Bocciatura alla scuola media: quando la non ammissione è illegittima

Bocciatura alla scuola media: quando la non ammissione è illegittima

Il TAR Veneto ha sospeso la non ammissione di un alunno di prima media e ordinato alla scuola di rifare il giudizio: mancavano le strategie di recupero e la valutazione sulla possibilità di colmare le lacune nell'anno successivo.

In breve — Nella scuola secondaria di primo grado l’ammissione alla classe successiva è la regola e la non ammissione l’eccezione. Prima di bocciare, la scuola deve aver attivato le strategie di recupero previste dall’art. 6 del d.lgs. 62/2017, averle segnalate tempestivamente alla famiglia e aver valutato se le lacune possano essere colmate nell’anno successivo. Con ordinanza del 3 settembre 2026 il TAR Veneto ha sospeso una non ammissione proprio perché quel giudizio prognostico mancava, ordinando al consiglio di classe di rifarlo. Il ricorso era stato proposto dallo Studio Legale Calzoni.

Caso seguito dallo Studio

Questo articolo nasce da un ricorso promosso dallo Studio Legale Calzoni, accolto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con ordinanza del 3 settembre 2026.

1. Il TAR accoglie il nostro ricorso: la bocciatura non era motivata

Con ordinanza del 3 settembre 2026 il TAR Veneto ha accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Calzoni contro la non ammissione alla classe successiva di un alunno di scuola secondaria di primo grado. Secondo il giudice, il consiglio di classe non ha svolto gli accertamenti che la legge impone prima di bocciare e non ha spiegato le ragioni per cui quel ragazzo non poteva essere promosso: un difetto di istruttoria e di motivazione.

In pratica il TAR ha annullato la bocciatura e ha ordinato alla scuola di decidere di nuovo, questa volta rispettando le regole: alle scuole medie la promozione è la regola e la bocciatura è l’ultima soluzione, quando non ce ne sono altre.

2. Il caso in breve

Il ricorso presentato dallo Studio riguarda un ragazzo iscritto alle scuole medie. Nel primo quadrimestre era andato bene: una sola insufficienza, un cinque, e per il resto voti positivi, con qualche punta di nove.

Nel secondo quadrimestre, per ragioni personali, l’andamento è peggiorato: alla pagella finale sono arrivate cinque insufficienze — due «quattro» e tre «cinque» — a fronte di voti che restavano positivi in tutte le altre materie e di un otto in comportamento, identico a quello del primo quadrimestre.

Per questa sola ragione il consiglio di classe ha deliberato la non ammissione, con una motivazione costruita sulle insufficienze accumulate e sull’impegno dell’alunno, senza aggiungere altro: nessun cenno ai percorsi di recupero e nessuna valutazione sulla possibilità di colmare quelle lacune in seconda.

3. Senza recupero la bocciatura non è possibile

Innanzitutto, la bocciatura di un alunno della scuola media è illegittima se la scuola non ha prima coinvolto il ragazzo in percorsi di recupero. L’attivazione di quei percorsi, in corso d’anno o al termine del quadrimestre, non è una cortesia lasciata alla sensibilità dei docenti: è un obbligo di legge, che sorge nel momento stesso in cui la valutazione — anche solo quella intermedia di febbraio — segnala una carenza.

La norma · Art. 6, comma 3, d.lgs. 62/2017

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

L’art. 6 del d.lgs. 62/2017 è chiaro: quando la valutazione segnala una carenza, la scuola «attiva» le strategie di recupero. Il verbo è all’indicativo, non al condizionale, e la norma non lascia all’istituto la scelta se intervenire o no: gli riconosce soltanto la libertà di decidere come farlo, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa. Corsi pomeridiani, recupero in itinere, gruppi di livello, esercitazioni mirate: la forma è rimessa alla scuola, l’intervento no.

4. La famiglia deve essere informata in tempo

La bocciatura può essere illegittima anche per una seconda ragione: la famiglia non è stata adeguatamente informata dell’andamento dell’alunno e del rischio concreto che l’anno non venisse superato. L’obbligo di segnalare tempestivamente le difficoltà è scritto nei regolamenti e nei criteri di valutazione che le scuole si danno, e discende dal dovere di leale collaborazione fra istituto e famiglia che il patto educativo di corresponsabilità richiama.

Non è un adempimento formale. I genitori hanno il dovere di concorrere all’istruzione del figlio, e possono farlo — con un doposcuola, un sostegno allo studio, un percorso esterno — solo se sanno per tempo che c’è un problema. Una comunicazione che arriva a un mese dallo scrutinio, e che si limita a elencare le materie insufficienti raccomandando «un impegno maggiore», arriva quando non c’è più nulla da organizzare: sul piano giuridico è una segnalazione tardiva e generica, e nel caso deciso dal TAR Veneto è stata l’unica dell’intero anno scolastico.

5. Si può essere ammessi anche con le insufficienze

C’è di più. Anche quando i percorsi di recupero sono stati regolarmente attivati e le insufficienze restano, la bocciatura non è affatto scontata: alle medie l’alunno può essere ammesso alla classe successiva pur avendo una o più insufficienze. Lo ha chiarito il Ministero già all’indomani della riforma.

La circolare · MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. […] L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

La giurisprudenza è andata anche oltre, riconoscendo alla scuola la possibilità di ammettere con riserva. È il principio che lo stesso TAR Veneto, sul ricorso presentato dallo Studio Legale Calzoni, richiama nell’ordinanza: nella scuola secondaria di primo grado è consentito, con adeguata motivazione, «ammettere con riserva alla classe successiva anche gli alunni che non abbiano raggiunto i necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, rinviandone la valutazione complessiva all’anno successivo, sulla base di un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in tale più ampio periodo».

6. Il giudizio prognostico: si boccia solo se il recupero è impossibile

Se la promozione è la regola e la bocciatura l’eccezione, allora la scuola che non vuole promuovere un alunno delle medie deve indicare in modo dettagliato perché ritiene che quelle insufficienze non possano essere colmate. È il cosiddetto giudizio prognostico: la valutazione, da compiere prima di deliberare, sulla possibilità che il ragazzo recuperi le carenze frequentando la classe successiva.

Il Consiglio di Stato lo ripete da anni con una formula rimasta identica in una decina di pronunce: la non ammissione può essere disposta «solo se siano stati adottati, senza successo, tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione» e «solo se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero, in un più ampio periodo scolastico, risulti irrimediabilmente sfavorevole».

Di quella valutazione il consiglio di classe deve dare conto nella motivazione della delibera: non basta averla compiuta, occorre che risulti dall’atto. Una delibera che si limita a elencare le materie insufficienti, senza spiegare perché il recupero in seconda sarebbe impossibile, è per ciò solo viziata.

7. Che cosa può fare la famiglia, e in quali tempi

Il termine per impugnare al TAR è di sessanta giorni dalla comunicazione della non ammissione; in alternativa è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, che però non consente di ottenere una decisione in tempo utile per l’inizio delle lezioni. Chi vuole una risposta prima di settembre deve muoversi con il ricorso contro la bocciatura e con l’istanza cautelare: è la sospensiva, non la sentenza, a decidere l’anno scolastico.

Nel frattempo conviene raccogliere i documenti che servono a dimostrare come la scuola è arrivata alla decisione: le pagelle dei due quadrimestri con i giudizi descrittivi, tutte le comunicazioni ricevute, il verbale dello scrutinio e la delibera di non ammissione con la sua motivazione, i criteri di ammissione deliberati dal collegio dei docenti, il PTOF e le griglie di valutazione. Sono atti accessibili con una richiesta di accesso agli atti, ed è da lì che emerge, quasi sempre, se il recupero è stato offerto oppure no.

8. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Lo Studio assiste le famiglie in tutte le fasi della contestazione di una non ammissione: l’esame preliminare del fascicolo per capire se il ricorso ha fondamento — perché quando la scuola ha attivato il recupero e motivato la prognosi il ricorso non va proposto —, l’accesso agli atti dello scrutinio, la proposizione del ricorso al TAR con l’istanza cautelare nei tempi utili all’inizio dell’anno, e la fase successiva del riesame imposto alla scuola.

Il tema si inserisce nell’attività dello Studio in materia di provvedimenti scolastici e di ricorso contro la bocciatura, che tratta anche i casi della scuola secondaria di secondo grado, degli alunni con DSA e con bisogni educativi speciali, e le alternative al contenzioso.

Domande frequenti

Cinque insufficienze comportano automaticamente la bocciatura alle medie? No. L’art. 6 del d.lgs. 62/2017 stabilisce che l’ammissione è la regola: la non ammissione richiede una motivazione adeguata e presuppone che la scuola abbia attivato le strategie di recupero e valutato la possibilità di colmare le lacune nell’anno successivo.

Che cos’è il giudizio prognostico? È la valutazione, che il consiglio di classe deve compiere prima di bocciare, sulla possibilità che l’alunno recuperi le carenze frequentando la classe successiva. Se manca, la delibera è viziata per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il TAR può promuovere mio figlio? No. Il giudice amministrativo non sostituisce la valutazione della scuola: annulla la delibera illegittima o, in sede cautelare, ne sospende l’efficacia ordinando al consiglio di classe di rinnovare il giudizio. La decisione resta della scuola.

Entro quando si può impugnare la non ammissione? Sessanta giorni dalla comunicazione per il ricorso al TAR, centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Per ottenere una decisione prima dell’inizio delle lezioni serve il ricorso al TAR con istanza cautelare.

La scuola può bocciare per scarso impegno? La motivazione deve riguardare gli apprendimenti. Un provvedimento costruito su attenzione, partecipazione e impegno è vulnerabile, soprattutto se nello stesso scrutinio il comportamento viene valutato positivamente.

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