Criteri ambientali minimi (CAM): quando sono obbligatori negli appalti

Cosa sono i criteri ambientali minimi (CAM), quando sono obbligatori negli appalti (art. 57 d.lgs. 36/2023), cosa contengono, come si dimostra la conformità e cosa si rischia: l'esclusione dell'impresa e l'annullamento della gara.
In breve — I criteri ambientali minimi (CAM) sono i requisiti di sostenibilità che le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi per rendere “verdi” gli appalti pubblici (art. 57 del d.lgs. 36/2023). Non sono facoltativi: quando esiste un decreto CAM per il tipo di prestazione, la stazione appaltante deve inserire nel bando almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali del decreto, per appalti di qualunque importo, senza margini di deroga. Le conseguenze del mancato rispetto sono pesanti su entrambi i fronti: l’impresa che non li rispetta rischia l’esclusione, la stazione appaltante che li omette rischia l’annullamento dell’intera gara.
1. Cosa sono i criteri ambientali minimi
I criteri ambientali minimi — in sigla CAM — sono i requisiti ambientali definiti, settore per settore, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Servono a orientare gli acquisti della pubblica amministrazione verso soluzioni a minore impatto ambientale: è il cuore del cosiddetto green public procurement (GPP), la politica che usa la leva della spesa pubblica per obiettivi di sostenibilità. In pratica, i CAM traducono quell’obiettivo in requisiti concreti che finiscono nei bandi: materiali, prestazioni energetiche, gestione dei rifiuti, condizioni di esecuzione.
La norma · Art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali […] attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Quando sono obbligatori i CAM
È la domanda che conta di più, e la risposta è netta: i CAM sono obbligatori. Quando la prestazione da affidare rientra nell’ambito di applicazione di un decreto CAM vigente, la stazione appaltante non ha discrezionalità: deve inserire nella documentazione di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali del decreto, senza esenzioni e senza possibilità di modularle.
Due precisazioni importanti. La prima: l’obbligo vale per gli appalti di qualunque importo — non c’è una soglia sotto la quale i CAM non si applicano. La seconda: non basta un richiamo generico ai decreti CAM. La giurisprudenza è ferma nel ritenere illegittima la lex specialis che si limita a rinviare “ai CAM di riferimento” senza declinare puntualmente le specifiche tecniche e le clausole applicabili alla prestazione.
3. Cosa contengono (e i CAM vigenti)
Ogni decreto CAM è organizzato su più livelli. Ci sono le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, che sono la parte obbligatoria; e ci sono i criteri premianti, che la stazione appaltante utilizza per attribuire punteggio nell’offerta economicamente più vantaggiosa, premiando le soluzioni più virtuose (i criteri premianti vanno considerati ai fini della valutazione dell’offerta ai sensi dell’art. 108).
I decreti CAM sono adottati e aggiornati periodicamente dal MASE per singole categorie. Proprio perché vengono rivisti nel tempo, è essenziale verificare quale decreto CAM è vigente al momento della gara per quella specifica categoria.
I CAM vigenti · principali categorie
Lavori e servizi tecnici: edilizia; infrastrutture stradali; illuminazione pubblica; servizi energetici per gli edifici; verde pubblico; arredo urbano.
Servizi: ristorazione collettiva; ristoro e distributori automatici; pulizie e sanificazione; gestione dei rifiuti urbani e spazzamento; lavaggio e noleggio tessili; eventi culturali.
Forniture: carta; arredi per interni; prodotti tessili; calzature da lavoro; dispositivi elettronici (computer, monitor, stampanti, cartucce); veicoli; ausili per l'incontinenza.
L'elenco completo e aggiornato dei decreti è pubblicato sul sito del MASE.
4. Come si dimostra il rispetto dei CAM
Il rispetto dei CAM va provato, non affermato. La conformità può essere attestata da organismi terzi accreditati che eseguono test e rilasciano certificazioni — come il marchio Ecolabel UE, la registrazione EMAS, la certificazione ISO 14001 o le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) — oppure, per i lavori, dal progettista attraverso una relazione CAM che documenti il rispetto dei criteri.
Attenzione al momento della verifica: quando una specifica ambientale è usata come criterio premiante, la sua verifica avviene già in sede di gara; quando è un elemento essenziale dell’offerta, l’operatore deve assumere l’impegno a rispettarla e la verifica può essere demandata anche alla fase di esecuzione del contratto. È un punto su cui la giurisprudenza recente non è del tutto uniforme, ed è bene chiarirlo nella documentazione di gara.
5. Cosa si rischia: esclusione e annullamento della gara
Qui i CAM smettono di essere un tema “ambientale” e diventano un tema di contenzioso, su entrambi i lati del rapporto.
Per l’impresa. Non basta dichiarare di accettare i CAM: l’offerta deve articolare e documentare in concreto come li rispetta. La giurisprudenza è netta — la mera dichiarazione di accettazione, o la mancata produzione della documentazione tecnica richiesta, integra una causa di esclusione, di regola non sanabile con il soccorso istruttorio, perché incide sul contenuto essenziale dell’offerta tecnica. Il confine: carenze circoscritte relative ai soli criteri premianti non sempre comportano l’esclusione, mentre la mancata dimostrazione di una specifica essenziale sì. È un rischio concreto, che può costare la gara anche a un’offerta per il resto competitiva.
Per la stazione appaltante. Il rovescio della medaglia è ancora più grave. Il mancato inserimento dei CAM nella lex specialis, dove dovuto — o il loro richiamo puramente generico — determina l’annullamento dell’intera procedura di gara e dell’eventuale aggiudicazione. Significa che un concorrente pretermesso può impugnare il bando o l’aggiudicazione davanti al TAR proprio facendo leva sull’omissione dei criteri ambientali, travolgendo la gara. Per questo la corretta declinazione dei CAM non è un adempimento formale, ma un presidio di legittimità della procedura.
Un punto processuale decisivo, ribadito di recente: quando i CAM sono del tutto omessi — o soltanto richiamati genericamente — il bando è immediatamente lesivo e va impugnato subito, entro il termine dalla sua pubblicazione, senza attendere l’esito della gara. L’impugnazione tardiva è inammissibile: chi vuole far valere l’omissione deve muoversi presto.
Giurisprudenza · Consiglio di Stato 2025-2026
L'assenza dei criteri ambientali minimi nella lex specialis rende illegittima la gara e ne determina l'annullamento (Cons. Stato n. 7898/2025). La totale omissione dei CAM, o il mero rinvio al decreto, incide sulla possibilità di formulare un'offerta consapevole: per questo il bando è immediatamente lesivo e va impugnato senza attendere l'aggiudicazione (Cons. Stato n. 919/2026).
6. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni
I CAM sono uno di quei terreni in cui un dettaglio tecnico diventa un motivo di ricorso. Lo Studio Legale Calzoni assiste imprese e stazioni appaltanti negli appalti pubblici: affianchiamo gli operatori economici nella corretta dimostrazione della conformità e, in caso di esclusione per profili legati ai CAM, nell’impugnazione davanti al TAR; e assistiamo le stazioni appaltanti nella corretta declinazione dei criteri ambientali nei documenti di gara, per non esporre la procedura al rischio di annullamento. Ricordiamo, del resto, che lo stesso art. 57 disciplina anche la clausola sociale: sostenibilità ambientale e sociale viaggiano insieme.
Domande frequenti
Cosa sono i criteri ambientali minimi (CAM)? Sono i requisiti ambientali definiti con decreto del Ministero dell’Ambiente (MASE), settore per settore, che le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi per rendere sostenibili gli appalti pubblici (art. 57 del d.lgs. 36/2023). Attuano la politica del green public procurement.
Quando sono obbligatori i CAM? Quando la prestazione da affidare rientra nell’ambito di un decreto CAM vigente, l’inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali è obbligatorio, per gli appalti di qualunque importo e senza possibilità di deroga.
Chi certifica il rispetto dei CAM? La conformità può essere attestata da organismi terzi accreditati con certificazioni ambientali (Ecolabel UE, EMAS, ISO 14001, EPD) oppure, per i lavori, dal progettista con una relazione tecnica dedicata (relazione CAM).
Cosa rischia l’impresa che non rispetta i CAM? Può essere esclusa dalla gara, sia per un’offerta non conforme alle specifiche tecniche ambientali, sia per la mancanza della documentazione richiesta a dimostrarne il rispetto.
Cosa rischia la stazione appaltante che non inserisce i CAM? Il mancato inserimento dei CAM, o il loro richiamo puramente generico, comporta l’annullamento dell’intera procedura di gara e dell’eventuale aggiudicazione, su ricorso di un concorrente interessato.
Se la stazione appaltante non indica i CAM, la gara è valida? No. L’omissione dei criteri ambientali minimi nella lex specialis, dove dovuti, rende illegittima la gara e ne comporta l’annullamento (Cons. Stato n. 7898/2025). Il bando va però impugnato subito, entro il termine dalla pubblicazione, perché immediatamente lesivo: l’impugnazione tardiva è inammissibile.
Basta dichiarare di accettare i CAM per non essere esclusi? No. L’offerta deve articolare e documentare in concreto come rispetta i criteri ambientali minimi. La mera dichiarazione di accettazione, o la mancanza della documentazione tecnica richiesta, può integrare una causa di esclusione non sanabile con il soccorso istruttorio, perché incide sul contenuto essenziale dell’offerta.
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