Scorrimento graduatorie concorsi pubblici: cosa cambia con TAR Milano 1202/2026

Scorrimento graduatorie concorsi pubblici: cosa cambia con TAR Milano 1202/2026

Il TAR Lombardia (sent. 1202/2026) ribalta l'orientamento sullo scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici. Cosa cambia per le PA e per gli idonei dopo il D.L. 25/2025.

1. Premessa

Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali è uno dei temi più controversi nel reclutamento del personale pubblico. Una graduatoria di idonei ancora valida deve essere “scorsa” prima di indire un nuovo concorso, oppure l’amministrazione è libera di scegliere la strada del nuovo bando?

Il TAR Lombardia – Milano, con la sentenza n. 1202 del 12 marzo 2026, ha dato una risposta che segna un cambio di orientamento netto: dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 25/2025 all’art. 35 del D.lgs. 165/2001, il concorso pubblico torna a essere lo strumento ordinario e prioritario, mentre lo scorrimento perde la posizione di favore che la giurisprudenza gli aveva progressivamente riconosciuto.

In questo articolo analizziamo cosa è cambiato, quali conseguenze ha per le amministrazioni e per gli idonei non vincitori, e quando lo scorrimento resta comunque un’opzione legittima.

2. Cos’è lo scorrimento delle graduatorie

Lo scorrimento è la tecnica con la quale l’amministrazione, anziché indire un nuovo concorso, attinge da una graduatoria già approvata e ancora valida per coprire posti vacanti, chiamando in ordine i candidati risultati idonei ma non vincitori della procedura originaria.

La graduatoria di un concorso pubblico, infatti, non si esaurisce con l’assunzione dei soli vincitori, ma resta efficace per un periodo determinato dalla legge. Negli enti locali, la durata è stata recentemente ripristinata a tre anni dall’approvazione, secondo quanto previsto dal D.L. 25/2025.

Per essere “utilmente scorsa”, la graduatoria richiede che l’amministrazione abbia formalmente individuato i candidati idonei, secondo l’ordine di graduatoria, ai fini della successiva chiamata per l’assunzione. Il momento della firma del contratto individuale, di per sé, non rileva.

3. Il vecchio orientamento: obbligo di motivazione rafforzata

Fino al 2025, la giurisprudenza amministrativa aveva costruito un orientamento favorevole allo scorrimento, riconoscendogli una sorta di preferenza rispetto al nuovo concorso. In particolare, il Consiglio di Stato e la maggior parte dei TAR avevano ritenuto che l’amministrazione, in presenza di una graduatoria valida, dovesse fornire una motivazione rafforzata per giustificare la scelta di non scorrerla e di indire una nuova procedura selettiva.

Questa motivazione rafforzata si fondava su due esigenze:

In assenza di una motivazione adeguata, la scelta di indire un nuovo concorso era ritenuta illegittima e annullata in sede di ricorso.

4. Il D.L. 25/2025: la riforma dell’art. 35 del D.lgs. 165/2001

Il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (cosiddetto “decreto PA”), convertito con modificazioni, ha riscritto in più punti l’art. 35 del D.lgs. 165/2001 in materia di reclutamento del personale pubblico. Tra le modifiche più rilevanti:

Il punto chiave, però, è un altro: la riforma ha ridimensionato la preferenza che la giurisprudenza aveva costruito a favore dello scorrimento. Secondo l’interpretazione che si va consolidando, dopo il D.L. 25/2025 il concorso pubblico è di nuovo lo strumento ordinario e preferenziale, e l’amministrazione non è più tenuta a una motivazione rafforzata per giustificarne l’indizione.

5. La sentenza TAR Lombardia n. 1202/2026: il nuovo principio

Con la sentenza n. 1202 del 12 marzo 2026, la Sezione III del TAR Lombardia – Milano ha applicato per la prima volta in modo organico il nuovo quadro normativo, formulando alcuni principi che fanno scuola.

Il caso traeva origine dal ricorso di una candidata risultata terza in una graduatoria comunale approvata nel 2023, che contestava la scelta del Comune di non procedere allo scorrimento per coprire posti vacanti, preferendo la mobilità o nuove procedure selettive.

Il TAR ha respinto il ricorso, affermando in sintesi:

In relazione al primo profilo, la decisione del Comune è coerente con la norma sopravvenuta poiché il quadro normativo non consente più di affermare l’esistenza di una preferenza per lo scorrimento, come invece ritenuto dalla giurisprudenza formatasi antecedentemente (cfr. ex multis T.A.R. Campania sez. V, 02/12/2024, n. 6728), atteso che il concorso viene indicato come strumento preferenziale di reclutamento.

Quanto al dovere motivazionale, la ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale che, prima dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, imponeva che la scelta di procedere mediante concorso fosse supportata da una stringente motivazione (cfr. Cons. St., Ad. Pl., n. 14/2011). Ebbene la norma interpretativa sopravvenuta esclude l’attualità di tale obbligo motivazionale, in quanto il legislatore ha indicato come prioritaria la scelta concorsuale, sicché non postula alcuna puntuale motivazione la decisione di non procedere allo scorrimento.

La pronuncia si colloca in una linea giurisprudenziale che si sta consolidando: già nelle settimane successive, altri TAR hanno richiamato gli stessi principi, escludendo un obbligo di motivazione specifica nel mancato scorrimento.

6. Cosa cambia per le pubbliche amministrazioni

L’effetto operativo della pronuncia è significativo per gli uffici risorse umane di Comuni, Regioni, enti pubblici e società a controllo pubblico. In sintesi:

In altri termini, la decisione di indire un nuovo concorso non richiede più di “smontare” la posizione di privilegio dello scorrimento, ma deve comunque essere supportata da ragioni obiettive (es. nuovo profilo professionale, esigenze quantitative non coperte dalla graduatoria, profili di specializzazione, ecc.).

7. Cosa cambia per gli idonei non vincitori

Sul fronte opposto, per i candidati risultati idonei ma non vincitori nelle graduatorie ancora valide, il quadro è meno favorevole rispetto al passato:

8. Quando lo scorrimento resta comunque obbligatorio

Anche dopo la riforma e la sentenza del TAR Lombardia, esistono casi in cui lo scorrimento della graduatoria rimane un atto dovuto. In particolare:

In tutti questi casi, il rifiuto dello scorrimento può essere legittimamente contestato in sede di ricorso al TAR.

9. FAQ

Quanto durano oggi le graduatorie negli enti locali? Tre anni dall’approvazione, secondo quanto ripristinato dal D.L. 25/2025 per Comuni, Province e Città metropolitane.

Un Comune può indire un nuovo concorso anche se ha una graduatoria valida? Sì. Dopo il D.L. 25/2025 e la sentenza TAR Milano 1202/2026, la scelta è discrezionale e non richiede una motivazione rafforzata. Resta l’obbligo di motivazione generale ex art. 3 L. 241/1990.

Un idoneo non vincitore ha diritto all’assunzione? No. Ha solo un’aspettativa di mero fatto, non un diritto soggettivo. Il ricorso al TAR è possibile solo se la scelta dell’ente è viziata da irragionevolezza manifesta, sviamento di potere o violazione di norme specifiche.

Come si calcolano i tre anni di validità? Dalla data di approvazione della graduatoria. Per le graduatorie ancora valide al 15 marzo 2025, la durata triennale è stata ripristinata anche retroattivamente.

Lo scorrimento è ammesso nei limiti del piano del fabbisogno? Sì. Lo scorrimento è ammesso entro il termine di validità della graduatoria e nei limiti delle assunzioni autorizzate dal piano del fabbisogno e dalle facoltà assunzionali.

Quando posso fare ricorso al TAR contro la mancata assunzione? Quando la decisione dell’ente è manifestamente irragionevole, contraddice norme di settore che impongono lo scorrimento, o quando la graduatoria è stata “scorsa” in modo discriminatorio (saltando idonei in ordine superiore). I termini sono di norma 60 giorni dalla conoscenza dell’atto.

10. Conclusioni

La sentenza TAR Lombardia n. 1202/2026, letta insieme al D.L. 25/2025, ridisegna l’equilibrio tra concorso pubblico e scorrimento delle graduatorie. L’amministrazione recupera margini di discrezionalità significativi nella scelta delle modalità di reclutamento, mentre gli idonei non vincitori vedono ridotta la portata della tutela giurisdizionale.

Per le pubbliche amministrazioni, ciò significa rivedere le procedure interne in materia di reclutamento alla luce del nuovo quadro: la scelta tra scorrimento e nuovo concorso, pur restando discrezionale, deve comunque essere motivata in coerenza con le esigenze organizzative e con eventuali norme di settore o regolamenti interni.

Per i candidati e gli idonei, la nuova situazione richiede una valutazione più rigorosa delle prospettive di un eventuale ricorso al TAR: i motivi astratti di “preferenza per lo scorrimento” non sono più sufficienti, e occorre individuare vizi specifici dell’azione amministrativa.

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