La revisione dei prezzi negli appalti pubblici

La revisione dei prezzi negli appalti pubblici

Quando è prevista la revisione dei prezzi negli appalti pubblici e come si calcola? Scopriamolo in questo articolo di approfondimento

1. Che cos’è la revisione dei prezzi negli appalti pubblici?

La revisione dei prezzi è una clausola obbligatoria che deve essere inserita nei documenti di gara per adeguare il corrispettivo degli appalti pubblici in caso di variazioni significative dei costi intervenute durante l’esecuzione del contratto.

L’obiettivo della clausola di revisione dei prezzi è duplice:

Di seguito approfondiamo quando e come si applica la clausola di revisione dei prezzi nei contratti pubblici.

2. Qual è la norma che regola la revisione dei prezzi?

La disciplina della revisione dei prezzi è attualmente contenuta nell’art. 60 del d.lgs. 36/2023, che stabilisce in modo dettagliato quando e come sia possibile adeguare il corrispettivo contrattuale alle variazioni dei costi verificatesi in corso d’opera.

La norma si applica, in linea generale, a tutti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sottoscritti a partire dal 1° luglio 2023. È importante segnalare, tuttavia, che l’art. 60 è stato oggetto di modifiche da parte del decreto correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici. Per questo motivo, è essenziale verificare quale versione della norma sia applicabile al singolo contratto:

Questa verifica è particolarmente rilevante per i contratti stipulati a cavallo tra le due versioni, al fine di accertare con esattezza la disciplina concretamente applicabile alla revisione dei prezzi.

3. Quando è possibile chiedere la revisione prezzi?

Per i contratti stipulati prima del decreto correttivo al d.lgs. 36/2023, la revisione dei prezzi è ammessa solo al ricorrere congiunto di tre condizioni. Nello specifico, l’adeguamento dei prezzi può essere richiesto:

Al ricorrere di queste tre condizioni, la revisione dei prezzi è ammessa nella misura dell’80% della variazione stessa, calcolata sulle prestazioni ancora da eseguire.

4. Quando si applica la revisione dei prezzi dopo il decreto correttivo 2024?

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo al d.lgs. 36/2023, la disciplina della revisione dei prezzi è stata parzialmente rimodulata. L’art. 60, c. 2, nella sua versione aggiornata, stabilisce che la clausola di revisione si attiva solo in presenza di condizioni oggettive che comportano variazioni significative dei costi di esecuzione.

Tuttavia, a differenza della previgente versione, il meccanismo di adeguamento  del corrispettivo varia in base alla tipologia di contratto:

Anche in questo caso si chiede che la variazione si sia verificata durante la fase esecutiva del rapporto contrattuale.

5. Come si calcola la revisione dei prezzi?

Per comprendere come si calcola la revisione dei prezzi negli appalti pubblici, può essere utile partire da un esempio. L’esempio di calcolo di revisione dei prezzi che segue è basato sulla versione della norma successiva al decreto correttivo del 2024.

Immaginiamo un appalto di lavori per un importo complessivo di 1.000.000 euro. Durante l’esecuzione, si verifica un aumento dei costi del 10%. L’art. 60 prevede che la revisione si attivi oltre il 3% e che l’adeguamento operi nella misura del 90% della parte eccedente.

In questo caso, l’appaltatore ha diritto a una revisione in aumento pari a 63.000 euro sul corrispettivo originario.

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6. Chi può richiedere la revisione dei prezzi degli appalti pubblici?

La revisione dei prezzi può essere richiesta tanto dall’appaltatore quanto dalla stazione appaltante. Lo prevede espressamente l’art. 60 del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che la variazione può essere sia in aumento che in diminuzione e quindi:

Questo significa che la revisione dei prezzi può operare nell’interesse di entrambe le parti. L’appaltatore può farne richiesta quando subisce un incremento dei costi tale da superare la soglia stabilita per legge. Allo stesso modo, la stazione appaltante può attivare il meccanismo compensativo qualora i prezzi di mercato subiscano un ribasso rilevante.

7. Come si richiedere la revisione dei prezzi negli appalti pubblici?

Anche in questo caso è necessario distinguere tra disciplina ante correttivo e post correttivo:

In quest’ultimo caso, le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione supere le soglie sopra indicate.

8. Si può chiedere la revisione dei prezzi anche se non è stata inserita la clausola nei documenti di gara?

Sì, oggi è possibile chiedere la revisione dei prezzi anche in assenza di una specifica clausola contrattuale. L’art. 60 del d.lgs. 36/2023 ha infatti reso obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione nei documenti di gara relativi agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Questo significa che, anche se la clausola non risulta formalmente presente nel contratto, si considera comunque inserita per legge, ai sensi dell’art. 1339 del Codice civile.

Occorre però precisare che non sempre è stato così. La possibilità di richiedere la revisione dei prezzi dipende dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto. In particolare:

9. La revisione dei prezzi si applica agli affidamenti diretti?

La clausola di revisione dei prezzi si applica a tutti gli appalti pubblici, inclusi quelli sotto le soglie di rilevanza europea. Lo stabilisce l’art. 48 del d.lgs. 36/2023, laddove prevede che ““ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del Codice”.

In altre parole, le stazioni appaltanti devono sempre inserire nei documenti di gara una previsione relativa alla revisione dei prezzi, a prescindere dal valore dell’appalto, e quindi anche qualora si tratti di affidamenti diretti  sotto i 150.000 euro per i lavori e 140.000 per i servizi e le forniture, fatta salva la differenza tra contratti a esecuzione prolungata e contratti “istantanei”.

10. Fino a quando può essere richiesta la revisione dei prezzi?

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il diritto alla revisione è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, del codice civile, in quanto collegato a prestazioni di natura periodica.

È quindi essenziale attivarsi con tempestività, anche in caso di inerzia da parte della stazione appaltante, evitando che il decorso del tempo renda impossibile far valere il proprio diritto all’adeguamento del corrispettivo.

11. Suggerimenti operativi.

Quando siamo chiamati ad assistere una stazione appaltante o un operatore economico nella gestione della revisione dei prezzi, il primo passo è sempre verificare quale disciplina normativa sia applicabile al contratto. Questo consente di stabilire se il diritto alla revisione sussista anche in assenza di una clausola esplicita nei documenti di gara.

Successivamente, analizziamo la documentazione tecnica e contabile per valutare l’effettiva entità della variazione dei costi e la sua idoneità a superare le soglie previste dalla legge. Solo un’analisi puntuale dei dati consente di formulare una richiesta fondata e giustificata, che possa essere presa in considerazione dalla controparte.

Nella nostra esperienza, emerge con chiarezza un dato pratico: le richieste di revisione devono essere presentate tempestivamente. Attendere troppo a lungo può compromettere la possibilità di vedersi riconosciuto l’adeguamento, sia per ragioni sostanziali (perdita di evidenza documentale), sia per ragioni giuridiche legate alla prescrizione.

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