La revisione dei prezzi negli appalti pubblici

La revisione dei prezzi negli appalti pubblici

Quando spetta la revisione dei prezzi negli appalti pubblici (art. 60 d.lgs. 36/2023), come si calcola con esempi, soglie 3%/5%, obbligatorietà anche senza clausola e prescrizione.

In breve — La revisione dei prezzi adegua il corrispettivo dell’appalto quando i costi cambiano in modo significativo durante l’esecuzione. Con l’art. 60 del d.lgs. 36/2023 non è più una facoltà ma una clausola obbligatoria: scatta oltre il 3% (lavori) o il 5% (servizi e forniture) e opera anche se non è stata inserita nei documenti di gara. Vediamo quando spetta, come si calcola (con esempi), cosa è cambiato rispetto al d.lgs. 50/2016 e fino a quando si può chiedere.

1. Che cos’è la revisione dei prezzi negli appalti pubblici?

La revisione dei prezzi è la clausola che consente all’appaltatore di una commessa pubblica di chiedere l’adeguamento del corrispettivo quando, durante l’esecuzione del contratto, i costi necessari a eseguire le prestazioni variano in modo significativo rispetto a quelli stimati al momento dell’offerta.

Un esempio chiarisce il senso. Un’impresa si aggiudica un appalto impegnandosi a realizzare un’opera — o a fornire determinati beni — a un prezzo che, al momento della gara, è adeguato e in linea con il mercato. Con il passare del tempo, però, quel prezzo può non essere più sostenibile: il costo dei materiali, dell’energia o della manodopera aumenta, e il corrispettivo pattuito non basta più a coprire le spese. La revisione dei prezzi serve proprio a riequilibrare il contratto in queste situazioni — e, all’inverso, a ridurre il corrispettivo se i costi diminuiscono, a vantaggio della stazione appaltante.

In concreto, l’impresa si rivolge alla stazione appaltante — la pubblica amministrazione, l’ente pubblico o la società pubblica che ha bandito la gara — presentando un’istanza di revisione, con cui chiede l’adeguamento dimostrando la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. Quando e a quali condizioni ciò sia possibile dipende, come vedremo, dalla disciplina applicabile al singolo contratto.

2. Qual è la norma che regola la revisione dei prezzi?

La disciplina della revisione dei prezzi è oggi contenuta nell’art. 60 del d.lgs. 36/2023 — in particolare, per il meccanismo a soglia, nel comma 2 — che stabilisce in modo dettagliato quando e come adeguare il corrispettivo alle variazioni dei costi verificatesi in corso d’opera. La norma si applica, in linea generale, a tutti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sottoscritti a partire dal 1° luglio 2023.

Per i contratti più datati, però, valgono regole diverse: prima del nuovo Codice la materia era governata dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e, per il periodo del “caro materiali”, dall’art. 29 del d.l. 4/2022 (convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25). Prima di presentare un’istanza è quindi essenziale individuare quale disciplina si applichi al contratto, perché da essa dipendono i presupposti, le soglie e le modalità della revisione: muoversi sulla norma sbagliata è uno degli errori più frequenti.

A complicare il quadro, ciascuna di queste discipline è stata a sua volta modificata nel tempo — basti pensare al decreto correttivo del 2024 per il nuovo Codice: orientarsi tra le diverse versioni e le date di applicazione non è banale, e affidarsi fin da subito a un professionista esperto di revisione prezzi aiuta a inquadrare correttamente il caso ed evitare passi falsi.

Un’ultima precisazione, perché è fonte di confusione frequente. La revisione di cui tratta questa guida — quella che scatta sulle variazioni oggettive e imprevedibili dei costi in corso di esecuzione — è la cosiddetta revisione straordinaria. Va tenuta distinta dalla revisione ordinaria dei prezzi: l’adeguamento periodico e fisiologico, ancorato a un indice di inflazione e da prevedere come clausola di gara (art. 60, comma 2-bis), di cui ci occupiamo nella guida dedicata.

3. Quando è possibile chiedere la revisione dei prezzi?

La revisione dei prezzi può essere richiesta solo quando ricorrono precise condizioni, che però variano a seconda della normativa applicabile al contratto. Va premesso, in ogni caso, che la revisione riguarda i soli contratti di durata — quelli i cui effetti si protraggono nel tempo (appalti pluriennali di servizi, forniture periodiche, lavori di lunga esecuzione) e che, proprio per questo, restano esposti alle variazioni dei costi nel corso dell’esecuzione. Ne sono esclusi gli appalti a esecuzione istantanea, in cui prestazione e pagamento si esauriscono in un solo momento.

In vigenza del d.lgs. 36/2023 — cioè per i contratti a cui si applica il nuovo Codice — le condizioni per ottenere la revisione sono tre:

  1. si sono verificati eventi di natura oggettiva, imprevedibili ed eccezionali, idonei a incidere sui costi di esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture;
  2. tali eventi si sono verificati durante la fase esecutiva del rapporto;
  3. la variazione dei costi supera la soglia del 5% dell’importo complessivo del contratto.

Al ricorrere di queste condizioni, la revisione opera nella misura dell’80% della variazione, sulle prestazioni ancora da eseguire.

Occorre tuttavia precisare che, con il decreto correttivo del 2024, sono state apportate modifiche: per i contratti più recenti le soglie e le percentuali di adeguamento si distinguono in base alla tipologia di appalto:

Per i contratti stipulati sotto la vigenza del d.lgs. 50/2016 — il vecchio Codice — la revisione era ammessa solo se gli atti di gara contenevano clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili (art. 106, comma 1, lettera a); in mancanza di tali clausole, l’appaltatore poteva ottenere un adeguamento soltanto dimostrando l’imprevedibilità ed eccezionalità delle variazioni intervenute, una strada molto più stretta.

Infine, per il periodo del “caro materiali”, l’art. 29 del d.l. 4/2022 (convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) ha imposto l’inserimento delle clausole di revisione previste dall’art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e, per i lavori, ha previsto la compensazione delle variazioni dei singoli materiali da costruzione superiori al 5% nella misura dell’80% dell’eccedenza, nei limiti delle risorse stanziate.

4. Chi e come si richiede la revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi è richiesta, di regola, dall’appaltatore — l’impresa di lavori, servizi o forniture risultata aggiudicataria dell’appalto — che è la parte direttamente esposta all’aumento dei costi. Può però essere attivata anche dalla stazione appaltante quando la variazione è in diminuzione, con un adeguamento del corrispettivo a proprio favore: è dunque un meccanismo che riequilibra il contratto in entrambe le direzioni.

Lo strumento con cui si chiede la revisione è l’istanza di revisione, da indirizzare alla stazione appaltante. È il passaggio più delicato, perché non basta segnalare un generico aumento dei costi: per essere efficace, l’istanza deve essere puntuale e ben documentata. In particolare dovrebbe contenere:

Un’istanza chiara, motivata e con un calcolo corretto riduce i tempi dell’istruttoria e le contestazioni, ed è spesso ciò che fa la differenza tra vedersi riconoscere poche migliaia di euro o l’intero adeguamento spettante.

Revisione prezzi: ti assistiamo noi

Devi richiedere una revisione dei prezzi, o contestare un adeguamento riconosciuto in modo insufficiente? Il metodo di calcolo (criterio progressivo, indici ISTAT, soglie) può valere decine di migliaia di euro: lo Studio Legale Calzoni assiste imprese e stazioni appaltanti nel calcolo, nell'istanza e nell'eventuale contenzioso.

Richiedi una consulenzaChiama: 059 867 8340

5. Come si calcola la revisione dei prezzi? Un esempio

Il calcolo si fa in due passaggi: prima si misura la variazione dei costi con l’indice ISTAT pertinente, poi si applica la revisione alla sola parte che eccede la soglia di legge.

Tipo di appalto Soglia Quota riconosciuta Indice ISTAT
Servizi e forniture 5% 80% dell’eccedenza prezzi al consumo, alla produzione o retribuzioni contrattuali orarie (Allegato II.2-bis, per codice CPV)
Lavori 3% 90% dell’eccedenza indice sintetico costruito sui sotto-indici per Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL)

Due precisazioni che cambiano il risultato del calcolo:

Esempio – servizi e forniture. Su un appalto da 1.000.000 di euro, i costi misurati sull’indice ISTAT aumentano del 9%. La soglia del 5% resta a carico dell’impresa (franchigia); sull’eccedenza del 4% la stazione appaltante riconosce l’80%, cioè il 3,2% dell’importo: 32.000 euro di adeguamento.

Esempio – lavori. Su un appalto da 1.000.000 di euro, l’indice sintetico TOL segna un aumento del 7%. La soglia del 3% è franchigia; sull’eccedenza del 4% si riconosce il 90%, cioè il 3,6%: 36.000 euro di adeguamento.

La revisione dei prezzi e rinnovo CCNL negli appalti pubblici

Scopri quando il rinnovo del CCNL può giustificare la revisione dei prezzi negli appalti pubblici.

Leggi l’articolo

6. La revisione dei prezzi si applica agli affidamenti diretti?

La clausola di revisione dei prezzi si applica a tutti gli appalti pubblici, inclusi quelli sotto le soglie di rilevanza europea. Lo stabilisce l’art. 48 del d.lgs. 36/2023, laddove prevede che ““ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del Codice”.

In altre parole, le stazioni appaltanti devono sempre inserire nei documenti di gara una previsione relativa alla revisione dei prezzi, a prescindere dal valore dell’appalto, e quindi anche qualora si tratti di affidamenti diretti  sotto i 150.000 euro per i lavori e 140.000 per i servizi e le forniture, fatta salva la differenza tra contratti a esecuzione prolungata e contratti “istantanei”.

7. Fino a quando può essere richiesta la revisione dei prezzi?

Un punto spesso sottovalutato è quello temporale, e va tenuto presente fin dall’inizio: la revisione va chiesta mentre il contratto è ancora in corso di esecuzione. L’adeguamento, infatti, opera sulle prestazioni ancora da eseguire e presuppone un rapporto in essere; una volta che il contratto è concluso ed eseguito integralmente, far valere la revisione diventa molto più difficile, se non precluso.

A ciò si aggiunge il profilo della prescrizione: secondo l’orientamento prevalente il diritto alla revisione si prescrive in cinque anni (art. 2948, n. 4, del codice civile), trattandosi di prestazioni di natura periodica. Per questo è essenziale attivarsi con tempestività — anche di fronte all’inerzia della stazione appaltante — senza attendere la conclusione dei lavori o del servizio: il decorso del tempo può rendere impossibile far valere l’adeguamento spettante.

8. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Nella nostra esperienza la revisione dei prezzi si gioca sui dettagli: la norma applicabile, il metodo di calcolo e la tempestività. Per questo, quando assistiamo un’impresa o una stazione appaltante, procediamo per passi.

Per prima cosa individuiamo la disciplina applicabile al contratto (d.lgs. 50/2016, d.l. 4/2022 o art. 60 del d.lgs. 36/2023) e verifichiamo se il diritto alla revisione sussista, anche in assenza di una clausola espressa. Poi analizziamo la documentazione tecnica e contabile per quantificare la variazione dei costi e accertare il superamento delle soglie, applicando il metodo di calcolo corretto — quello progressivo sugli indici ISTAT, che come abbiamo visto può valere decine di migliaia di euro. Infine predisponiamo l’istanza di revisione, motivata e documentata, e seguiamo il confronto con la stazione appaltante fino alla liquidazione, gestendo se necessario anche la fase contenziosa davanti al giudice amministrativo.

Se hai un appalto in corso e i costi sono aumentati — o se sei una stazione appaltante che deve gestire una richiesta di revisione — un confronto preliminare aiuta a capire fin da subito se e quanto puoi ottenere, ed entro quali termini.

Domande frequenti

Che cos’è la revisione dei prezzi negli appalti pubblici? È il meccanismo che adegua il corrispettivo dell’appalto quando, durante l’esecuzione, i costi variano in modo significativo. Con l’art. 60 del d.lgs. 36/2023 la clausola di revisione è obbligatoria nei documenti di gara di lavori, servizi e forniture.

Quando scatta la revisione dei prezzi? Quando si verifica una variazione oggettiva dei costi in corso d’esecuzione oltre le soglie di legge: oltre il 3% dell’importo per i lavori (adeguamento del 90% dell’eccedenza) e oltre il 5% per servizi e forniture (adeguamento dell‘80% dell’eccedenza).

Come si calcola la revisione dei prezzi? Si applica la percentuale di adeguamento alla sola parte di variazione che eccede la soglia, sulle prestazioni ancora da eseguire. Nei contratti pluriennali si usa l’indice ISTAT FOI con il criterio progressivo (cumulando le rivalutazioni), come chiarito dal Consiglio di Stato. Trovi gli esempi di calcolo sopra.

La revisione dei prezzi è obbligatoria? Sì: con l’art. 60 del d.lgs. 36/2023 l’inserimento della clausola è obbligatorio, e la revisione può operare anche in diminuzione, a favore della stazione appaltante.

Si può chiedere anche se la clausola non è nel contratto? Sì: per i contratti soggetti al d.lgs. 36/2023 la clausola si considera inserita per legge (art. 1339 del codice civile) anche se manca nei documenti di gara. Per i contratti più vecchi dipende dalla disciplina vigente al momento della stipula.

Cosa cambia tra il d.lgs. 50/2016 e il d.lgs. 36/2023? Sotto il d.lgs. 50/2016 (art. 106) la revisione era ammessa solo in presenza di clausole chiare e precise, altrimenti occorreva provare l’imprevedibilità della variazione. Con il d.lgs. 36/2023 (art. 60) è diventata obbligatoria, con soglie e percentuali di adeguamento definite.

Entro quando si può chiedere la revisione dei prezzi? Secondo l’orientamento prevalente il diritto si prescrive in cinque anni (art. 2948, n. 4, del codice civile), trattandosi di prestazioni periodiche: conviene attivarsi tempestivamente, anche se la stazione appaltante resta inerte.

I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un avvocato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza, oppure fissare un appuntamento. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.