Incarichi dirigenziali: quali obblighi di pubblicità sono sospesi e quali restano

Incarichi dirigenziali: quali obblighi di pubblicità sono sospesi e quali restano

Art. 14 d.lgs. 33/2013: quali obblighi di pubblicità e trasparenza per gli incarichi dirigenziali. Guida aggiornata alle ultime delibere ANAC 2026

In breve — Per i titolari di incarichi dirigenziali gli obblighi di pubblicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 sono oggi in larga parte sospesi, in attesa del regolamento attuativo mai adottato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019. Secondo le delibere ANAC n. 497/2025 e n. 39/2026 restano da pubblicare soltanto nome, estremi dell’atto di nomina, durata dell’incarico, dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. 39/2013 ed emolumenti complessivi; sono sospesi curriculum, compensi, cariche, dati reddituali e patrimoniali. La sospensione non riguarda gli amministratori, per i quali gli obblighi restano pieni.

1. Gli obblighi di pubblicità per gli incarichi dirigenziali: il quadro aggiornato dopo le delibere ANAC del 2025-2026

La disciplina degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali resta poco chiara. Periodicamente, infatti, riceviamo da parte dei nostri clienti richieste di chiarimento sui documenti da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” con riferimento agli incarichi dirigenziali: l’obiettivo è sempre duplice, da un lato non incorrere in inadempimenti rispetto agli obblighi dettati dal decreto trasparenza, dall’altro non pubblicare informazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla norma.

Il punto è delicato: pubblicare online dichiarazioni reddituali e patrimoniali di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali è infatti lecito solo se una norma di legge lo impone espressamente. Quando però quella stessa norma è stata dichiarata parzialmente incostituzionale e il regolamento attuativo atteso da anni non è mai arrivato, il rischio concreto per le amministrazioni è proprio quello di violare la privacy dei propri dirigenti pubblicando dati privi di base giuridica.

2. Il punto di partenza: la sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019

La norma · Art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 33/2013

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Con la sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013, nella parte in cui imponeva la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali (lettera f) anche per tutti i dirigenti pubblici, indiscriminatamente. Secondo la Corte, tale obbligo era sproporzionato: non tutti i dirigenti hanno lo stesso livello di responsabilità e lo stesso grado di esposizione al rischio corruttivo, e non ha senso trattarli tutti allo stesso modo.

A seguito di tale pronuncia, gli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali continuano a sussistere esclusivamente per i dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001: si tratta dei dirigenti al vertice delle pubbliche amministrazioni statali, titolari delle posizioni apicali più rilevanti, con funzioni di direzione di strutture complesse e stretti legami con gli organi di indirizzo politico.

Per tutti gli altri dirigenti — e in particolare per quelli degli enti pubblici economici e delle società a controllo pubblico— la sentenza lasciava aperta una domanda pratica: bisognava continuare a pubblicare in attesa di nuove indicazioni del legislatore, oppure sospendere immediatamente? A questa domanda rispose la stessa ANAC a distanza di pochi mesi, con la delibera n. 586 del 26 giugno 2019, che fornì le prime indicazioni operative e che costituisce tuttora il punto di riferimento da cui prende avvio il percorso interpretativo che ripercorriamo nei paragrafi successivi.

3. L’intervento del legislatore e i chiarimenti di ANAC

A seguito della sentenza, il decreto-legge n. 162/2019 aveva previsto l’adozione di un regolamento ministeriale che avrebbe dovuto individuare, in modo puntuale, i dati da pubblicare per ciascuna categoria di dirigenti, tenendo conto del principio di graduazione indicato dalla Corte. Il termine originario era il 31 dicembre 2020, poi prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto Milleproroghe.

Nelle more dell’adozione del regolamento, ANAC aveva già fornito indicazioni operative con la delibera n. 586 del 26 giugno 2019. Per quanto riguarda gli enti pubblici economici e le società a controllo pubblico — che sono i soggetti che più frequentemente ci interpellano sul punto — l’Autorità aveva chiarito che il regime applicabile era il seguente:

Questa impostazione ha retto fino a quando — come vedremo nei paragrafi successivi — i recenti interventi di ANAC del 2025 e del 2026 hanno ulteriormente ridisegnato il quadro, introducendo una sospensione molto più ampia di quanto non fosse stato previsto fino ad allora.

4. La delibera n. 497 del 3 dicembre 2025: gli schemi di pubblicazione

A fine 2025, ANAC, con delibera n. 497 del 3 dicembre 2025, ha approvato nuovi schemi di pubblicazione, adottabili dagli enti su base volontaria. Tra i diversi schemi approvati ve ne è uno che riguarda specificatamente l’art. 14 del d.lgs. 33/2013, e che indica quali documenti devono essere pubblicati con riferimento agli incarichi dirigenziali. Si tratta di un atto di indirizzo che, pur non avendo natura vincolante, rappresenta la posizione istituzionale più aggiornata dell’Autorità e costituisce un riferimento importante per orientare concretamente le scelte di chi gestisce la sezione “Amministrazione Trasparente”.

Per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli ex art. 19, commi 3 e 4, d.lgs. 161/2001, lo schema distingue chiaramente cosa pubblicare e cosa no:

Da pubblicare:

Non sono più da pubblicare e i relativi obblighi rimangono sospesi:

Il messaggio che emerge dalla delibera n. 497/2025 è quindi chiaro: in attesa del regolamento attuativo ancora mancante, la pubblicazione dei dati più sensibili resta sospesa. È su questa base che si innestano i successivi interventi del 2026, che come vedremo hanno ulteriormente precisato il quadro, con importanti ricadute pratiche per gli enti pubblici economici e le società a controllo pubblico.

5. La delibera n. 39 del 14 gennaio 2026: enti pubblici economici e società a controllo pubblico

Con la delibera n. 39 del 14 gennaio 2026, il Consiglio di ANAC ha esaminato specificatamente il caso dei direttori generali di enti pubblici economici, concludendo che l’art. 14 non trova allo stato applicazione nei loro confronti, poiché l’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001 non ricomprende le funzioni dirigenziali svolte all’interno di tali enti.

La delibera conferma e rafforza l’impostazione già contenuta negli schemi di pubblicazione approvati con la delibera n. 497/2025: per gli enti pubblici economici e le società a controllo pubblico, la sospensione degli obblighi di pubblicazione non riguarda solo i dati reddituali e patrimoniali, ma si estende all’intero art. 14. I due atti vanno pertanto letti in modo coordinato, privilegiando lo schema di pubblicazione quale atto di indirizzo generale, anche laddove la delibera n. 39/2026 non vi faccia espresso rinvio.

Rimane fermo, in ogni caso, l’obbligo di comunicazione interna della situazione patrimoniale e reddituale, quale strumento di prevenzione dei conflitti di interesse. Sebbene il D.P.R. n. 62/2013 non si applichi direttamente ai dipendenti degli enti pubblici economici, ANAC raccomanda di introdurre un obbligo analogo nei PTPCT o nei codici etici adottati dall’ente, a garanzia di un efficace sistema di controllo interno.

6. Gli amministratori restano fuori

Le indicazioni illustrate nei paragrafi precedenti riguardano esclusivamente i dirigenti e non si estendono agli amministratori degli enti. Gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo — quali i componenti dei consigli di amministrazione, i presidenti e gli organi di indirizzo — non sono oggetto delle sospensioni in esame e restano integralmente applicabili nelle forme e nei termini ordinari.

È un punto che merita particolare attenzione nella gestione quotidiana della sezione “Amministrazione Trasparente”, perché la distinzione tra le due categorie non è sempre immediata. Gli amministratori e i dirigenti possono coesistere all’interno dello stesso ente, talvolta con ruoli che si sovrappongono o si intrecciano, e questo può generare confusione operativa. Il rischio concreto è duplice: da un lato omettere la pubblicazione dei dati degli amministratori, erroneamente ricondotti al perimetro della sospensione; dall’altro pubblicare dati dei dirigenti che invece non andrebbero più pubblicati, esponendo l’ente a un trattamento illecito di dati personali.

Per evitare entrambi gli errori, è opportuno che i responsabili della sezione “Amministrazione Trasparente” verifichino con attenzione, per ciascuna posizione presente in organigramma, se si tratti di un incarico di natura dirigenziale o amministrativa, applicando di conseguenza il regime corretto. In caso di dubbio, è sempre preferibile consultare il proprio RPCT o richiedere un parere legale prima di procedere con la pubblicazione o la rimozione dei dati.

7. Pubblicare solo ciò che la legge impone

La pubblicazione online di dati personali riferiti ai dirigenti non è un atto neutro: è un trattamento di dati che trova giustificazione solo in una norma che lo imponga. Venuto meno il fondamento — per effetto della sentenza della Corte costituzionale e in assenza del regolamento attuativo — pubblicare quei dati non è uno zelo innocuo, è una diffusione non dovuta, con le conseguenze che ne derivano sul piano della protezione dei dati personali.

È il motivo per cui la gestione della sezione «Amministrazione trasparente» richiede oggi due verifiche opposte: che non manchi ciò che va pubblicato, e che non ci sia ciò che non va più pubblicato. Il testo vigente della norma è consultabile nella nostra sezione dedicata all’art. 14 del d.lgs. 33/2013.

8. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Lo Studio assiste enti pubblici, enti pubblici economici e società a controllo pubblico nella verifica di ciò che va pubblicato per ciascuna posizione dell’organigramma — distinguendo dirigenti e amministratori, che seguono regimi diversi —, nella rimozione dei dati pubblicati senza titolo e nella predisposizione della sezione in vista delle attestazioni annuali dell’OIV. È parte dell’attività dello Studio in materia di anticorruzione e trasparenza.

Domande frequenti

Gli obblighi di pubblicazione per i dirigenti sono sospesi? In larga parte sì. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019 e in assenza del regolamento attuativo, le delibere ANAC n. 497/2025 e n. 39/2026 hanno confermato la sospensione di curriculum, compensi, cariche, dati reddituali e patrimoniali per i dirigenti diversi da quelli dell’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001.

Che cosa resta da pubblicare? Nome e cognome, estremi dell’atto di nomina con il link al documento, durata dell’incarico, dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ed emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

La sospensione vale anche per gli amministratori? No. Per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo — componenti dei consigli di amministrazione compresi — gli obblighi dell’art. 14 restano pienamente applicabili.

Che cosa succede se un ente pubblica comunque quei dati? La pubblicazione priva di base normativa è una diffusione di dati personali non dovuta, che espone l’ente sul piano della protezione dei dati. Nel dubbio, la verifica va fatta prima di pubblicare, non dopo.

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