Annotazioni ANAC nel casellario: cosa comportano e come difendersi

Annotazioni ANAC nel casellario: cosa comportano e come difendersi

Cosa sono le annotazioni ANAC nel casellario informatico, quando è possibile l'annotazione, come avviene e come difendersi: contraddittorio, procedimento davanti all'ANAC, ricorso al TAR con sospensiva e oscuramento.

In breve — Le annotazioni ANAC sono le registrazioni iscritte nel casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023), la banca dati che raccoglie le informazioni rilevanti sugli operatori economici che partecipano agli appalti pubblici. Non sono sanzioni: servono alle stazioni appaltanti per valutare l’affidabilità dell’impresa. Possono essere interdittive, e allora precludono la partecipazione alle gare, oppure non interdittive, e allora vanno valutate caso per caso. Prima dell’iscrizione è previsto un contraddittorio; dopo, l’annotazione si impugna davanti al TAR Lazio entro 60 giorni.

1. Cosa sono le annotazioni ANAC

Le annotazioni ANAC sono informazioni che possono rivelare la scarsa affidabilità di un’impresa nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il caso tipico è l’appalto eseguito male e risolto per grave inadempimento, ma vi rientrano anche le false dichiarazioni rese in gara e i provvedimenti interdittivi adottati da altre autorità.

Queste informazioni vengono iscritte nel casellario informatico dell’ANAC, a cui le stazioni appaltanti accedono per verificare l’affidabilità delle imprese che partecipano alle loro gare. Per un’impresa, quindi, un’annotazione è tutt’altro che un dettaglio burocratico: può pesare sulla valutazione in ogni gara successiva e, nei casi più gravi, arrivare a precluderle la partecipazione ad altre gare.

La norma · art. 222, comma 10, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)

«È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall'ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94. L'ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e f).»

Il casellario è previsto dall’art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e la sua gestione è disciplinata dal regolamento ANAC, oggi nella versione rivista con la delibera n. 225 del 14 maggio 2025 (che ha sostituito la precedente delibera 272/2023).

2. Quando è possibile l’annotazione: i fatti annotabili

Non ogni vicenda di gara può finire nel casellario: l’ANAC può annotare solo i fatti tassativamente previsti dal Codice e dal Regolamento (art. 8). A seconda dell’effetto che producono, si distinguono in due categorie:

Le annotazioni sono interdittive quando le informazioni riportate nel casellario ANAC precludono a un’impresa di contrattare nuovamente con la pubblica amministrazione e, di conseguenza, di partecipare alle gare. Comportano l’inserimento di un’annotazione interdittiva, ad esempio:

Le annotazioni sono non interdittive quando l’informazione non preclude di per sé la partecipazione, ma la stazione appaltante deve valutare se l’episodio annotato sia un indice di scarsa affidabilità dell’impresa; se lo ritiene tale, può escluderla con adeguata motivazione. Sono i gravi illeciti professionali dell’art. 98, comma 3, del Codice, e il caso di gran lunga più frequente — quello da cui nasce la maggior parte del contenzioso — è la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

La norma · art. 8, comma 2, lett. a), n. 2, del Regolamento ANAC sul casellario (delibera 225/2025)

«condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale»

Accanto alla risoluzione, sono annotabili come non interdittive le sanzioni dell’Antitrust o di altre autorità di settore rilevanti per l’appalto, il grave inadempimento verso i subappaltatori, la violazione del divieto di intestazione fiduciaria e l’omessa denuncia di concussione o estorsione subite. Non sono invece previste tra i fatti annotabili le semplici esclusioni disposte in altre gare: un’annotazione che le registrasse sarebbe fuori dal perimetro del Regolamento.

Tipo Che cosa contiene Effetto sulla gara
Interdittive False dichiarazioni nelle gare o per la qualificazione SOA (art. 94, c. 5, lett. e-f); provvedimenti interdittivi in materia di sicurezza sul lavoro o ex d.lgs. 231/2001; informative antimafia Esclusione automatica, per la durata della misura
Non interdittive Gravi illeciti professionali dell’art. 98, c. 3: risoluzione per grave inadempimento, sanzioni Antitrust, inadempimenti verso i subappaltatori Nessuna esclusione automatica: la stazione appaltante valuta caso per caso e motiva

3. Come avviene un’annotazione

Un’impresa non viene annotata di sorpresa: il Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico (adottato con delibera n. 272/2023 e oggi vigente nella versione modificata dalla delibera n. 225 del 14 maggio 2025, in attuazione dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023) costruisce un percorso in cui l’operatore ha più occasioni per far valere le proprie ragioni. Conoscerlo è il primo passo per difendersi.

L’annotazione ANAC nel casellario informatico avviene, nella maggior parte dei casi, su richiesta della stazione appaltante (o dell’ente concedente), che segnala il fatto all’Autorità. La segnalazione, però, è possibile solo se la stazione appaltante ha preventivamente instaurato un contraddittorio con l’operatore economico: il Regolamento, all’art. 9, comma 2, lo prevede a pena di irricevibilità della segnalazione. Se il contraddittorio manca, l’ANAC non può nemmeno prendere in considerazione la segnalazione e deve archiviarla.

La norma · art. 9, commi 1 e 2, del Regolamento ANAC sul casellario

«1. Fino alla completa digitalizzazione delle procedure, le stazioni appaltanti gli enti concedenti, ivi compresi i soggetti responsabili dei procedimenti di esclusione dalle gare ovvero di risoluzione contrattuale inviano all'Autorità le comunicazioni relative alle fattispecie di cui al punto 2 della lettera a) dell'articolo 8, compilando i modelli disponibili sul sito istituzionale e allegando idonea e completa documentazione, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento delle stesse, previa comunicazione al soggetto interessato.
2. Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli altri soggetti di cui al comma precedente assicurano la preventiva instaurazione di tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge, a pena di irricevibilità della segnalazione.»

Di recente il TAR Lazio (Sez. I Quater, sentenza n. 9474/2026) ha chiarito la portata di questa regola, distinguendo due piani che è bene non confondere. Una cosa è la semplice comunicazione con cui la stazione appaltante avvisa l’impresa che segnalerà il fatto all’Autorità: è un adempimento meramente informativo, la cui assenza costituisce una semplice irregolarità. Altra cosa è il contraddittorio “a monte”, quello che la legge impone nel procedimento da cui nasce la notizia: è questo a condizionare la ricevibilità della segnalazione.

4. Il procedimento davanti all’ANAC

La stazione appaltante ha 60 giorni — dalla conoscenza o dall’accertamento del fatto — per trasmettere la segnalazione all’ANAC (art. 9). Il dirigente dell’Autorità, entro 90 giorni dalla ricezione, ne valuta la completezza e decide se avviare il procedimento o archiviare la segnalazione (art. 10).

La comunicazione di avvio non è un semplice avviso: contiene il fatto segnalato, il testo esatto dell’annotazione che verrà inserita, la sezione del casellario e gli effetti dell’iscrizione, e invita l’impresa a presentare, entro 15 giorni, deduzioni scritte su fatti ed elementi sopravvenuti o non noti (art. 11). È la seconda occasione di difesa, e il suo obiettivo è preciso: ottenere l’archiviazione in una delle tre ipotesi previste dal Regolamento.

La norma · art. 14 del Regolamento ANAC sul casellario (Archiviazioni semplificate)

«1. Il dirigente provvede, dandone comunicazione al segnalante ed all'operatore economico, all'archiviazione nei seguenti casi:
a) irricevibilità ai sensi dell'art. 9, comma 2;
b) manifesta infondatezza della comunicazione;
c) inconferenza della comunicazione.»

Se l’impresa non risponde, il dirigente inserisce l’annotazione nella formulazione già anticipata nell’atto di avvio (art. 13, comma 1): il silenzio equivale ad accettarla. Se invece presenta deduzioni e non ci sono i presupposti per archiviare, l’annotazione viene iscritta con la sintetica citazione dei fatti nuovi portati dall’impresa (art. 13, comma 2). Il procedimento si chiude entro 180 giorni dall’avvio, e l’esito non è scontato: l’ANAC deve fare da filtro, valutando l’utilità della notizia, così da evitare che il casellario diventi un contenitore di informazioni prive di reale rilievo.

5. Ricorso al TAR contro l’annotazione nel casellario

L’annotazione è un atto dell’ANAC impugnabile davanti al giudice amministrativo, e lo stesso vale per il diniego di oscuramento. Il ricorso al TAR va notificato entro 60 giorni dalla comunicazione dell’annotazione, e la competenza è del TAR Lazio, sede di Roma, dove ha sede l’Autorità. I vizi che si fanno valere più spesso seguono da vicino le regole del Regolamento:

La giurisprudenza amministrativa più recente offre all’impresa argomenti solidi. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9474/2026 già citata, ha annullato un’annotazione proprio perché la stazione appaltante aveva risolto il contratto senza contestare gli addebiti all’impresa e l’ANAC aveva annotato ugualmente, senza verificare né motivare sull’integrità del contraddittorio. I giudici hanno ribadito un principio decisivo: il casellario «non è una mera bacheca», e l’ANAC deve fare da «filtro», annotando solo le notizie realmente utili e verificando che, dove la legge lo impone, il contraddittorio sia stato rispettato. Con un limite, da conoscere: non ogni irregolarità formale rileva — la violazione del contraddittorio deve avere «palese evidenza», tale da aver impedito del tutto all’impresa di interloquire.

Quando l’annotazione rischia di pregiudicare gare in corso, insieme al ricorso si chiede la sospensiva. E qui il Regolamento offre un effetto concreto e immediato, che è bene conoscere: se il giudice sospende l’annotazione, l’ANAC la rimuove dal casellario fino alla sentenza.

La norma · art. 24 del Regolamento ANAC sul casellario (Intervento provvedimenti giurisdizionali)

«1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell'Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamente l'annotazione nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione”, fino alla decisione di merito.
2. Qualora la misura cautelare del giudice amministrativo non sia confermata in sede di merito, il dirigente ripristina l'annotazione nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione” del Casellario informatico nell'originaria formulazione. È rimessa al dirigente la valutazione dei casi in cui il ripristino dell'annotazione risulti, tuttavia, contrario ai consolidati principi di proporzionalità e ragionevolezza tipici dell'azione amministrativa.»

6. Quanto dura un’annotazione e come si ottiene l’oscuramento

Le informazioni restano stabilmente nella banca dati dell’ANAC, ma la loro pubblicità — cioè il periodo in cui le stazioni appaltanti le vedono e ne tengono conto — ha una durata massima che il Regolamento fissa in base al fatto annotato (art. 23):

Fatto annotato Durata massima della pubblicità
Risoluzione per grave inadempimento, sanzioni Antitrust 3 anni dalla data del provvedimento
Grave inadempimento verso i subappaltatori 3 anni dal provvedimento giurisdizionale, anche non definitivo
Provvedimenti interdittivi in materia di sicurezza sul lavoro 3 anni dalla commissione del fatto
False dichiarazioni (provvedimenti interdittivi dell’ANAC) e misure interdittive ex d.lgs. 231/2001 2 anni dalla pubblicazione
Informative antimafia Per tutta la durata della misura
Tutti gli altri casi 2 anni dalla data del provvedimento

Scaduto il termine, l’annotazione non sparisce da sola: l’oscuramento va chiesto con formale istanza dell’operatore economico (art. 23, comma 10). E in due casi si può ottenere anche prima della scadenza — un’opportunità che molte imprese ignorano.

La norma · art. 23, comma 11, del Regolamento ANAC sul casellario

«Il dirigente, su istanza motivata dell'operatore economico, seguendo l'ordine cronologico di acquisizione delle istanze, può disporre l'oscuramento dell'annotazione prima del decorso del termine di durata della pubblicità dell'annotazione, qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della comunicazione del provvedimento dell'Autorità ovvero a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali.»

Il secondo caso merita attenzione: quando l’annotazione nasce da una risoluzione contrattuale, un accordo transattivo con la stazione appaltante apre la strada all’oscuramento anticipato. Chiudere bene il contenzioso sull’esecuzione può quindi valere, in concreto, la rimozione dell’annotazione.

7. Come verificare le annotazioni ANAC

Un’impresa può consultare le annotazioni che la riguardano: il Regolamento ANAC lo prevede espressamente, stabilendo che il livello riservato del casellario è accessibile anche agli operatori economici «limitatamente alla propria posizione» (art. 8, comma 1). Il servizio si chiama «Annotazioni riservate» ed è lo stesso che le stazioni appaltanti usano per verificare i requisiti di ordine generale degli operatori economici. L’accesso non è libero: passa dalla registrazione ai servizi ANAC e dalla profilazione dell’utente.

In concreto, i passaggi sono tre: registrarsi ai servizi dell’Autorità nell’area di registrazione e profilazione utenti; richiedere il profilo corretto — «Amministratore OE» per l’operatore economico che vuole vedere la propria posizione, «Consultazione Casellario Imprese» per le stazioni appaltanti e per le SOA; una volta abilitate le credenziali, accedere al portale delle annotazioni dell’Autorità. È una verifica che conviene fare periodicamente, e non solo quando si sta per partecipare a una gara: scoprire un’annotazione mentre la domanda è già stata presentata lascia pochissimo margine di manovra.

8. Cosa fare se ricevi una comunicazione dall’ANAC

Se arriva una comunicazione di avvio del procedimento di annotazione, la cosa da non fare è ignorarla: il silenzio equivale a rinunciare al contraddittorio. I passi corretti sono:

  1. rispondere entro i 15 giorni, con deduzioni e documenti che ricostruiscono i fatti: senza risposta, l’annotazione viene inserita nel testo anticipato dall’ANAC (art. 13);
  2. valutare, in caso di esito sfavorevole, il ricorso al TAR entro 60 giorni, con eventuale sospensiva, o l’istanza di oscuramento anticipato;
  3. se il precedente è consolidato, impostare una strategia di self-cleaning — le misure di ravvedimento dell’art. 96 del Codice (risarcimenti, riorganizzazione aziendale, collaborazione con le autorità) — per riabilitarsi nelle gare future.

Lo Studio Legale Calzoni assiste imprese e operatori economici in materia di casellario e appalti in tutti i momenti che contano: nel precontenzioso con la stazione appaltante, prima che il fatto si consolidi in una segnalazione; nella gestione dei rapporti con l’ANAC, predisponendo le deduzioni e le istanze nel corso del procedimento di annotazione; e, se necessario, nel ricorso al TAR contro le annotazioni illegittime. Perché un’annotazione, gestita bene e per tempo, non deve chiudere le porte del mercato.

Domande frequenti

Cosa sono le annotazioni ANAC? Sono le registrazioni iscritte dall’ANAC nel casellario informatico (art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023) e riguardano fatti e provvedimenti rilevanti per valutare l’affidabilità di un operatore economico negli appalti pubblici. Non sono sanzioni, ma possono precludere la partecipazione alle gare quando hanno natura interdittiva.

Cosa significa essere annotato nel casellario ANAC? Dipende dal tipo di annotazione. Se è interdittiva, l’impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione per tutta la durata dell’iscrizione o della misura. Se è non interdittiva, non c’è alcuna esclusione automatica: la stazione appaltante deve valutare l’episodio caso per caso e motivare l’eventuale esclusione.

Come verificare le annotazioni ANAC? Attraverso il servizio «Annotazioni riservate» dell’Autorità. L’operatore economico deve registrarsi ai servizi ANAC e richiedere il profilo «Amministratore OE» per consultare la propria posizione; le stazioni appaltanti e le SOA usano invece il profilo «Consultazione Casellario Imprese». L’accesso avviene con le credenziali abilitate dall’Autorità.

Cosa sono le annotazioni riservate ANAC? È il nome del servizio telematico con cui si consultano le annotazioni del casellario. «Riservate» non significa che siano segrete o di serie diversa: indica che l’accesso è riservato a soggetti profilati — stazioni appaltanti, SOA e lo stesso operatore economico per la propria posizione.

Che cos’è il casellario ANAC? È la banca dati gestita dall’ANAC (art. 222 del d.lgs. 36/2023) in cui vengono annotate le informazioni sugli operatori economici che possono precludere la partecipazione alle gare o influenzare il giudizio delle stazioni appaltanti sull’affidabilità dell’impresa.

Un’annotazione esclude automaticamente dalle gare? Solo le annotazioni interdittive comportano l’esclusione automatica. Le annotazioni non interdittive non escludono di per sé: la stazione appaltante deve valutarle caso per caso e motivare l’eventuale esclusione.

La stazione appaltante può segnalarmi all’ANAC senza avvisarmi? No. Prima di segnalare il fatto all’ANAC, la stazione appaltante deve instaurare un contraddittorio tempestivo e formale con l’impresa: il regolamento lo prevede a pena di irricevibilità della segnalazione.

Quanto dura un’annotazione nel casellario? Dipende dal fatto annotato (art. 23 del Regolamento ANAC). Le risoluzioni per grave inadempimento restano visibili fino a tre anni dal provvedimento; i provvedimenti interdittivi dell’ANAC per false dichiarazioni due anni dalla pubblicazione; le informative antimafia per tutta la durata della misura. Scaduto il termine, l’oscuramento va chiesto con istanza.

Si può cancellare un’annotazione? Si può ottenerne l’oscuramento: alla scadenza del periodo di pubblicità, con istanza dell’operatore economico, oppure anche prima, con istanza motivata, se il provvedimento è stato annullato o revocato o se, in caso di risoluzione del contratto, è stato stipulato un accordo transattivo (art. 23, commi 10 e 11, del Regolamento). L’annotazione è inoltre impugnabile davanti al TAR.

Entro quanto tempo si impugna un’annotazione ANAC? Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’annotazione, con ricorso al TAR Lazio, sede di Roma. Se insieme al ricorso si ottiene la sospensiva, l’ANAC rimuove temporaneamente l’annotazione dal casellario fino alla sentenza (art. 24 del Regolamento).

Cosa succede se non rispondo alla comunicazione di avvio del procedimento ANAC? L’annotazione viene inserita nel casellario nella formulazione già anticipata nell’atto di avvio (art. 13, comma 1, del Regolamento). Le deduzioni vanno presentate entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione: è l’ultima occasione per ottenere l’archiviazione prima del ricorso al TAR.

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