1. Gli obblighi informativi nella videosorveglianza comunale
Con il provvedimento n. 100 del 22 febbraio 2024, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un Comune per non aver installato i cartelli informativi previsti dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La sanzione, pari a 3.000 euro, ha riguardato l’assenza dei cartelli prima del raggio di azione di tre videocamere installate per sorvegliare alcuni cassonetti dei rifiuti urbani.
Secondo l’Autorità, anche le telecamere comunali posizionate in aree apparentemente marginali – come i pressi dei cassonetti – acquisiscono dati personali come l’immagine del volto o la fisionomia dell’interessato. La loro installazione è ammessa solo se rispetta i principi di legalità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5 del GDPR, e se viene garantita una informazione preventiva, chiara e accessibile agli interessati mediante appositi cartelli.
2. La videosorveglianza comunale e l’obbligo dei cartelli informativi
Quando un Comune installa sistemi di videosorveglianza, è tenuto a segnalare chiaramente la presenza delle telecamere mediante cartelli informativi ben visibili prima del raggio di azione dell’obiettivo. La segnaletica ha lo scopo di avvisare i cittadini che stanno per accedere a un’area sottoposta a riprese e costituisce la prima forma di tutela del diritto alla privacy. L’assenza di tale cartellonistica, come ha ribadito il Garante nel provvedimento n. 100/2024, rappresenta una violazione dell’art. 13 del GDPR.
Il cartello deve contenere le informazioni essenziali sul trattamento, come il titolare del trattamento, le finalità della videosorveglianza, la base giuridica, e il riferimento all’informativa completa. Quest’ultima, detta “di secondo livello”, può essere messa a disposizione online o presso gli uffici comunali, e deve contenere tutti gli elementi richiesti dal GDPR. La corretta strutturazione dell’informativa in due livelli – uno sintetico e uno completo – è oggi considerata una buona prassi per assicurare trasparenza e rispetto dei diritti degli interessati.
3. Dove e come posizionare l’informativa privacy di primo livello
Il cartello informativo sulla videosorveglianza deve essere posizionato prima che la persona entri nel campo visivo della telecamera. Non è necessario che si trovi esattamente accanto al dispositivo, ma deve essere collocato nelle immediate vicinanze, in modo da garantire che l’interessato sia avvisato con anticipo. Se le videocamere coprono un’area estesa o sono distribuite in più punti, è necessario installare più cartelli, ciascuno in posizione strategica e facilmente visibile.
Anche il formato e l’altezza del cartello devono essere adeguati alla funzione informativa. Il contenuto deve risultare leggibile in ogni condizione di luce e senza difficoltà da parte dei passanti. In generale, si raccomanda un’altezza di installazione di circa 1,80 – 2 metri dal suolo e l’utilizzo di caratteri di dimensione sufficiente per garantire una lettura immediata e sicura. La visibilità del cartello è infatti parte integrante dell’obbligo di trasparenza imposto dall’art. 13 del GDPR.
4. È sufficiente installare generici cartelli informativi all’ingresso del Comune?
In molti Comuni si osservano cartelli installati agli ingressi del territorio che, oltre a indicare il nome della località, segnalano genericamente la presenza di impianti di videosorveglianza. Formule come “Città videosorvegliata” o “Sistema di videosorveglianza comunale attivo” sono spesso utilizzate per informare i cittadini e gli automobilisti che stanno entrando in un’area sottoposta a riprese. Sebbene possano rappresentare un primo segnale utile, questi cartelli non soddisfano i requisiti previsti dal GDPR.
Secondo il Garante per la protezione dei dati personali, questi avvisi generici non sostituiscono l’informativa di primo livello prevista dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, poiché non contengono le informazioni essenziali sul trattamento dei dati. Senza l’indicazione del titolare, delle finalità, della durata di conservazione e del riferimento all’informativa completa, tali cartelli risultano inidonei a garantire trasparenza e consapevolezza. È dunque necessario che i Comuni integrino la cartellonistica generica con avvisi informativi pienamente conformi alle disposizioni europee.
5. La videosorveglianza e l’informativa privacy di secondo livello
L’informativa di secondo livello ha lo scopo di completare le informazioni sintetiche fornite attraverso la cartellonistica e di adempiere pienamente a quanto previsto dall’art. 13 del GDPR. Se la prima informativa segnala la presenza delle videocamere e ne descrive gli aspetti essenziali, la seconda offre all’interessato un quadro completo e approfondito sul trattamento dei suoi dati personali. Deve quindi essere facilmente accessibile, ad esempio tramite un link diretto o un QR code presente sul cartello.
Il contenuto dell’informativa deve includere tutte le informazioni necessarie per garantire trasparenza e consapevolezza: i dati di contatto del titolare e del DPO, le finalità e la base giuridica del trattamento, i tempi di conservazione delle immagini, i destinatari dei dati e l’eventuale trasferimento a soggetti terzi. Devono essere inoltre descritti i diritti degli interessati, le modalità per esercitarli e ogni elemento che incida sulle libertà o sul comportamento delle persone riprese, compresa la presenza di sistemi automatizzati o profilazione.
6. Come devono essere fornite le informative privacy
Ai sensi dell’art. 12 del GDPR, le informative sulla videosorveglianza devono essere fornite in forma scritta, chiara e comprensibile, preferibilmente utilizzando anche icone standardizzate, soprattutto per l’informativa di primo livello. Nei Comuni, questo significa che i cartelli installati in prossimità delle telecamere devono contenere un linguaggio diretto e facilmente leggibile da parte di qualsiasi cittadino, inclusi minori o soggetti con difficoltà linguistiche.
L’informativa di secondo livello può invece essere resa anche oralmente, ad esempio al telefono o in presenza, qualora la situazione lo richieda. Questo vale in particolare nei confronti di persone con disabilità visive, per le quali il titolare del trattamento ha l’obbligo di adottare soluzioni accessibili. In ogni caso, il Comune deve poter dimostrare l’avvenuto adempimento degli obblighi informativi, fornendo le spiegazioni gratuitamente e con un linguaggio privo di tecnicismi inutili, come espressamente richiesto dal GDPR.
7. Conclusioni e raccomandazioni per i Comuni
La gestione corretta della videosorveglianza non si esaurisce nell’installazione tecnica degli impianti, ma richiede un’attenta progettazione giuridica e documentale, che tenga conto degli obblighi informativi, dei principi del GDPR e delle indicazioni del Garante. I cartelli segnaletici, così come le informative scritte o accessibili digitalmente, non sono adempimenti meramente formali, ma strumenti essenziali per garantire la trasparenza e tutelare i diritti dei cittadini.
Alla luce dei più recenti provvedimenti sanzionatori, si raccomanda ai Comuni di verificare attentamente la conformità del proprio sistema di videosorveglianza, aggiornando la documentazione, rendendo disponibili informative su due livelli e curando il corretto posizionamento dei cartelli. Una gestione accurata, oltre a evitare sanzioni, contribuisce a rafforzare la fiducia della comunità locale nei confronti dell’ente pubblico e della sua azione amministrativa.
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