Esclusione dalla gara per mancato sopralluogo: è legittima?

Il sopralluogo può essere imposto nei bandi, ma l’esclusione automatica per mancato sopralluogo è sempre legittima? Ecco cosa prevede il d.lgs. 36/2023.
In breve — Il mancato sopralluogo non può, di regola, comportare l’esclusione automatica dalla gara: le cause di esclusione sono tassative (art. 10, comma 2, del d.lgs. 36/2023) e una clausola che ne aggiunge di nuove è nulla. C’è però un’eccezione decisiva: quando il sopralluogo è realmente indispensabile per formulare un’offerta consapevole, la sua omissione non è un vizio formale ma una carenza sostanziale dell’offerta, e in questo caso può legittimare l’esclusione. A fare la differenza è ciò che prevede la lex specialis e, soprattutto, il ruolo concreto del sopralluogo rispetto all’oggetto dell’appalto.
1. Il sopralluogo è obbligatorio nelle gare pubbliche?
Molti operatori economici si domandano se sia legittimo subordinare la partecipazione a una gara pubblica all’effettuazione di un sopralluogo. La questione non è di poco conto, soprattutto quando il mancato sopralluogo viene espressamente indicato nel disciplinare come causa di esclusione automatica dalla procedura.
Il punto da chiarire è se le stazioni appaltanti possano effettivamente escludere un concorrente per il solo fatto di non aver effettuato un sopralluogo, e se questa previsione sia compatibile con il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dal d.lgs. 36/2023. Per rispondere è necessario considerare non solo la normativa vigente, ma anche gli orientamenti più recenti della giurisprudenza amministrativa.
2. Le cause di esclusione: cosa prevede il d.lgs. 36/2023
Per meglio comprendere gli orientamenti giurisprudenziali in materia di sopralluogo, è essenziale ricordare che le cause di esclusione sono previste dagli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023. Tali articoli distinguono le cause di esclusione in automatiche e non automatiche: le prime comportano l’immediata estromissione dell’operatore economico, le seconde richiedono una valutazione istruttoria e il rispetto del contraddittorio.
Il sistema delle cause di esclusione delineato dal Codice dei contratto pubblici deve poi essere letto tenendo conto di quanto previsto dall’art. 10, c. 2, d.lgs. 36/2023, secondo cui le cause di esclusione previste agli articoli 94 e 95 sono tassative e si integrano automaticamente nei bandi e nelle lettere di invito. Lo stesso comma stabilisce, con formula inequivoca, che “le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte” — un principio che abbiamo approfondito nella guida sull’esclusione dalla gara d’appalto.
La norma · Art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.
3. Un primo orientamento: la clausola è nulla (tassatività)
Una prima interpretazione giurisprudenziale esclude che il mancato sopralluogo possa costituire legittima causa di esclusione da una procedura di gara. In particolare, il TAR Lazio (Roma, sez. II-bis, n. 140/2024) ha chiarito che le stazioni appaltanti non possono subordinare la partecipazione alla gara all’obbligo di effettuare un sopralluogo, nemmeno se ciò sia previsto nel disciplinare o nella lettera di invito. La previsione di una clausola di esclusione fondata sull’omissione del sopralluogo, anche se formalmente inserita nei documenti di gara, deve considerarsi nulla.
Il riferimento normativo su cui si fonda questa impostazione è l’art. 10, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che sancisce il principio di tassatività delle cause di esclusione. Secondo tale disposizione, “le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”. La stazione appaltante, pertanto, non può introdurre autonomamente nuovi motivi di esclusione, neppure se finalizzati a garantire una maggiore conoscenza dell’area di intervento o a tutelare l’interesse pubblico: ogni previsione in tal senso violerebbe il principio di legalità dell’azione amministrativa.
Giurisprudenza · TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, n. 140/2024
«È illegittima la clausola di un bando per una gara pubblica che preveda, a pena di esclusione, l’obbligatorietà di un sopralluogo in quanto palesemente lesiva dei principi di massima partecipazione alle gare e del divieto di aggravio del procedimento, ponendo in capo all’operatore economico in maniera irragionevole un onere formale sproporzionato e ingiustificato, in quanto la sua inosservanza in alcun modo impedisce il perseguimento dei risultati verso cui era diretta l’azione amministrativa, né il suo adempimento può dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara.»
4. Quando invece il sopralluogo può legittimamente escludere: la carenza sostanziale dell’offerta
Di segno opposto è un altro orientamento. Il TAR Campania (Napoli, sez. VI, n. 4387/2024) ha riconosciuto la legittimità della clausola che prevede il sopralluogo come obbligatorio, stabilendo che la sua omissione può comportare l’esclusione dalla gara. Il caso riguardava una procedura per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana, in cui la stazione appaltante aveva chiaramente indicato nel disciplinare che il sopralluogo doveva essere effettuato entro una certa data, pena l’esclusione.
Secondo il giudice amministrativo campano, l’omissione del sopralluogo non configura una violazione meramente formale, ma incide sulla sostanza dell’offerta tecnica ed economica. Il sopralluogo, infatti, consente all’operatore economico di acquisire una conoscenza diretta delle condizioni operative, delle caratteristiche dei luoghi e delle eventuali criticità, risultando quindi funzionale alla corretta formulazione dell’offerta. In questa prospettiva, la mancata esecuzione del sopralluogo rappresenta una carenza sostanziale, idonea a compromettere l’affidabilità dell’offerta e giustificare l’esclusione.
Giurisprudenza · TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 4387/2024
«Nel caso di specie l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, ha ritenuto che il sopralluogo “assistito” fosse indispensabile alla formulazione di un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto, basata su una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: il sopralluogo è strettamente connesso alla formulazione dell’offerta e ne costituisce un elemento essenziale. Qualora la lex specialis ne contempli l’obbligatorietà ai fini della presentazione dell’offerta, l’omissione di tale adempimento si configura, più che come una causa di esclusione di natura formale, come un’ipotesi di carenza sostanziale dell’offerta e del suo contenuto.»
5. E se il sopralluogo è fatto in ritardo?
Un caso diverso dall’omissione è quello del concorrente che il sopralluogo lo ha eseguito, ma oltre il termine fissato dal disciplinare — magari qualificato come “perentorio”. Qui la risposta della giurisprudenza più recente è netta: il ritardo, da solo, non può costare l’esclusione.
Giurisprudenza · Cons. Stato, Sez. V, n. 5575/2026
Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima l'esclusione di un concorrente che aveva svolto il sopralluogo oltre il termine del disciplinare: il sopralluogo ha una funzione sostanziale — consentire un'offerta consapevole — e se è comunque avvenuto prima della scadenza delle offerte quella funzione è realizzata. Sanzionare il solo ritardo trasformerebbe un inadempimento formale in una causa di esclusione atipica, in contrasto con la tassatività e con il favor partecipationis (art. 10 del d.lgs. 36/2023).
La logica è coerente con quanto visto finora: ciò che conta non è il rispetto formale del calendario, ma che l’offerta sia stata formulata conoscendo i luoghi. Chi ha visitato il sito — anche tardi, purché in tempo utile per calibrare l’offerta — non è nella posizione di chi non lo ha visto affatto.
6. La regola pratica: dipende dal ruolo del sopralluogo
I due orientamenti, letti insieme, non si contraddicono davvero: si conciliano guardando alla funzione del sopralluogo nel singolo appalto. Se è imposto come mero onere formale, la clausola di esclusione è nulla, perché aggiunge una causa di esclusione atipica in violazione della tassatività (art. 10, comma 2). Se invece il sopralluogo è realmente indispensabile per conoscere lo stato dei luoghi e formulare un’offerta attendibile — come negli appalti di lavori complessi o nei servizi legati alle caratteristiche del sito — la sua omissione non è un vizio formale ma una carenza sostanziale dell’offerta, che può legittimamente condurre all’esclusione.
Per la stazione appaltante, la conseguenza operativa è chiara: la clausola regge solo se il sopralluogo è coerente con l’oggetto dell’appalto e la sua obbligatorietà è adeguatamente motivata. Per l’operatore economico escluso, invece, c’è spazio per contestare l’esclusione davanti al TAR quando il sopralluogo era un adempimento sproporzionato e non incidente sulla sostanza dell’offerta.
7. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni
Il sopralluogo è un classico punto di frizione: una clausola scritta male è nulla, una clausola necessaria ma non motivata è impugnabile. Lo Studio Legale Calzoni assiste stazioni appaltanti e imprese negli appalti pubblici: affianchiamo le amministrazioni nella redazione di disciplinari in cui l’eventuale obbligo di sopralluogo sia costruito in modo da superare il vaglio di legittimità, e assistiamo gli operatori economici nell’impugnazione davanti al TAR delle esclusioni fondate su clausole sproporzionate o prive di reale giustificazione.
Domande frequenti
Il sopralluogo è obbligatorio per partecipare a una gara pubblica? Non in via generale. La stazione appaltante può prevederlo nel disciplinare, ma non può trasformarlo in una causa di esclusione automatica quando è un mero onere formale: le cause di esclusione sono tassative (art. 10, comma 2, del d.lgs. 36/2023).
Il sopralluogo eseguito in ritardo comporta l’esclusione? No. Se il sopralluogo è stato comunque svolto prima della scadenza del termine per le offerte, la sua funzione sostanziale è realizzata: escludere per il solo ritardo viola la tassatività delle cause di esclusione e il favor partecipationis (Cons. Stato, Sez. V, n. 5575/2026).
Il mancato sopralluogo comporta sempre l’esclusione dalla gara? No. Una clausola che esclude per il solo mancato sopralluogo, quando questo non incide sulla sostanza dell’offerta, è nulla (TAR Lazio n. 140/2024). L’esclusione è invece legittima se il sopralluogo era realmente indispensabile per formulare l’offerta (TAR Campania n. 4387/2024).
Quando l’esclusione per mancato sopralluogo è legittima? Quando il sopralluogo è funzionale alla formulazione di un’offerta consapevole — perché serve a conoscere lo stato dei luoghi e le criticità dell’esecuzione — sicché la sua omissione si traduce in una carenza sostanziale dell’offerta, non in un mero vizio formale.
Sono stato escluso per non aver fatto il sopralluogo: posso fare ricorso? Sì, spesso. Se la clausola imponeva il sopralluogo come adempimento formale sproporzionato e non incidente sulla sostanza dell’offerta, l’esclusione è illegittima e impugnabile davanti al TAR entro 30 giorni.
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