Accordo bonario negli appalti pubblici: come funziona (art. 210)

Cos'è l'accordo bonario negli appalti (art. 210 d.lgs. 36/2023): quando e chi lo attiva, la soglia del 5-15% delle riserve, l'esperto e i termini, la natura transattiva e la differenza rispetto alla transazione (art. 212).
In breve — L’accordo bonario è lo strumento con cui, durante un appalto, si prova a chiudere le riserve dell’impresa senza arrivare in giudizio (art. 210 del d.lgs. 36/2023). Si attiva quando le riserve iscritte nei documenti contabili raggiungono un importo compreso tra il 5% e il 15% del contratto e, in ogni caso, prima dell’approvazione del collaudo, qualunque sia l’importo. A promuoverlo è il RUP; la proposta è formulata da un esperto (o dallo stesso RUP) entro novanta giorni. Se le parti l’accettano, l’accordo ha natura di transazione: è vincolante e chiude la controversia. È il primo tentativo di soluzione delle dispute economiche in corso d’opera, prima dell’arbitrato o del giudice ordinario.
1. Cos’è l’accordo bonario
L’accordo bonario è un rimedio pensato per un problema molto concreto: durante l’esecuzione di un appalto l’impresa contesta importi — per lavorazioni in più, maggiori oneri, sospensioni, ritardi — iscrivendo riserve nei documenti contabili. Se quelle pretese non trovano soluzione, rischiano di trascinarsi fino a un contenzioso lungo e costoso. L’accordo bonario serve a evitarlo: mette RUP e impresa attorno a un tavolo, con una proposta di composizione, mentre l’opera è ancora in corso.
La norma · Art. 210, commi 1-2, d.lgs. 36/2023
[L'accordo bonario si attiva] qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale. […] Prima dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario.
2. Quando si attiva e chi lo attiva
Ci sono due momenti in cui scatta. Il primo è in corso d’opera: quando le riserve iscritte fanno oscillare l’importo dell’opera tra il 5% e il 15% del valore del contratto. Il secondo è alla fine: prima dell’approvazione del collaudo, della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, il RUP deve attivare l’accordo bonario per le riserve ancora aperte, qualunque sia il loro importo.
A promuoverlo è sempre il RUP — è la risposta alla domanda “chi attiva l’accordo bonario”. E il punto di partenza sono le riserve: senza riserve ritualmente iscritte e quantificate, non c’è materia su cui l’accordo possa lavorare. È un’ulteriore ragione per gestirle con rigore fin dall’inizio dell’esecuzione. Vale inoltre il principio di onnicomprensività: l’accordo bonario considera tutte le riserve iscritte fino al momento della sua attivazione, sempre nel limite complessivo del 15% dell’importo.
3. Come funziona: l’esperto e i novanta giorni
Il procedimento ruota attorno a una proposta di accordo bonario. Per i contratti di maggiore rilievo, RUP e impresa scelgono d’intesa un esperto (da un elenco della camera arbitrale); se non trovano l’accordo sul nome, lo nomina la camera arbitrale. L’esperto, sentite le parti e valutate le riserve, formula la proposta entro novanta giorni dalla nomina. Nei casi in cui l’esperto non è richiesto, è il RUP stesso a formulare la proposta, sempre entro novanta giorni.
Sulla proposta le parti si pronunciano entro quarantacinque giorni dal ricevimento. È un punto da tenere fermo: l’impresa non è obbligata ad accettare — la proposta non le è imposta e può liberamente rifiutarla. Se entrambe le parti l’accettano, l’accordo si perfeziona con un verbale sottoscritto. Se una delle due la rifiuta, o il termine decorre invano, l’accordo bonario non si raggiunge e la controversia resta aperta: trattandosi di pretese economiche — cioè di diritti soggettivi — l’impresa potrà farle valere davanti agli arbitri o al giudice ordinario, non al TAR.
4. Che natura ha e che valore
È la domanda che pesa di più sul piano pratico: una volta firmato, che cosa vincola? La norma è chiara: l’accordo ha natura di transazione. Significa che, con reciproche concessioni, le parti chiudono definitivamente la lite sulle riserve oggetto dell’accordo. Il verbale sottoscritto produce effetti definitivi e vincolanti: l’impresa non potrà più rimettere in discussione quelle stesse pretese — salvo i vizi del consenso — e la stazione appaltante non potrà tornare sull’importo concordato. Sulle somme riconosciute decorrono gli interessi legali dal sessantesimo giorno successivo all’accettazione da parte della stazione appaltante.
È un valore e insieme un rischio da valutare con attenzione: l’accordo bonario conviene quando la proposta riconosce all’impresa una parte ragionevole di ciò che spetta, ed evita l’incognita e i tempi del giudizio; ma firmarlo troppo in fretta significa rinunciare per sempre a pretese magari fondate. È qui che una valutazione legale della proposta fa la differenza.
5. Accordo bonario e transazione: la differenza
È una confusione ricorrente, e vale la pena chiarirla. L’accordo bonario (art. 210) è una forma speciale e procedimentalizzata di transazione, riservata alle controversie sulle riserve e sull’importo dei lavori: ha presupposti precisi (la soglia del 5-15%), un iter definito (il RUP, l’esperto, i novanta giorni) e un momento tipico (la fase esecutiva).
La transazione vera e propria è invece disciplinata a parte, dall’art. 212 del Codice: è lo strumento generale con cui la stazione appaltante può chiudere, con reciproche concessioni, le controversie su diritti soggettivi (secondo l’art. 1965 del codice civile), quando non si è potuto o voluto ricorrere agli altri rimedi. In sintesi: ogni accordo bonario ha natura transattiva, ma non ogni transazione è un accordo bonario. Il primo è la via tipica e obbligata per le riserve dei lavori; la seconda è lo strumento generale e residuale.
6. Vale anche per servizi e forniture?
Sì, con un adattamento. L’art. 210 disciplina l’accordo bonario per i lavori; l’art. 211 estende la stessa disciplina, in quanto compatibile, ai contratti di servizi e di forniture continuative o periodiche, quando insorgono contestazioni sull’esatto adempimento delle prestazioni. Il meccanismo — riserve, proposta, natura transattiva — resta lo stesso, calibrato sulla diversa natura della prestazione.
7. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni
L’accordo bonario è il momento in cui una controversia economica può chiudersi bene — o chiudersi male per sempre. Lo Studio Legale Calzoni assiste imprese e stazioni appaltanti negli appalti pubblici: affianchiamo gli operatori economici nella valutazione della proposta, per capire se accettarla o proseguire con gli altri rimedi senza rinunciare a pretese fondate; e assistiamo le stazioni appaltanti nella corretta attivazione e gestione del procedimento, per definire le riserve riducendo il rischio di contenzioso e di responsabilità.
Domande frequenti
Che cos’è l’accordo bonario negli appalti pubblici? È il procedimento con cui, durante un appalto, si prova a comporre le riserve economiche dell’impresa senza arrivare in giudizio (art. 210 del d.lgs. 36/2023). Se raggiunto, ha natura di transazione ed è vincolante.
Chi attiva l’accordo bonario e quando? Lo attiva il RUP: in corso d’opera quando le riserve fanno variare l’importo dell’opera tra il 5% e il 15% del contratto, e comunque prima dell’approvazione del collaudo (o della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione), qualunque sia l’importo delle riserve.
Qual è la differenza tra accordo bonario e transazione? L’accordo bonario è una forma speciale di transazione, riservata alle riserve sui lavori, con presupposti e procedura tipici (art. 210). La transazione in senso proprio (art. 212) è lo strumento generale per definire le controversie su diritti soggettivi. Ogni accordo bonario ha natura transattiva, ma non ogni transazione è un accordo bonario.
Entro quanto tempo si formula la proposta? La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina; se l’esperto non è richiesto, la formula il RUP entro lo stesso termine.
L’impresa è obbligata ad accettare la proposta di accordo bonario? No. La proposta non è vincolante finché non viene accettata: l’impresa può rifiutarla, e in tal caso conserva le proprie riserve per farle valere davanti agli arbitri o al giudice ordinario. Accettare o no è una scelta da valutare con attenzione, perché la firma chiude la controversia in via definitiva.
Cosa accade se le parti accettano la proposta? L’accordo si perfeziona con un verbale sottoscritto e ha effetti definitivi e vincolanti: chiude la controversia sulle riserve oggetto dell’accordo, che non potranno più essere rimesse in discussione.
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