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Autovelox non omologato: quando la multa è nulla

1. Le multe sono illegittime se l’autovelox non è omologato

Una multa per eccesso di velocità è nulla se l’autovelox non è stato omologato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, una pronuncia destinata a incidere profondamente sulla legittimità di migliaia di verbali emessi dalle amministrazioni comunali. La sentenza ha fatto luce su un equivoco normativo durato anni e ha dato nuova forza ai ricorsi presentati da automobilisti sanzionati su strade sorvegliate da apparecchi privi della prescritta omologazione.

La notizia è tornata sotto i riflettori dopo che in diversi Comuni italiani sono stati sequestrati numerosi dispositivi di rilevazione della velocità. In molti casi, i dispositivi risultavano approvati, ma non formalmente omologati, con conseguente illegittimità delle sanzioni elevate. In tali circostanze, chi ha ricevuto una multa può valutare se presentare ricorso per annullare il verbale, con buone possibilità di successo.

2. Qual è la differenza tra omologazione e approvazione degli autovelox?

Perché una multa sia valida, l’autovelox deve essere omologato, non solo approvato. La Corte di Cassazione ha ribadito che i due concetti non sono affatto equivalenti. Eppure, per anni, molte amministrazioni comunali e società fornitrici hanno fatto riferimento all’approvazione del dispositivo come se fosse sufficiente a legittimare l’accertamento della velocità.

Omologazione e approvazione sono due procedimenti distinti, che si concludono con provvedimenti diversi. L’omologazione certifica che il prototipo dello strumento risponde a standard normativi precisi, concludendosi con il rilascio di un certificato ufficiale. Senza questo documento, la riproduzione e l’uso dell’autovelox non sono autorizzati.

L’approvazione, invece, riguarda semplicemente la verifica del corretto funzionamento tecnico dell’apparecchio. Non implica la sua conformità alle specifiche normative richieste per la rilevazione ufficiale della velocità. Per questo motivo, un’autovelox approvato ma non omologato non può legittimare una sanzione.

3. L’omologazione è condizione essenziale per la validità della multa

Un autovelox non omologato non può legittimare una sanzione per eccesso di velocità. L’art. 142, comma 6, del Codice della strada è esplicito nel richiedere che gli strumenti utilizzati per misurare la velocità dei veicoli siano espressamente omologati. Questo significa che devono aver superato un’apposita procedura tecnica di certificazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Solo un autovelox omologato può costituire prova valida per accertare un’infrazione. In assenza di omologazione, il verbale redatto dalla polizia locale è privo di valore probatorio, con la conseguenza che il cittadino ha pieno titolo per impugnarlo. Si tratta quindi di una condizione necessaria, non solo formale, ma sostanziale, per tutelare la legalità degli accertamenti e garantire il diritto di difesa del multato.

Art. 142. (Limiti di velocità) del Codice della strada

“[…] 6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocita’ sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocita’ media di percorrenza su tratti determinati, nonche’ le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. […]”

4. Come verificare se l’autovelox non è omologato e se la multa è illegittima

Per valutare la legittimità della multa ricevuta per eccesso di velocità, il primo passo è esaminare attentamente il verbale di contestazione. Questo documento deve obbligatoriamente indicare il tipo di autovelox utilizzato, specificando se si tratta di uno strumento approvato oppure omologato, con l’indicazione precisa degli estremi del decreto ministeriale che ne attesta la conformità.

Se nel verbale si fa riferimento soltanto all’approvazione e non all’omologazione, è probabile che l’accertamento sia giuridicamente illegittimo. Anche in presenza di indicazioni sull’avvenuta omologazione, è prudente verificare la veridicità di quanto dichiarato: può accadere che si indichi erroneamente un decreto di approvazione per uno strumento che non ha mai ottenuto omologazione. In questi casi, la multa può essere impugnata con buone probabilità di successo.

5. Come contestare una multa illegittima per eccesso di velocità

Per contestare una multa ritenuta illegittima, è fondamentale che l’automobilista non abbia già effettuato il pagamento, nemmeno in misura ridotta. Il pagamento equivale a un riconoscimento implicito della responsabilità e preclude ogni possibilità di ricorso. Per questo motivo, prima di pagare, è consigliabile verificare con attenzione la legittimità dell’autovelox utilizzato e le indicazioni contenute nel verbale.

Se la sanzione non è ancora stata pagata, esistono due modalità per chiedere l’annullamento della multa: il ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica, oppure il ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni. Entrambe le vie possono essere percorse in autonomia, ma il supporto di un avvocato esperto in diritto della circolazione può aumentare le probabilità di successo, soprattutto in caso di vizi legati alla mancanza di omologazione dell’autovelox.

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