Ritiro cautelativo e sequestro delle armi: cosa fare e come riaverle

Ritiro cautelativo e sequestro delle armi: cosa fare e come riaverle

Che differenza c'è tra ritiro cautelativo e sequestro delle armi, cosa fare nei giorni successivi al ritiro, come decide il Prefetto e come si chiede la restituzione delle armi sequestrate: istanza al pubblico ministero, riesame, opposizione e confisca.

In breve — Il ritiro cautelativo delle armi è la misura urgente con cui Carabinieri o Polizia prelevano armi e munizioni a chi ritengono capace di abusarne, informando subito il Prefetto (art. 39, secondo comma, TULPS). È provvisorio: il Prefetto decide poi se vietare la detenzione o restituire le armi, e nel frattempo l’interessato può far valere le sue ragioni. Il sequestro penale è un’altra cosa: lo dispone l’autorità giudiziaria in un procedimento penale, e la restituzione si chiede al pubblico ministero o al giudice.

1. Il ritiro cautelativo è una misura d’urgenza: poi decide il Prefetto

Il ritiro cautelativo delle armi, che la legge chiama «ritiro cautelare», lo eseguono gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, cioè in pratica i Carabinieri o la Polizia, quando ritengono che lasciare le armi a una persona sia un rischio immediato. Succede di solito durante o subito dopo un intervento: una lite in famiglia o tra vicini, una denuncia per minacce, un episodio di violenza domestica. Gli agenti non aspettano un provvedimento: ritirano le armi e informano subito il Prefetto (art. 39, secondo comma, del TULPS).

La norma · art. 39, secondo comma, del TULPS

«Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto.»

Vengono prelevate le armi, le munizioni e le materie esplodenti denunciate, e spesso anche la licenza di porto d’armi. Di tutto si redige un verbale di ritiro: va conservato e letto con attenzione, perché indica che cosa è stato preso e per quale motivo, ed è il primo documento su cui si imposta la difesa.

Il ritiro non è la decisione finale. È una misura provvisoria: sulla sorte delle armi decide poi il Prefetto, che può vietarne la detenzione oppure restituirle.

2. Al ritiro possono seguire il divieto o la revoca del porto: è ora che ci si difende

Al ritiro possono seguire due provvedimenti: il Prefetto valuta se vietare la detenzione delle armi (art. 39 TULPS) e il Questore se revocare il porto d’armi (art. 43 TULPS; per il porto di pistola decide il Prefetto). Per questo le settimane dopo il ritiro sono decisive: si può ancora incidere su decisioni non ancora prese, invece di doverle impugnare dopo. La legge consente all’amministrazione di adottare misure cautelari anche prima di comunicare l’avvio del procedimento (art. 7, comma 2, della legge 241/1990), ma l’interessato conserva il diritto di partecipare ai procedimenti che portano al divieto e alla revoca.

La norma · art. 10, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

«I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.»

In concreto, nelle settimane successive al ritiro conviene:

Muoversi presto conta anche per un’altra ragione. Una volta adottati il divieto o la revoca, partono i termini per il ricorso e, con il divieto, i 150 giorni per cedere le armi: a quel punto la partita si sposta dal convincere l’amministrazione al contestarne la decisione.

3. Dopo il ritiro il Prefetto decide: divieto di detenzione o restituzione

Se ritiene fondato il rischio, il Prefetto adotta il divieto di detenzione armi dell’art. 39 TULPS. Da quel momento le armi ritirate non tornano, e l’interessato ha 150 giorni per cederle a terzi, pena la confisca; contro il decreto si propone ricorso gerarchico entro 30 giorni o ricorso al TAR entro 60. Negli stessi giorni il Questore procede spesso alla revoca del porto d’armi, che va impugnata separatamente.

Se invece il Prefetto non ravvisa i presupposti, armi e licenza vanno restituite. L’art. 39 non fissa un termine per questa decisione: se passano mesi senza un provvedimento, conviene presentare un’istanza formale di restituzione e, se l’amministrazione resta inerte, valutare il ricorso al TAR contro il silenzio (art. 117 c.p.a.).

4. Se il verbale parla di sequestro, la strada è quella penale

Se il verbale parla di sequestro, la strada è un’altra. Il sequestro delle armi è un atto del procedimento penale, disposto dall’autorità giudiziaria per un’indagine o per impedire che un reato prosegua, mentre il ritiro cautelativo è una misura di pubblica sicurezza. Nel linguaggio comune si parla di «sequestro cautelativo» per l’uno e per l’altro, ma chi decide e a chi si chiede la restituzione cambiano del tutto.

Ritiro cautelativo Sequestro penale
Chi lo dispone ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, in caso di urgenza l’autorità giudiziaria (pubblico ministero o giudice), anche tramite la polizia giudiziaria
Perché rischio che la persona abusi delle armi prova di un reato, oppure pericolo che le armi aggravino il reato o ne agevolino altri
Norma art. 39, secondo comma, TULPS artt. 253 e 321 c.p.p.
Chi decide dopo il Prefetto: divieto di detenzione o restituzione il pubblico ministero o il giudice: restituzione, mantenimento o confisca
Come si reagisce memorie al Prefetto, poi ricorso contro l’eventuale divieto istanza di restituzione, riesame entro 10 giorni

Il sequestro può essere probatorio, sul corpo del reato e sulle cose necessarie ad accertare i fatti, come l’arma usata per minacciare (art. 253 c.p.p.), oppure preventivo, disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero quando la libera disponibilità delle armi può aggravare il reato o agevolarne altri (art. 321 c.p.p.). Le armi del primo tipo vanno restituite quando non servono più alla prova; quelle del secondo restano vincolate finché dura il pericolo. Diverso ancora è il sequestro amministrativo, previsto per le violazioni punite con sanzione amministrativa (art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Spesso i due piani si sovrappongono: dopo una denuncia per minacce i Carabinieri ritirano le armi in via cautelare e il pubblico ministero ne dispone il sequestro. La difesa va allora condotta su entrambi i fronti, perché la chiusura dell’uno non chiude l’altro.

5. Come riavere le armi sequestrate: restituzione, riesame e opposizione

Quando il sequestro non è più necessario, le armi vanno restituite a chi ne ha diritto, anche prima della sentenza.

La norma · art. 262, commi 1 e 4, del codice di procedura penale

«1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. […]
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.»

Durante le indagini la restituzione si chiede con un’istanza al pubblico ministero, che decide con decreto motivato. Se la respinge, si può proporre opposizione al giudice, che decide in camera di consiglio.

La norma · art. 263, commi 4 e 5, del codice di procedura penale

«4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.»

Contro il decreto di sequestro, probatorio o preventivo, si può inoltre chiedere il riesame al tribunale, anche nel merito, entro dieci giorni dall’esecuzione o da quando se ne è avuta conoscenza (artt. 257, 322 e 324 c.p.p.). Il riesame non sospende il sequestro, ma è la via più rapida per contestarlo quando manca fin dall’inizio un collegamento reale tra le armi e il reato.

Dopo la sentenza definitiva le armi sono restituite, salvo che sia disposta la confisca. Per i reati concernenti le armi la confisca è obbligatoria, perché la legge estende a tutti questi reati la regola dell’art. 240, secondo comma, del codice penale (art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152); le armi comuni confiscate sono destinate, di regola, alla distruzione.

6. Il dissequestro non basta se c’è anche un divieto del Prefetto

Il dissequestro chiude il fronte penale, non quello amministrativo. Se nel frattempo il Prefetto ha vietato la detenzione, le armi dissequestrate non possono tornare all’interessato, perché detenerle violerebbe il divieto. Allo stesso modo, l’archiviazione o l’assoluzione non fanno venire meno da sole il divieto di detenzione né la revoca del porto d’armi.

Per questo, quando armi e licenza sono colpite da più provvedimenti, la strategia va costruita insieme. L’esito favorevole in sede penale è l’argomento più forte per chiedere al Prefetto e al Questore di rivedere le loro decisioni, ma va speso con un’istanza specifica e nei tempi giusti.

7. Come ti assiste lo Studio

L’Avv. Roberto Calzoni, specialista in diritto amministrativo, segue in tutta Italia il fronte amministrativo del ritiro delle armi e si coordina con il difensore che assiste la persona nel procedimento penale. Una sintesi del servizio è nella pagina dedicata all’avvocato per porto d’armi, armi e caccia.

Subito dopo il ritiro chiediamo l’accesso agli atti e prepariamo la memoria per la Prefettura, con i documenti che possono evitare il divieto.

Se arriva il divieto o la revoca del porto d’armi valutiamo il ricorso gerarchico o al TAR, con l’eventuale sospensiva, e gestiamo i 150 giorni per non perdere le armi.

Quando il procedimento penale si chiude presentiamo l’istanza di restituzione di armi e licenza e, se l’amministrazione la respinge o resta inerte, il ricorso.

Domande frequenti

Dopo quanto tempo vengono restituite le armi ritirate? L’art. 39 TULPS non fissa un termine: le armi restano ritirate finché il Prefetto non decide se vietare la detenzione. Se passano mesi senza una decisione, conviene presentare un’istanza formale di restituzione e, in caso di silenzio, valutare il ricorso al TAR.

Il ritiro cautelare delle armi si può impugnare? Il ritiro è una misura provvisoria: di regola la difesa si concentra sulla fase successiva, con le memorie al Prefetto e poi con il ricorso contro l’eventuale divieto. Un ricorso contro il solo ritiro si valuta in casi particolari, per esempio quando si protrae senza che il Prefetto decida.

Che differenza c’è tra ritiro cautelativo e sequestro delle armi? Il ritiro cautelativo è una misura di pubblica sicurezza adottata dalle forze dell’ordine per prevenire un abuso, e sulla sorte delle armi decide poi il Prefetto. Il sequestro è un atto del procedimento penale disposto dall’autorità giudiziaria, e la restituzione si chiede al pubblico ministero o al giudice.

Come si chiede il dissequestro delle armi? Durante le indagini si presenta un’istanza di restituzione al pubblico ministero; contro il rigetto si propone opposizione al giudice (art. 263 c.p.p.). Contro il decreto di sequestro si può anche chiedere il riesame al tribunale entro dieci giorni dall’esecuzione.

Le armi sequestrate vengono distrutte? Solo se ne è disposta la confisca. Per i reati concernenti le armi la confisca è obbligatoria, e le armi comuni confiscate sono destinate di regola alla distruzione. Se il procedimento si chiude senza confisca, le armi sono restituite a chi ne ha diritto, salvo che nel frattempo il Prefetto ne abbia vietato la detenzione.

Cosa c’è scritto nel verbale di ritiro cautelare delle armi? Il verbale indica chi ha eseguito il ritiro, le armi, le munizioni e le licenze prelevate e il motivo dell’intervento. Va conservato, perché è il primo documento su cui si imposta la difesa; la relazione inviata alla Prefettura si ottiene con l’accesso agli atti.

I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un avvocato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza, oppure fissare un appuntamento. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.