Scorrimento delle graduatorie: quando l'ente deve chiamare gli idonei

Scorrimento delle graduatorie: quando l'ente deve chiamare gli idonei

Quanto dura una graduatoria di concorso, come funziona lo scorrimento, cosa possono ottenere gli idonei non vincitori dopo il d.l. 25/2025 e quando il rifiuto di scorrere si può impugnare al TAR.

In breve — Lo scorrimento delle graduatorie è la chiamata degli idonei non vincitori di un concorso già concluso, al posto di un nuovo bando. Le graduatorie restano vigenti due anni dall’approvazione, tre anni negli enti locali. Dopo il decreto-legge 25/2025 il concorso è tornato lo strumento prioritario: l’amministrazione può bandirne uno nuovo senza motivazione rafforzata, e l’idoneo ha un’aspettativa, non un diritto all’assunzione. Il ricorso al TAR resta possibile quando lo scorrimento è dovuto o la scelta dell’ente è irragionevole.

1. Cos’è lo scorrimento delle graduatorie

Lo scorrimento è la chiamata in servizio dei candidati che hanno superato un concorso senza rientrare fra i vincitori, seguendo l’ordine della graduatoria finale. Quando un posto risulta vacante, l’amministrazione, anziché bandire un nuovo concorso, può reclutare il nuovo personale attingendo alla graduatoria già approvata e ancora valida.

Il concorso, infatti, produce due categorie di candidati: i vincitori, cioè quelli assunti sui posti messi a bando, e gli idonei non vincitori, che hanno superato le prove ma restano in coda. Se un Comune bandisce un concorso per tre istruttori amministrativi e l’anno dopo se ne libera un quarto, può chiamare il primo degli idonei anziché ripartire da capo con un bando, le prove e la commissione.

2. Come funziona lo scorrimento, passo per passo

Lo scorrimento della graduatoria non avviene in automatico: richiede sempre un atto formale dell’amministrazione, di solito una determina del responsabile del personale. È con quell’atto che l’ente dà conto del posto rimasto vacante, verifica di avere la copertura finanziaria per coprirlo e individua il candidato da chiamare, che è quello collocato subito dopo l’ultimo assunto.

L’ordine della graduatoria, da quel momento in poi, vincola l’amministrazione, che non può scegliere fra gli idonei quello che preferisce né saltarne uno per arrivare al successivo. Se il primo chiamato rinuncia, l’ente acquisisce la rinuncia per iscritto e passa al secondo, e così via: è proprio la sequenza a rendere verificabile, anche a distanza di tempo, che nessuno sia stato scavalcato.

Il decreto-legge 25/2025 ha chiarito anche quando la graduatoria si considera utilizzata, perché in passato alcune amministrazioni individuavano gli idonei allo scadere del termine e firmavano i contratti molto dopo.

La norma · art. 3 del d.l. 14 marzo 2025, n. 25

«La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipulazione del contratto di assunzione.»

Conta quindi l’individuazione dell’idoneo entro la scadenza, non la firma del contratto. La norma riconosce espressamente anche la cessione della graduatoria ad altre amministrazioni: è la prassi, diffusa fra Comuni vicini, di utilizzare la graduatoria di un ente che ha già concluso un concorso per lo stesso profilo, previo accordo fra i due enti.

3. Quanto dura una graduatoria di concorso

La graduatoria di un concorso pubblico ha una durata di due anni dall’approvazione, che diventano tre anni dalla pubblicazione negli enti locali, dopo il ripristino disposto dal d.l. 25/2025. Le leggi regionali possono prevedere periodi più brevi.

La norma · art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001

«Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

La differenza è concreta: chi è idoneo nella graduatoria di un Comune ha un anno in più di possibilità rispetto a chi lo è in quella di un ministero. Attenzione però alla decorrenza, che non coincide: due anni si contano dall’approvazione della graduatoria, tre anni dalla sua pubblicazione.

La norma · art. 91, comma 4, del d.lgs. 267/2000 (TUEL)

«Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.»

L’ultima parte di questa norma è quella che gli idonei scoprono più spesso a proprie spese: la graduatoria copre i posti che si liberano dopo, non quelli istituiti o trasformati dopo l’indizione del concorso. Se il Comune crea un posto nuovo, o trasforma un profilo in un altro, può legittimamente bandire una nuova procedura.

4. Il «taglia idonei» e la riforma del 2025

La norma chiamata «taglia idonei» limita al 20 per cento dei posti messi a concorso il numero dei candidati che entrano in graduatoria come idonei. In un concorso per dieci posti, dopo i dieci vincitori restano al massimo due idonei: gli altri, pur avendo superato tutte le prove, non fanno parte della graduatoria e non possono essere chiamati.

Il limite non vale per tutti i settori. Ne sono esclusi il personale sanitario e socio-sanitario, quello educativo e scolastico — compreso quello dei servizi gestiti dai Comuni e dalle unioni di Comuni — i ricercatori e il personale in regime di diritto pubblico.

La norma · art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. 165/2001

«Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.»

Il tetto era stato sospeso, e la sospensione è finita. Il d.l. 25/2025 ha escluso dal limite le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e i concorsi banditi nel 2025: per i concorsi banditi dal 2026 il 20 per cento si applica di nuovo. Conta la data del bando, non quella della graduatoria, quindi due candidati con lo stesso punteggio possono avere sorti diverse solo perché hanno partecipato a procedure indette a pochi giorni di distanza.

La norma · art. 4, comma 9, del d.l. 14 marzo 2025, n. 25

«Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

5. Lo scorrimento della graduatoria è obbligatorio?

Sull’obbligatorietà di scorrere la graduatoria di concorso e di assumere gli idonei esistono al momento tesi divergenti: dopo la riforma del 2025 una parte della giurisprudenza esclude ogni preferenza per lo scorrimento. A prescindere da quale sia la tesi prevalente, l’obbligo di assumere gli idonei va valutato procedura per procedura, tenendo conto anzitutto dell’impegno assunto dall’ente nel bando.

Quando il bando prevede che la graduatoria sarà utilizzata anche per i posti che si renderanno vacanti, quella clausola vincola l’amministrazione, e disattenderla richiede una motivazione espressa che spesso negli atti manca. Lo stesso vale per il regolamento sull’ordinamento degli uffici, che in molti Comuni impone di verificare le graduatorie vigenti prima di indire un nuovo concorso. Sono documenti pubblici: il bando l’idoneo lo ha già, il regolamento si trova in Amministrazione trasparente.

Restano poi gli obblighi che nascono dalla legge e non dipendono da come è scritto il bando: la sostituzione del vincitore che rinuncia, non supera il periodo di prova o si dimette entro sei mesi, e le discipline di settore — fra cui il Servizio sanitario nazionale e i concorsi unici regionali — che impongono di utilizzare le graduatorie vigenti prima di bandire.

6. Quando l’ente può indire un nuovo concorso

La tesi sfavorevole allo scorrimento ritiene al contrario che le amministrazioni non siano obbligate a scorrere la graduatoria, e che la scelta fra graduatoria, mobilità e nuovo concorso rientri nella loro discrezionalità organizzativa.

Questa tesi muove dall’interpretazione dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 3 del d.l. 25/2025: la norma stabilisce che le amministrazioni possono procedere allo scorrimento, non che devono farlo, e la giurisprudenza la legge come una disposizione di interpretazione autentica che ha tolto allo scorrimento la posizione di favore riconosciuta in passato.

La norma · art. 35, comma 5-ter, quinto periodo, del d.lgs. 165/2001

«Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo.»

Così il TAR Lombardia – Milano, sezione III, con la sentenza n. 1202 del 12 marzo 2026, ha respinto il ricorso di una candidata terza in una graduatoria comunale, che contestava la scelta del Comune di coprire i posti vacanti con la mobilità e con nuove procedure selettive.

In relazione al primo profilo, la decisione del Comune è coerente con la norma sopravvenuta poiché il quadro normativo non consente più di affermare l’esistenza di una preferenza per lo scorrimento, come invece ritenuto dalla giurisprudenza formatasi antecedentemente (cfr. ex multis T.A.R. Campania sez. V, 02/12/2024, n. 6728), atteso che il concorso viene indicato come strumento preferenziale di reclutamento.

Quanto al dovere motivazionale, la ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale che, prima dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, imponeva che la scelta di procedere mediante concorso fosse supportata da una stringente motivazione (cfr. Cons. St., Ad. Pl., n. 14/2011). Ebbene la norma interpretativa sopravvenuta esclude l’attualità di tale obbligo motivazionale, in quanto il legislatore ha indicato come prioritaria la scelta concorsuale, sicché non postula alcuna puntuale motivazione la decisione di non procedere allo scorrimento.

La pronuncia supera l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2011, che imponeva all’ente una motivazione stringente, e sposta sull’idoneo l’onere di individuare un vizio della scelta. Resta però fermo l’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi (art. 3 della legge 241/1990): una delibera che non spieghi perché il nuovo bando serve — un profilo professionale diverso, un fabbisogno che la graduatoria non copre — è ancora attaccabile.

7. Come ti assiste lo Studio

Lo Studio Legale Calzoni si occupa di concorsi pubblici, graduatorie e scorrimenti in tutta Italia. Verifichiamo la legittimità della scelta compiuta dall’ente leggendo il bando, il regolamento sull’ordinamento degli uffici, il piano dei fabbisogni e gli atti di assunzione adottati nel frattempo, che chiediamo con l’accesso agli atti quando non sono pubblicati. È da quei documenti che si capisce se la graduatoria doveva essere utilizzata e se la decisione dell’amministrazione ha qualche possibilità di essere annullata.

Curiamo poi l’istanza di scorrimento, con cui si chiede all’ente di pronunciarsi sulla posizione dell’idoneo, e il contenzioso davanti al TAR, da proporre entro sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto e accompagnato, quando serve, dalla domanda cautelare. Seguiamo allo stesso modo chi quella decisione l’ha adottata e deve difenderla in giudizio. Tutti i servizi sono nella pagina ricorsi su concorsi pubblici.

I sessanta giorni corrono

Se il tuo ente ha indetto un nuovo concorso mentre sei in graduatoria, il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione del bando. Valutiamo insieme se ci sono margini, prima che scada.

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Domande frequenti

Cosa significa scorrimento delle graduatorie? Significa chiamare in servizio gli idonei non vincitori di un concorso già svolto, in ordine di graduatoria, invece di bandire una nuova procedura.

Come funziona lo scorrimento? L’amministrazione individua il posto vacante, verifica di avere la capacità assunzionale e chiama con un atto formale il candidato successivo in graduatoria. Non può saltare posizioni e deve agire entro il termine di validità della graduatoria.

Quanto dura una graduatoria di concorso? Due anni dall’approvazione nella regola generale e tre anni dalla pubblicazione negli enti locali. Le leggi regionali possono prevedere termini più brevi.

Lo scorrimento è ancora obbligatorio nel 2026? No, non come regola generale: dopo il d.l. 25/2025 il concorso è lo strumento prioritario. Resta dovuto nei casi tipici, come la rinuncia del vincitore, e quando lo impongono il regolamento dell’ente, il bando o una norma di settore.

Un idoneo non vincitore ha diritto all’assunzione? No, ha un’aspettativa. Può però contestare la scelta dell’ente quando lo scorrimento era dovuto, quando la graduatoria è stata scorsa saltando posizioni o quando la decisione è manifestamente irragionevole.

Cos’è la norma «taglia idonei»? È il limite che ammette come idonei solo i candidati collocati dopo i vincitori entro il 20 per cento dei posti messi a concorso. Non si applica ai concorsi banditi nel 2025 e alle graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, né ai settori esclusi dalla norma, fra cui sanità e scuola.

Quanto tempo ho per impugnare la mancata chiamata? Sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto che ti pregiudica, per esempio il bando del nuovo concorso o il diniego sull’istanza di scorrimento.

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