Denuncia e detenzione delle armi (art. 38 TULPS): armi ereditate, limiti e omessa denuncia

Denuncia e detenzione delle armi (art. 38 TULPS): armi ereditate, limiti e omessa denuncia

Chi detiene armi deve denunciarle entro 72 ore: cosa prevede l'art. 38 TULPS, quando serve il nulla osta del Questore, quante armi si possono tenere, cosa fare con le armi ereditate e cosa comporta l'omessa denuncia.

In breve — La denuncia di detenzione delle armi è l’obbligo, previsto dall’art. 38 TULPS, di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza entro 72 ore di avere a disposizione armi, munizioni o esplosivi. Vale anche per chi le eredita, e va ripetuta se si spostano in un altro luogo. Per acquistarle serve il porto d’armi o il nulla osta del Questore. Chi non denuncia commette una contravvenzione e rischia il divieto di detenzione del Prefetto.

1. Chi detiene armi deve denunciarle entro 72 ore

L’obbligo riguarda chiunque abbia la materiale disponibilità di armi, parti di armi, munizioni o esplosivi, per qualunque motivo: acquisto, regalo, eredità, prestito. La denuncia si fa all’ufficio di polizia del luogo o, se manca, ai Carabinieri, anche via PEC alla Questura.

La norma · art. 38, primo comma, del TULPS

«Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.»

La denuncia va ripresentata ogni volta che le armi vengono spostate in un luogo diverso da quello indicato, e il luogo di custodia deve offrire adeguate garanzie di sicurezza (art. 38, ultimo comma, del TULPS). Chi detiene armi senza avere una licenza di porto deve inoltre presentare ogni cinque anni un certificato medico; se non lo fa, il Prefetto può vietarne la detenzione.

2. Per acquistarle serve il porto d’armi o il nulla osta del Questore

Le armi si possono vendere o cedere solo a chi ha un porto d’armi o un nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore (art. 35 TULPS). Il nulla osta vale un mese, non si rilascia ai minori e richiede un certificato medico che escluda malattie mentali, uso di stupefacenti o abuso di alcol.

Chi ottiene il nulla osta, o comunque la disponibilità di un’arma, deve comunicarlo ai conviventi maggiorenni, compreso il convivente di fatto, indicati al momento della domanda. La violazione è punita con una sanzione da 2.000 a 10.000 euro e può costare la revoca del nulla osta o della licenza (art. 35, comma 10, TULPS).

3. Quante armi si possono tenere in casa

Senza una licenza di collezione si possono detenere tre armi comuni da sparo e dodici armi di uso sportivo (art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110). Per le armi da caccia il limite non c’è più: è stato soppresso dalla legge sulla caccia (art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157).

Oltre questi numeri serve la licenza di collezione del Questore. Le armi antiche, cioè quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890, non si contano ai fini del limite.

4. Armi ereditate: denunciarle, cederle o consegnarle

Chi eredita armi deve denunciarne la detenzione entro 72 ore da quando ne ha la disponibilità materiale, come qualunque altro detentore. Le Questure chiedono di norma la denuncia di detenzione del defunto, se si trova, e la documentazione del decesso.

Se l’erede non vuole tenerle, o non ha i requisiti, le strade sono due: cederle a chi è munito di porto d’armi o di nulla osta, che dovrà a sua volta denunciarle, oppure consegnarle alla Questura per la rottamazione. Quando le armi sono molte o di valore conviene decidere presto, prima che scadano i termini e che la detenzione diventi irregolare.

5. L’omessa denuncia è un reato e può costare il divieto di detenzione

Chi detiene armi o munizioni senza averle denunciate commette la contravvenzione di detenzione abusiva di armi (art. 697 del codice penale), punita con l’arresto o con l’ammenda. È punito anche chi, sapendo che nella casa in cui abita ci sono armi non denunciate, non lo segnala.

Le conseguenze più pesanti, però, sono spesso amministrative: una denuncia omessa o tardiva è tra i fatti che il Prefetto può valutare per disporre il divieto di detenzione armi, e il Questore per negare o revocare la licenza. La valutazione è autonoma dal processo penale e non richiede una condanna.

Armi non denunciate o ereditate?

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6. Come ti assiste lo Studio

L’Avv. Roberto Calzoni, specialista in diritto amministrativo, assiste in tutta Italia chi deve regolarizzare la detenzione di armi o si vede contestare un’omessa denuncia. Una sintesi del servizio è nella pagina dedicata all’avvocato per armi e porto d’armi.

Per gli eredi verifichiamo la situazione delle armi e i passaggi da fare nei tempi. Se arrivano la contestazione, il ritiro o il divieto prepariamo le memorie per il Prefetto o il Questore e valutiamo il ricorso, coordinandoci con il difensore nel procedimento penale.

Domande frequenti

Entro quanto si devono denunciare le armi? Entro 72 ore da quando se ne ha la disponibilità materiale, all’ufficio di polizia del luogo o ai Carabinieri, anche via PEC alla Questura. La denuncia va ripetuta se le armi vengono spostate in un altro luogo.

Ho ereditato delle armi: cosa devo fare? Denunciarle entro 72 ore da quando ne hai la disponibilità. Se non vuoi tenerle, o non hai i requisiti, puoi cederle a chi ha un porto d’armi o un nulla osta, oppure consegnarle alla Questura per la rottamazione.

Quante armi si possono tenere senza licenza di collezione? Tre armi comuni da sparo e dodici armi di uso sportivo. Per le armi da caccia non c’è limite.

Chi non ha il porto d’armi può tenere armi in casa? Sì, se le ha denunciate e le custodisce correttamente. Deve però presentare ogni cinque anni un certificato medico; se non lo fa, il Prefetto può vietarne la detenzione.

Cosa si rischia per l’omessa denuncia delle armi? Una contravvenzione punita con l’arresto o con l’ammenda (art. 697 c.p.) e, sul piano amministrativo, il divieto di detenzione delle armi o il diniego della licenza.

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