Riserve dell'appaltatore nei lavori pubblici: iscrizione, decadenza e accordo bonario

Riserve dell'appaltatore nei lavori pubblici: iscrizione, decadenza e accordo bonario

Cosa sono le riserve dell'appaltatore nei lavori pubblici, come e quando iscriverle a pena di decadenza e quando scatta l'accordo bonario (art. 210 del d.lgs. 36/2023).

In breve — Le riserve sono lo strumento con cui l’appaltatore di lavori pubblici contesta, durante l’esecuzione, i fatti che incidono sul compenso o gli impongono maggiori oneri (sospensioni, ritardi della stazione appaltante, varianti, sorprese geologiche, errori di contabilizzazione), senza però fermare il cantiere. Vanno iscritte sul registro di contabilità a pena di decadenza, con tempestività e con la quantificazione delle pretese, secondo l’Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023: chi non le iscrive bene perde il diritto di farle valere, anche se aveva ragione nel merito. Quando le riserve fanno variare l’importo tra il 5% e il 15% del contratto, si apre il procedimento di accordo bonario (art. 210).

1. Cosa sono le riserve nell’appalto di lavori

Nell’esecuzione di un appalto di lavori pubblici capita spesso che l’appaltatore si trovi a sostenere costi o subire pregiudizi non previsti: una sospensione dei lavori che si protrae, un ritardo della stazione appaltante nella consegna delle aree, una variante imposta dalla direzione lavori, difficoltà esecutive impreviste, un errore nella contabilizzazione delle opere. In tutti questi casi l’impresa non può semplicemente fermare il cantiere: deve eseguire e, contemporaneamente, mettere agli atti la propria contestazione. Lo strumento con cui lo fa è la riserva.

La riserva è, in sostanza, la modalità tipica con cui l’appaltatore di lavori formula una pretesa economica nei confronti della stazione appaltante nel corso dell’esecuzione, riservandosi di farla valere. È il meccanismo che consente di conciliare due esigenze opposte: da un lato la continuità e la speditezza del cantiere, dall’altro la tutela del diritto dell’impresa a essere compensata per ciò che le spetta.

2. Dove si iscrivono: il registro di contabilità

Le riserve si iscrivono sui documenti contabili dell’appalto — in primo luogo il registro di contabilità, tenuto dal direttore dei lavori. Sono questi gli atti “idonei a riceverle”: è firmando il registro di contabilità (o lo stato di avanzamento lavori) che l’appaltatore appone, accanto alla propria sottoscrizione, la riserva.

Da qui la distinzione pratica fondamentale tra firma “con riserva” e firma “senza riserva”: sottoscrivere un documento contabile senza formulare riserva significa accettarne il contenuto e, di regola, rinunciare a contestare i fatti che quel documento registra. Per questo il momento della firma dei documenti contabili è delicatissimo per l’impresa.

3. Come e quando si iscrivono: i requisiti a pena di decadenza

Il d.lgs. 36/2023 ha elevato a livello di norma primaria la disciplina delle riserve: è l’art. 115 del Codice a sancire la decadenza, rinviando all’Allegato II.14 per modalità e termini. Il punto cruciale è che tali modalità e termini sono previsti a pena di decadenza: non si tratta di formalità, ma di condizioni di ammissibilità della pretesa. In estrema sintesi, la riserva deve essere:

La regola · riserve e decadenza (Allegato II.14, d.lgs. 36/2023)

La mancata, tardiva o incompleta iscrizione delle riserve nei modi e nei termini stabiliti dall'Allegato II.14 comporta la decadenza dal diritto di far valere le pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dai documenti contabili.

Su questo punto la giurisprudenza è netta, e conviene tenerne conto. Per i fatti continuativi — una sospensione che si protrae, un andamento anomalo del cantiere — la riserva va iscritta non appena il fatto è percepibile nella sua potenzialità dannosa, secondo ordinaria diligenza: non è consentito attendere che il danno si consolidi negli anni per poi contestarlo (è quanto ha ribadito, ad esempio, il Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 662/2024, dichiarando tardive riserve iscritte solo al terzo stato di avanzamento). E l’onere di provare la tempestività dell’iscrizione grava sull’appaltatore.

Giurisprudenza · Cass. civ., ord. n. 11547/2024

L'onere di dimostrare la tempestività delle riserve grava sull'appaltatore. La riserva va iscritta non appena si percepisce la potenzialità dannosa di un fatto — anche se di natura continuativa — mentre la quantificazione può essere precisata nelle registrazioni successive.

4. Cosa non costituisce riserva

Non tutto ciò che l’appaltatore vuole contestare va iscritto come riserva: l’Allegato II.14 chiarisce che alcune pretese seguono altre strade e non sono soggette al meccanismo (e alle decadenze) delle riserve. In particolare, non costituiscono riserva:

Distinguere ciò che va iscritto a riserva da ciò che si fa valere altrimenti è decisivo: iscrivere una riserva dove non serve non tutela, e trattare come semplice contestazione ciò che invece andava iscritto a riserva porta alla decadenza.

5. La decadenza: cosa si perde davvero

È qui che si gioca la partita. La conseguenza della cattiva gestione delle riserve non è una sanzione formale: è la perdita del diritto. L’appaltatore che non iscrive tempestivamente la riserva, o la iscrive in modo generico e senza quantificarla, decade dal diritto di far valere quella pretesa — e non potrà più recuperarla nemmeno davanti al giudice o all’arbitro.

È il paradosso che rende le riserve così insidiose: un’impresa può aver ragione nel merito — aver davvero sostenuto maggiori oneri per colpa della stazione appaltante — e ciononostante perdere tutto per non aver rispettato le regole di iscrizione. La disciplina delle riserve è, per l’appaltatore, tanto tecnica quanto decisiva.

La partita si chiude con il conto finale: all’atto della firma l’appaltatore deve confermare, ancora a pena di decadenza, tutte le riserve iscritte fino a quel momento. Le riserve non espressamente confermate si intendono rinunciate; e se non firma il conto finale nel termine (o lo firma senza confermare le domande), il conto finale si ha per definitivamente accettato.

6. L’accordo bonario: quando scatta (art. 210)

Le riserve non restano indefinitamente sospese. Quando raggiungono un peso economico significativo, il Codice prevede un meccanismo per definirle senza arrivare subito in causa: l’accordo bonario dei lavori, disciplinato dall’art. 210 del d.lgs. 36/2023.

La norma · Art. 210, comma 1, d.lgs. 36/2023

Per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati da stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.

In pratica: quando l’importo delle riserve iscritte fa oscillare il valore dell’opera tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale, si attiva il procedimento. Il RUP, verificata l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori (e, ove nominato, dell’organo di collaudo) e formula una proposta motivata di accordo bonario, potendosi avvalere anche del supporto di esperti. Il procedimento può essere attivato in qualsiasi momento e riguarda tutte le riserve iscritte fino a quel momento, con un tetto complessivo del 15% dell’importo del contratto.

L’accordo bonario ha natura transattiva: se l’appaltatore lo accetta, la controversia sulle riserve si chiude e non potrà più essere riproposta; se non si raggiunge, resta aperta la via del contenzioso.

7. Se l’accordo bonario non basta: le altre vie

L’accordo bonario non è l’unico strumento di composizione delle liti in fase esecutiva. Quando non si raggiunge, o quando le riserve restano al di fuori della soglia del 5-15%, l’impresa può rivolgersi al giudice (o all’arbitrato, se previsto). In parallelo, per prevenire e risolvere rapidamente le dispute tecniche del cantiere, il Codice mette a disposizione il Collegio consultivo tecnico, le cui determinazioni possono avere valore di lodo contrattuale.

Molte riserve, del resto, nascono proprio da vicende che hanno una disciplina propria: una sospensione dei lavori illegittima o eccessivamente protratta, i ritardi che possono sfociare nelle penali o, nei casi più gravi, nella risoluzione del contratto. Inquadrare bene il fatto all’origine della riserva è spesso la chiave per farla valere.

È il caso, emblematico, della sospensione illegittima: per far valere il danno da eccessiva durata della sospensione, l’appaltatore deve prima diffidare il RUP a disporre la ripresa dei lavori e poi iscrivere riserva all’atto della ripresa (art. 8 dell’Allegato II.14). Senza questa sequenza — diffida e poi riserva — la pretesa risarcitoria si perde: la riserva è, ancora una volta, lo snodo decisivo.

8. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Sulle riserve si vince o si perde per una questione di metodo e tempistica, prima ancora che di merito: la riserva giusta iscritta nel modo sbagliato è una pretesa persa. Lo Studio Legale Calzoni assiste imprese e stazioni appaltanti negli appalti pubblici: affianchiamo gli appaltatori nella corretta iscrizione, esplicazione e quantificazione delle riserve — evitando le decadenze — e nella fase di accordo bonario e di eventuale contenzioso; supportiamo le stazioni appaltanti e i RUP nella gestione delle riserve, nella valutazione della loro ammissibilità e nella formulazione della proposta di accordo bonario, riducendo il rischio di soccombenza.

Domande frequenti

Che cosa sono le riserve negli appalti di lavori? Sono lo strumento con cui l’appaltatore, durante l’esecuzione, formula una pretesa economica nei confronti della stazione appaltante (per maggiori oneri, ritardi, sospensioni, varianti, errori di contabilizzazione), iscrivendola sui documenti contabili senza interrompere i lavori.

Dove e quando vanno iscritte le riserve? Sul primo atto contabile idoneo a riceverle — in genere il registro di contabilità — al momento della firma, subito dopo il sorgere del fatto che ha causato il pregiudizio, con le modalità e nei termini dell’Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Cosa succede se non iscrivo la riserva o la iscrivo in ritardo? Si decade dal diritto: la mancata, tardiva o incompleta iscrizione fa perdere all’appaltatore la possibilità di far valere quelle pretese, anche in giudizio. Per questo la riserva va anche esplicata e quantificata.

Quando scatta l’accordo bonario? Quando le riserve iscritte fanno variare l’importo dell’opera tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale, il RUP avvia il procedimento di accordo bonario e formula una proposta motivata (art. 210 del d.lgs. 36/2023).

Le riserve valgono solo per gli appalti di lavori? Sono tipiche dei lavori, ma non esclusive: la stessa disciplina si applica anche ai contratti di servizi e forniture. L’art. 34 dell’Allegato II.14 impone all’esecutore, a pena di decadenza, di iscrivere le riserve nei documenti contabili rinviando alle regole dell’art. 7.

L’accordo bonario è obbligatorio per l’appaltatore? No. L’accordo bonario ha natura transattiva: se l’appaltatore lo accetta, la lite sulle riserve si chiude; se non lo accetta, resta libero di far valere le proprie pretese davanti al giudice o all’arbitro.

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