1. Gli obblighi di pubblicità del curriculum vitae
La disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, delle società in house e in controllo pubblico e delle aziende speciali, contenuta nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, prevede a carico di detti soggetti pubblici l’obbligo di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, i curricula di coloro che intrattengono specifici rapporti con l’ente di riferimento.
In particolare, il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sancisce i seguenti obblighi di pubblicità:
- l’art. 10, c. 8, prevede l’obbligo di pubblicare i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV);
- l’art. 14, c. 1, prevede l’obbligo di pubblicare i curricula dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, del titolare di incarichi dirigenziali e dei titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali;
- gli artt. 15 e 15-bis, prevedono l’obbligo di pubblicare i curricula dei titolari di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.
2. La diffusione dei dati personali riportati nel curriculum vitae
La pubblicazione dei curricula comporta, come conseguenza inevitabile, la diffusione delle informazioni personali ivi riportate dal professionista e, quindi, la loro conoscibilità da parte di un pubblico indeterminato.
Chiunque, infatti, accedendo alla sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, potrebbe prendere visione del curriculum vitae del professionista e venire a conoscenza di dati inerenti alla sua sfera privata.
Del resto, non è raro trovare pubblicati, sui siti istituzionali, curricula in cui sono riportate informazioni personali, quali la data e il luogo di nascita del professionista, il suo codice fiscale, il suo indirizzo di residenza, e altri dati personali che, se raccolti ed elaborati, potrebbero esporre il diretto interessato a furti d’identità.
Sebbene la pubblicazione del curriculum vitae rappresenti un obbligo di legge al quale le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici non possono di certo sottrarsi, il regolamento (UE) 2016/679 impone comunque a detti soggetti pubblici di prestare particolare attenzione alle informazioni che vengono diffuse con la pubblicazione dei curricula sui siti istituzionali.
3. L’obbligo di minimizzare la diffusione dei dati personali riportati nel curriculum vitae
Nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali, è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti pubblici di pubblicare solo informazioni personali pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza prescritte dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Per evitare di incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, le pubbliche amministrazioni, le società in house e a controllo pubblico e le aziende speciali, prima di pubblicare i curricula loro forniti dai professionisti incaricati, hanno l’obbligo di esaminarli attentamente e di oscurare i dati personali non strettamente necessari al perseguimento delle finalità di trasparenza, in modo da evitare che l’adempimento dell’obbligo sancito dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 si traduca poi in una violazione della privacy, parimenti sanzionata dal Garante per la protezione dei dati personali.
L’obbligo di oscurare le informazioni personali eccedenti rispetto alle finalità sancite dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sussiste anche qualora il professionista incaricato, sebbene invitato a forniture un curriculum vitae privo di ogni informazione personale non strettamente necessaria per qualificarlo da un punto di vista professionale, abbia comunque prodotto un curriculum vitae senza alcuna omissione.
4. L’informativa sul trattamento dei dati personali
Prima di individuare quali dati personali possono essere riportati nei curricula e quali, invece, devono essere necessariamente oscurati oppure omessi, occorre ricordare che le pubbliche amministrazioni, le società in house, le società controllo pubblico e le aziende speciali, prima di acquisire agli atti il curriculum vitae del professionista e di pubblicarlo ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, hanno l’obbligo di avvisare il professionista che il suo curriculum vitae sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente“.
Tale avviso dovrà essere riportato nella c.d. “informativa privacy” che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento, sono tenuti a fornire al professionista prima che abbia inizio il trattamento, insieme alle altre informazioni indicate dall’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.
5. Il professionista deve acconsentire alla pubblicazione del curriculum vitae?
Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici possono procedere alla pubblicazione dei curricula a prescindere da un eventuale preventivo consenso rilasciato dal professionista.
La pubblicazione del curriculum vitae del professionista rappresenta, infatti, un’imposizione di legge e il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità sanciti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, anche se imputabili ad una espressa opposizione del professionista, può comunque esporre le pubbliche amministrazioni, le società in house, le società controllo pubblico e le aziende speciali a sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il professionista può rifiutarsi di fornire il proprio curriculum vitae?
Il professionista che intenda instaurare un rapporto con la pubblica amministrazione o con gli altri soggetti pubblici non può rifiutarsi di fornire il proprio curriculum vitae ma dovrebbe prodigarsi per fornire al soggetto richiedente due versioni del proprio curriculum: una versione, da conservare in atti, contenente tutti i dati necessari per consentire alla PA o alla società pubblica di valutare la professionalità del soggetto incaricato; un’altra versione, priva di qualunque dato personale non inerente all’ambito professionale, da utilizzarsi ai fini della pubblicazione sul sito trasparenza.
L’eventuale rifiuto del professionista a fornire il proprio curriculum vitae costituisce valido impedimento all’instaurazione del rapporto lavorativo o professionale; in determinati casi, la pubblicazione del curriculum vitae è anche condizione necessaria per procedere al pagamento del corrispettivo pattuito: l’art. 15-bis, c. 2, recita: “La pubblicazione delle informazioni [leggasi, del curriculum vitae], relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso”.
7.Il professionista deve riportare alla fine del curriculum vitae la dicitura “si autorizza il trattamento dei dati personali”?
Il professionista incaricato non è tenuto ad autorizzare – o meglio “acconsentire” – il trattamento dei dati personali se il curriculum vitae è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui lo stesso è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate a richiesta dello stesso professionista.
Il professionista dovrebbe, invece, dichiarare di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, confermando il corretto adempimento degli obblighi ricadenti sull’ente di riferimento come descritti al quarto paragrafo.
8. A chi compete la pubblicazione del curriculum vitae?
La pubblicazione del curriculum vitae del professionista deve avvenire ad opera della pubblica amministrazione o del soggetto pubblico tenuta ad osservare gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) raccomanda di individuare e mantenere distinti, ove possibile, i soggetti tenuti a selezionare e preparare i documenti che devono essere pubblicati ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, dai soggetti che materialmente procedono al caricamento del documento sul sito web.
Il nominativo di detti soggetti ovvero l’indicazione degli uffici a cui appartengono i soggetti incaricati devono essere indicati, dalle pubbliche amministrazioni, nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) o, dalle società in house, a controllo pubblico e aziende speciale, nel documento che tiene luogo del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione o della Trasparenza.
Si ricorda che qualora l’attività di caricamento fosse appaltata [delegata] ad una società esterna, quest’ultima società dovrà obbligatoriamente essere nominata dall’ente pubblico di riferimento quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28, regolamento (UE) 2016/679.
9. Curriculum vitae, privacy e obblighi di pubblicità
Curriculum vitae, privacy e obblighi di pubblicità rappresenta un approfondimento gratuito che può essere scaricato da chiunque abbia interesse a ricevere indicazioni pratiche su come applicare correttamente gli obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e conciliare detti obblighi con le esigenze di riservatezza previste dal regolamento (UE) 2016/679 e dal codice della privacy.
Nell’approfondimento viene fornita risposta alle seguenti ulteriori domande:
- quali dati personali devono essere oscurati se riportati nel curriculum vitae?
- per quanto tempo i curricula devono rimanere pubblicati online nelle sezioni trasparenza?
- è possibile mantenere online i curricula anche dopo il termine indicato dal legislatore?
- il professionista incaricato può chiedere la rimozione del suo curriculum vitae?
- quali sanzioni per la pubblica amministrazione e per gli altri soggetti pubblici che diffondono dati personali non necessari rispetto alle finalità?
E’ stata poi elaborata un’ultile Check List sugli adempimenti privacy al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti pubblici di verificare la loro conformità rispetto alla disciplina di settore.
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