Casellario ANAC e annotazioni: cosa comportano e come difendersi

Che cos'è il casellario ANAC, quali informazioni vengono annotate (interdittive e non interdittive), come avviene l'annotazione, quanto dura e come difendersi: contraddittorio, ricorso al TAR, cancellazione e self-cleaning.
In breve — Il casellario informatico ANAC è la banca dati (art. 222 del d.lgs. 36/2023) in cui l’Autorità annota informazioni che possono precludere all’impresa la partecipazione alle gare o influenzare il giudizio delle stazioni appaltanti sulla sua affidabilità. Le annotazioni possono essere interdittive (bloccano la partecipazione) o non interdittive (valutate caso per caso). Un’impresa non viene mai annotata di sorpresa: prima è previsto un contraddittorio — con la stazione appaltante e poi con l’ANAC — ed è la prima occasione per difendersi, insieme al ricorso al TAR, all’istanza di cancellazione e al self-cleaning.
1. Che cos’è il casellario ANAC
Il casellario informatico ANAC è la banca dati in cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione annota le informazioni rilevanti sugli operatori economici che partecipano agli appalti pubblici: notizie e provvedimenti che possono precludere a un’impresa la partecipazione alle gare o comunque pesare sul giudizio delle stazioni appaltanti quando ne valutano l’affidabilità. Per chi lavora con la pubblica amministrazione, sapere cosa contiene — e come difendersi da un’annotazione — può fare la differenza tra aggiudicarsi una commessa ed esserne tagliati fuori.
È previsto dall’art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e la sua gestione è disciplinata dal regolamento ANAC, oggi nella versione rivista con la delibera n. 225 del 14 maggio 2025 (che ha sostituito la precedente delibera 272/2023).
2. Quali informazioni vengono annotate
Nel casellario confluiscono informazioni molto diverse tra loro e, a seconda dell’effetto che possono produrre, si distinguono in due categorie: annotazioni interdittive e annotazioni non interdittive.
Le annotazioni sono interdittive quando riguardano informazioni che impediscono a un’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e, di conseguenza, di partecipare ad altre gare pubbliche. Sono interdittive, ad esempio, le annotazioni relative a:
- le false dichiarazioni o la falsa documentazione presentate nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti (art. 94, comma 5, lett. e);
- le false dichiarazioni o la falsa documentazione presentate ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione (SOA) (art. 94, comma 5, lett. f), che escludono l’impresa per tutto il periodo in cui l’iscrizione perdura;
- gli altri provvedimenti interdittivi che impediscono di contrarre con la PA e di partecipare alle gare — come quelli in materia di sicurezza sul lavoro (art. 14 del d.lgs. 81/2008) o le misure interdittive previste dalla disciplina sulla responsabilità degli enti (art. 9, comma 2, lett. c, del d.lgs. 231/2001).
Le annotazioni sono non interdittive quando l’informazione non preclude di per sé la partecipazione a una gara, ma la stazione appaltante deve valutare se l’episodio annotato possa costituire un indice presuntivo di scarsa affidabilità dell’impresa. Qualora lo ritenga tale, la stazione appaltante è legittimata a escluderla, purché con adeguata motivazione. Sono non interdittive, ad esempio, le annotazioni relative a:
- le risoluzioni contrattuali per grave inadempimento dell’operatore;
- le esclusioni disposte in altre procedure di gara;
- i gravi illeciti professionali (art. 98 del Codice), come le carenze significative nell’esecuzione di un precedente contratto.
| Tipo | Che cosa contiene | Effetto sulla gara |
|---|---|---|
| Interdittive | Provvedimenti che impediscono di contrarre con la PA o di partecipare alle gare (es. false dichiarazioni nelle gare o per la qualificazione SOA ex art. 94, c. 5; provvedimenti interdittivi in materia di sicurezza sul lavoro o ex d.lgs. 231/2001) | Esclusione automatica, per tutta la durata dell’iscrizione o della misura |
| Non interdittive | Notizie utili sull’affidabilità: risoluzioni per inadempimento, esclusioni, gravi illeciti professionali (art. 98) | Nessuna esclusione automatica: la stazione appaltante valuta caso per caso |
3. Come avviene un’annotazione
Un’impresa non viene annotata di sorpresa: il Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico (adottato con delibera n. 272/2023 e oggi vigente nella versione modificata dalla delibera n. 225 del 14 maggio 2025, in attuazione dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023) costruisce un percorso in cui l’operatore ha più occasioni per far valere le proprie ragioni. Conoscerlo è il primo passo per difendersi.
Il primo passaggio spetta alla stazione appaltante (o all’ente concedente): può segnalare il fatto all’ANAC e chiederne l’annotazione solo se ha preventivamente instaurato un contraddittorio con l’operatore economico. Il Regolamento, all’art. 9, comma 2, stabilisce infatti che questo passaggio è previsto a pena di irricevibilità della segnalazione: se manca, l’ANAC non può nemmeno prenderla in considerazione e deve archiviarla.
Di recente il TAR Lazio (Sez. I Quater, sentenza n. 9474/2026) ha chiarito la portata di questa regola, distinguendo due piani che è bene non confondere. Una cosa è la semplice comunicazione con cui la stazione appaltante avvisa l’impresa che segnalerà il fatto all’Autorità: è un adempimento meramente informativo, la cui assenza costituisce una semplice irregolarità. Altra cosa è il contraddittorio “a monte”, quello che la legge impone nel procedimento da cui nasce la notizia: è questo a condizionare la ricevibilità della segnalazione.
4. Il procedimento davanti all’ANAC
La stazione appaltante ha 60 giorni — dalla conoscenza o dall’accertamento del fatto — per trasmettere la segnalazione all’ANAC (art. 9). A quel punto interviene l’Autorità: il dirigente, entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, ne valuta la completezza, svolge la verifica preliminare sul contraddittorio e avvia il procedimento di annotazione (art. 10), dandone comunicazione all’operatore economico.
È qui che si apre la seconda, importante occasione di difesa. Con la comunicazione di avvio, l’ANAC invita l’impresa a trasmettere, entro 15 giorni, ulteriori deduzioni scritte su fatti ed elementi sopravvenuti o non noti che ritenga utile portare all’attenzione dell’Autorità ai fini dell’annotazione (art. 11). È il momento per far pesare documenti e argomenti capaci di evitare l’iscrizione o di ridimensionarla.
Il procedimento si conclude, di regola, entro 180 giorni dall’avvio. E l’esito non è scontato: l’ANAC non registra automaticamente qualsiasi segnalazione, ma deve svolgere una funzione di filtro, valutando l’utilità della notizia, così da evitare che il casellario si trasformi in un contenitore di informazioni prive di reale rilievo.
5. Quanto dura un’annotazione
Quanto resta “viva” un’annotazione dipende dal tipo di notizia, e il regolamento (delibera 225/2025) fissa termini diversi. Per le annotazioni interdittive la durata della pubblicità coincide con l’efficacia della misura interdittiva che le ha originate: finché quella misura produce effetti, l’annotazione resta e continua a precludere la partecipazione.
Per le annotazioni non interdittive i termini sono più contenuti. Le annotazioni delle false dichiarazioni o della falsa documentazione (nelle gare, nei subappalti o per la qualificazione SOA) restano pubblicate fino a tre anni dalla data del provvedimento; le risoluzioni contrattuali, le esclusioni e le altre notizie sull’affidabilità hanno invece una durata non superiore a due anni dalla pubblicazione. È la regola di chiusura del sistema: in tutti gli altri casi, la pubblicità non può comunque eccedere i due anni.
Scaduto il termine, l’annotazione perde rilevanza ai fini della valutazione, ma non sparisce da sola: l’oscuramento viene disposto su formale istanza dell’operatore economico. Per questo tenere sotto controllo le scadenze e attivarsi per tempo — con l’istanza di oscuramento, di aggiornamento o di cancellazione — è parte integrante della gestione del rischio in gara.
6. Ricorso al TAR contro l’annotazione nel casellario
L’annotazione nel casellario informatico — così come il diniego di cancellazione — è un atto dell’ANAC impugnabile davanti al giudice amministrativo. Quando le ragioni difensive non passano in sede di contraddittorio, il ricorso al TAR è la via per ottenerne l’annullamento; e, quando l’annotazione rischia di pregiudicare gare in corso, se ne può chiedere anche la sospensione in via cautelare.
La giurisprudenza amministrativa più recente offre all’impresa argomenti solidi. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9474/2026 già citata, ha annullato un’annotazione proprio perché la stazione appaltante aveva risolto il contratto senza contestare gli addebiti all’impresa e l’ANAC aveva annotato ugualmente, senza verificare né motivare sull’integrità del contraddittorio. I giudici hanno ribadito un principio decisivo: il casellario «non è una mera bacheca», e l’ANAC deve fare da «filtro», annotando solo le notizie realmente utili e verificando che, dove la legge lo impone, il contraddittorio sia stato rispettato. Con un limite, da conoscere: non ogni irregolarità formale rileva — la violazione del contraddittorio deve avere «palese evidenza», tale da aver impedito del tutto all’impresa di interloquire.
7. Cosa fare se ricevi una comunicazione dall’ANAC
Se arriva una comunicazione di avvio del procedimento di annotazione, la cosa da non fare è ignorarla: il silenzio equivale a rinunciare al contraddittorio. I passi corretti sono:
- rispondere entro i 15 giorni, con deduzioni e documenti che ricostruiscono i fatti;
- valutare, in caso di esito sfavorevole, il ricorso al TAR o l’istanza di cancellazione;
- se il precedente è consolidato, impostare una strategia di self-cleaning — le misure di ravvedimento dell’art. 96 del Codice (risarcimenti, riorganizzazione aziendale, collaborazione con le autorità) — per riabilitarsi nelle gare future.
Lo Studio Legale Calzoni assiste imprese e operatori economici in materia di casellario e appalti in tutti i momenti che contano: nel precontenzioso con la stazione appaltante, prima che il fatto si consolidi in una segnalazione; nella gestione dei rapporti con l’ANAC, predisponendo le deduzioni e le istanze nel corso del procedimento di annotazione; e, se necessario, nel ricorso al TAR contro le annotazioni illegittime. Perché un’annotazione, gestita bene e per tempo, non deve chiudere le porte del mercato.
Domande frequenti
Che cos’è il casellario ANAC? È la banca dati gestita dall’ANAC (art. 222 del d.lgs. 36/2023) in cui vengono annotate le informazioni sugli operatori economici che possono precludere la partecipazione alle gare o influenzare il giudizio delle stazioni appaltanti sull’affidabilità dell’impresa.
Un’annotazione esclude automaticamente dalle gare? Solo le annotazioni interdittive comportano l’esclusione automatica. Le annotazioni non interdittive non escludono di per sé: la stazione appaltante deve valutarle caso per caso e motivare l’eventuale esclusione.
La stazione appaltante può segnalarmi all’ANAC senza avvisarmi? No. Prima di segnalare il fatto all’ANAC, la stazione appaltante deve instaurare un contraddittorio tempestivo e formale con l’impresa: il regolamento lo prevede a pena di irricevibilità della segnalazione.
Quanto dura un’annotazione nel casellario? Per le annotazioni non interdittive la pubblicità non può superare, di regola, i due anni. Per quelle interdittive la durata coincide con l’efficacia della misura interdittiva.
Si può cancellare un’annotazione? Sì: il regolamento (delibera ANAC 225/2025) prevede la cancellazione e l’aggiornamento delle annotazioni, ad esempio al venir meno del provvedimento che le ha generate o allo scadere del termine di durata. L’atto è inoltre impugnabile davanti al TAR.
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