Collegio consultivo tecnico: quando è obbligatorio?

Collegio consultivo tecnico: quando è obbligatorio?

In quali casi è obbligatorio costituire il Collegio consultivo tecnico per il d.lgs. 36/2023 e quali sono le responsabilità in caso di mancata costituzione.

In breve — Il Collegio consultivo tecnico (CCT) è un organismo previsto dal d.lgs. 36/2023 (art. 215) che previene e risolve rapidamente le controversie tecniche ed economiche della fase esecutiva, evitando il ricorso al giudice. Dopo il correttivo (d.lgs. 209/2024) la sua costituzione è obbligatoria solo per le opere (lavori) di importo pari o superiore alle soglie europee, comprese quelle in concessione o partenariato pubblico-privato; per servizi e forniture è ormai facoltativa. Le sue determinazioni possono avere valore di lodo contrattuale: osservarle mette al riparo dal danno erariale, ignorarle espone a responsabilità e configura grave inadempimento.

1. Che cos’è il Collegio consultivo tecnico?

Il Collegio consultivo tecnico (CCT) è un organismo di natura consultiva previsto dal d.lgs. 36/2023, istituito con la finalità di prevenire e gestire tempestivamente le controversie che possono insorgere tra la stazione appaltante e l’esecutore nel corso della fase esecutiva del contratto. Si tratta, dunque, di uno strumento pensato per intervenire “a monte” del contenzioso, favorendo soluzioni rapide e tecnicamente fondate, in grado di evitare il ricorso al giudice amministrativo o ordinario.

La funzione del Collegio non è quella di sostituirsi alle parti né di esercitare poteri decisori in senso stretto, bensì di fornire valutazioni, pareri e determinazioni, eventualmente aventi valore di lodo contrattuale, su questioni tecniche ed economiche che, se trascurate o affrontate tardivamente, potrebbero degenerare in conflitti formali. In questa prospettiva, il CCT si inserisce nella più ampia logica del nuovo Codice dei contratti pubblici, che mira a garantire continuità nell’esecuzione, certezza dei rapporti contrattuali e riduzione del contenzioso.

La norma · Art. 215, comma 1, d.lgs. 36/2023

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 […]

2. A quali contratti si applica il Collegio consultivo tecnico?

Il d.lgs. 36/2023 prevede che il Collegio consultivo tecnico trovi applicazione sia nei contratti di appalto sia nei contratti di concessione, senza distinzioni tra settori ordinari e settori speciali.

In questa prospettiva, il CCT può operare anche nell’ambito dei contratti di concessione affidati mediante finanza di progetto (project financing), nonché in relazione agli accordi quadro, con riferimento sia alla convenzione quadro sia ai singoli contratti attuativi, laddove emergano questioni tecniche o economiche rilevanti nella fase esecutiva.

A parere di chi scrive, l’istituto può inoltre trovare spazio anche nei contratti di concessione affidati a società miste, in quanto il rapporto concessorio, pur caratterizzato dalla compresenza di capitale pubblico e privato, resta assoggettato alle logiche proprie dei contratti pubblici e alle esigenze di corretta esecuzione, equilibrio economico-finanziario e prevenzione delle controversie.

3. Quando è obbligatoria la costituzione del Collegio consultivo tecnico?

La disciplina del Collegio consultivo tecnico contenuta nell’art. 215 del d.lgs. 36/2023 è stata significativamente rivista dal d.lgs. 209/2024, c.d. Correttivo al Codice dei contratti pubblici.

Nella formulazione originaria del Codice, l’art. 215 prevedeva l’obbligo di istituire il Collegio consultivo tecnico sia per i contratti di lavori sia per quelli di servizi e forniture, al superamento di determinate soglie economiche. In particolare, la costituzione del CCT era obbligatoria nei seguenti casi:

Il d.lgs. 209/2024 ha ristretto in modo significativo l’ambito dell’obbligatorietà, concentrandolo esclusivamente sui contratti aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite concessione o partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Restano invece esclusi dall’obbligo tutti i contratti di servizi e forniture, per i quali l’eventuale istituzione del CCT è rimessa alla autonomia negoziale delle parti, che possono valutarne l’opportunità in relazione alla complessità dell’esecuzione e al rischio di insorgenza di controversie.

4. Quando è facoltativa la costituzione del Collegio consultivo tecnico?

Al di fuori dei casi in cui la normativa impone la costituzione obbligatoria del Collegio consultivo tecnico, il d.lgs. 36/2023 consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di prevederne l’istituzione in via facoltativa, quale strumento di supporto alla corretta gestione delle procedure e dell’esecuzione contrattuale. La previsione di riferimento è contenuta nell’art. 218 del Codice, che riconosce un ampio margine di discrezionalità all’amministrazione, da esercitare tramite il RUP e secondo le modalità indicate nell’Allegato V.2.

In questa prospettiva, il Collegio consultivo tecnico può essere costituito in tutti gli altri casi non soggetti a obbligatorietà, ogniqualvolta emergano o possano emergere problematiche tecniche o giuridiche di particolare complessità. La norma chiarisce espressamente che il CCT può intervenire non solo nella fase esecutiva del contratto, ma anche nella fase antecedente all’esecuzione, svolgendo una funzione di supporto nella definizione delle caratteristiche dell’opera, nella predisposizione delle clausole del bando o dell’invito, nonché nella verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e aggiudicazione.

La costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico rappresenta, quindi, una scelta strategica per la stazione appaltante, particolarmente utile nei contratti complessi, innovativi o caratterizzati da profili di incertezza interpretativa. In tali contesti, il ricorso al CCT consente di anticipare la gestione delle criticità, ridurre il rischio di contenzioso e rafforzare la qualità complessiva dell’azione amministrativa, in linea con gli obiettivi di efficienza e semplificazione perseguiti dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

5. Pareri e determinazioni: che cos’è il lodo contrattuale

Nell’esercizio delle sue funzioni il Collegio consultivo tecnico può produrre due tipi di atti: pareri e determinazioni. La differenza è tutt’altro che formale, perché incide sull’efficacia vincolante di ciò che il CCT stabilisce.

Le determinazioni del Collegio hanno, di regola, il valore di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile: si tratta cioè di un arbitrato irrituale, che vincola le parti come farebbe un accordo negoziale — senza avere la forza di una sentenza, ma impegnandole sul piano contrattuale. È questo che rende il CCT uno strumento efficace di risoluzione delle controversie: la sua determinazione non è un semplice suggerimento, ma un atto capace di definire il conflitto.

Perché la determinazione assuma questo valore vincolante è però necessario che le parti non abbiano manifestato un dissenso: se una delle parti esprime la propria contrarietà, l’atto del Collegio degrada a parere, privo di efficacia vincolante, e la controversia resta aperta alle vie ordinarie. È dunque la volontà delle parti — o l’assenza di un loro dissenso — a stabilire se ci si trovi davanti a una determinazione con valore di lodo contrattuale oppure a un semplice parere.

6. Le responsabilità: mancata costituzione e inosservanza delle determinazioni

La mancata o tardiva costituzione del Collegio consultivo tecnico, nei casi in cui la normativa ne prevede l’obbligatorietà, non è priva di conseguenze. Al contrario, l’inottemperanza agli obblighi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici può determinare profili di responsabilità rilevanti, sia sul piano interno all’amministrazione sia nei rapporti contrattuali con l’operatore economico.

In primo luogo, l’omessa costituzione del CCT negli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea è valutabile ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale. Il mancato rispetto di un obbligo di legge, specie se idoneo a incidere negativamente sulla corretta esecuzione del contratto o a favorire l’insorgere di contenziosi, può infatti integrare una violazione dei doveri di diligenza e correttezza gravanti sui soggetti responsabili del procedimento.

Sotto un diverso profilo, la mancata attivazione del Collegio consultivo tecnico rileva anche nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, in quanto incide sul rispetto dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto. In tale prospettiva, l’ostruzione o il rifiuto ingiustificato di una delle parti di procedere alla costituzione del CCT, laddove obbligatoria, può essere qualificata come grave inadempimento degli obblighi di legge, con la conseguenza di legittimare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

A questo si aggiunge un profilo altrettanto rilevante, che riguarda non la costituzione ma il rispetto delle determinazioni del Collegio. Il Codice stabilisce infatti che l’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del CCT è valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; all’opposto, l’osservanza delle determinazioni del Collegio è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salvo il caso di condotta dolosa. È questo il meccanismo che dà “forza” allo strumento: seguire le indicazioni del CCT mette al riparo, ignorarle espone.

7. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Il Collegio consultivo tecnico è uno strumento potente ma pieno di scelte delicate: capire se, nel singolo contratto, la costituzione è obbligatoria o facoltativa; impostarne correttamente il funzionamento; e soprattutto decidere come muoversi di fronte a un suo parere o a una sua determinazione, viste le conseguenze in termini di responsabilità. Lo Studio Legale Calzoni assiste stazioni appaltanti, enti concedenti e imprese negli appalti pubblici: affianchiamo le amministrazioni nella corretta costituzione e gestione del CCT — anche per prevenire i profili di responsabilità dirigenziale ed erariale legati alla sua omissione — e assistiamo gli operatori economici nel far valere le proprie ragioni davanti al Collegio e nella gestione delle controversie della fase esecutiva, fino all’eventuale risoluzione del contratto o al giudizio.

Domande frequenti

Che cos’è il Collegio consultivo tecnico (CCT)? È un organismo consultivo previsto dal d.lgs. 36/2023 (art. 215) che previene e risolve rapidamente le controversie tecniche ed economiche che possono insorgere nella fase esecutiva di un appalto o di una concessione, evitando il ricorso al giudice. Le sue determinazioni possono avere valore di lodo contrattuale.

Quando è obbligatorio costituire il CCT? Dopo il correttivo (d.lgs. 209/2024) l’obbligo è limitato ai contratti che hanno per oggetto la realizzazione di opere pubbliche — comprese quelle in concessione o partenariato pubblico-privato — di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Il CCT è obbligatorio per servizi e forniture? No. Il correttivo 209/2024 ha eliminato l’obbligo per i contratti di servizi e forniture: per questi la costituzione è rimessa alla scelta delle parti (art. 218).

Che valore hanno i pareri del Collegio consultivo tecnico? Il CCT emette pareri e determinazioni, che possono assumere valore di lodo contrattuale. Osservarle esclude la responsabilità per danno erariale (salvo dolo); non osservarle è valutato ai fini del danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento.

Che cos’è il lodo contrattuale del Collegio consultivo tecnico? Le determinazioni del CCT hanno di regola valore di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c.: sono cioè un arbitrato irrituale che vincola le parti come un accordo. Se però una delle parti manifesta il proprio dissenso, l’atto vale come semplice parere, privo di efficacia vincolante.

Cosa si rischia se non si costituisce il CCT quando è obbligatorio? L’omessa costituzione è valutabile ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale e, incidendo sulla buona fede nell’esecuzione, può integrare grave inadempimento, fino a legittimare nei casi più gravi la risoluzione del contratto.

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