuttavia, la nuova normativa di cui all’art. 49, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sembra escludere tale possibilità per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b), circoscrivendo l’operatività della deroga esclusivamente alle lettere c), d) ed e).
Recentemente, il Consiglio di Stato ha ribadito che, nel caso in cui l’amministrazione proceda all’individuazione degli operatori da invitare tramite un avviso pubblico aperto, non è necessario applicare il principio di rotazione, in quanto la selezione avviene al di fuori delle procedure negoziate [1]
Art 49, c. 5, d.lgs. 36/2023.
“ […] 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. […]”.
Quando si applica il principio di rotazione?
Scopri quando si applica il principio di rotazione negli appalti pubblici secondo il d.lgs. 36/2023
4. Quando il principio di rotazione non si applica per importi minimi?
Una terza rilevante deroga al principio di rotazione è prevista per gli affidamenti di importo particolarmente contenuto. Le Linee Guida ANAC già consentivano di non applicare la rotazione per importi inferiori a 1.000 euro, con una motivazione sintetica inserita nella determinazione a contrarre o in un atto equivalente. Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha confermato questa possibilità, ma con una soglia più alta, semplificando ulteriormente le micro-procedure.
In base al d.lgs. 36/2023, è oggi possibile derogare alla rotazione per affidamenti inferiori a 5.000 euro, soglia pensata per alleggerire gli oneri procedurali in contesti di modesto valore. Tale previsione si coordina con quanto previsto dall’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone il ricorso a strumenti telematici come il MEPA o i sistemi delle centrali regionali per gli acquisti sottosoglia. In questi casi, l’efficienza operativa prevale sul principio di alternanza, evitando rigidità procedurali non proporzionate.
Art 49, c. 6, d.lgs. 36/2023.
“ […] 6. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro“.
5. Come funziona la deroga alla rotazione per fasce di importo?
L’art. 49, comma 3 del d.lgs. 36/2023 introduce una deroga flessibile al principio di rotazione, riconoscendo alle stazioni appaltanti la possibilità di suddividere gli affidamenti in fasce di valore. Ad esempio, si possono distinguere contratti tra i 5.000 e i 40.000 euro e tra i 40.000 euro e la soglia dell’affidamento diretto. Questo consente di applicare il principio solo all’interno della stessa fascia, rendendo la rotazione più coerente con le dinamiche economiche degli appalti.
La norma va letta congiuntamente all’Allegato II.1 e all’art. 1, comma 3, lettere a) e b), che disciplinano le indagini di mercato. Tali disposizioni consentono l’adozione di un regolamento interno, nel rispetto dell’ordinamento dell’ente, per strutturare le indagini anche in relazione all’applicazione della rotazione. In pratica, se la stazione appaltante applica una suddivisione per fasce, l’obbligo di rotazione si riferisce esclusivamente agli affidamenti all’interno della stessa fascia. Un operatore economico uscente potrà quindi essere riaffidatario se il nuovo contratto rientra in una fascia diversa.
Art 49, c. 3, d.lgs. 36/2023.
“ […] 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6″.
6. In conclusione
Le deroghe al principio di rotazione rappresentano strumenti essenziali per assicurare maggiore flessibilità nelle procedure di affidamento, soprattutto nei settori dove il mercato è ristretto o dove il valore degli appalti giustifica semplificazioni. Tuttavia, la loro applicazione richiede estrema cautela: ogni deroga deve essere supportata da motivazioni puntuali e coerenti, in grado di resistere ai controlli interni e ai rilievi degli organi di vigilanza.
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