Recesso dal contratto di appalto pubblico: il decimo e la differenza con la risoluzione

Recesso dal contratto di appalto pubblico: il decimo e la differenza con la risoluzione

Il recesso dal contratto di appalto pubblico (art. 123 d.lgs. 36/2023): quando la stazione appaltante può recedere, il decimo delle opere non eseguite, la differenza con la risoluzione e i casi in cui recede l'appaltatore.

In breve — Nell’appalto pubblico la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, senza dover addurre un inadempimento dell’impresa (art. 123 del d.lgs. 36/2023). È un recesso “ad nutum”, ma non gratuito: l’amministrazione deve tenere indenne l’appaltatore pagando i lavori (o servizi/forniture) eseguiti, il valore dei materiali utili e — soprattutto — il decimo dell’importo delle opere non eseguite, con un preavviso scritto di almeno 20 giorni. È qui la differenza con la risoluzione: il recesso è una libera scelta dell’amministrazione (non presuppone una colpa dell’impresa) e per questo è accompagnato da un indennizzo.

1. Cos’è il recesso nel contratto di appalto pubblico

Il recesso è lo strumento con cui la stazione appaltante scioglie unilateralmente il contratto di appalto, indipendentemente da qualsiasi inadempimento dell’impresa. A differenza della risoluzione — che è la reazione a una “patologia” del rapporto (il grave inadempimento dell’appaltatore) — il recesso è una libera scelta dell’amministrazione: può derivare da un mutamento delle esigenze pubbliche, dal venir meno dell’interesse all’opera, da ragioni di bilancio o organizzative.

Proprio perché prescinde da una colpa dell’impresa, il recesso non può essere gratuito: la legge lo bilancia con un indennizzo a favore dell’appaltatore. È il classico “recesso ad nutum” (letteralmente “a un cenno”), ammesso ma a un prezzo preciso.

2. Recesso o risoluzione? La differenza che conta

È la distinzione da tenere ferma, perché cambia tutto — presupposti, procedura e conseguenze economiche:

In sintesi: nella risoluzione l’impresa perde (e paga); nel recesso l’impresa viene liquidata (e incassa un indennizzo). Confondere i due istituti — o mascherare da recesso una risoluzione per inadempimento, o viceversa — è una fonte tipica di contenzioso.

3. Il recesso della stazione appaltante (art. 123)

L’art. 123 del d.lgs. 36/2023 disciplina il recesso dell’amministrazione. La stazione appaltante può recedere in qualunque momento, senza obbligo di motivare la scelta con riferimento a inadempimenti o irregolarità, con l’unico limite del rispetto della normativa antimafia.

La norma · Art. 123, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. […] L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

L’indennizzo dell’appaltatore si compone quindi di tre voci: il pagamento delle prestazioni eseguite, il valore dei materiali utili in cantiere o magazzino (purché già accettati dal direttore dei lavori prima del preavviso di recesso), e il decimo dell’importo delle opere non eseguite. Il recesso si esercita con comunicazione scritta e un preavviso di almeno 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo. Il comma 1 dell’art. 123 è stato precisato dal correttivo (d.lgs. 209/2024), con il rinvio espresso all’art. 11 dell’Allegato II.14 per il calcolo del decimo.

4. Il “decimo”: come si calcola

Il decimo non si applica sull’intero importo residuo, ma su una base ridotta. L’art. 11 dell’Allegato II.14 stabilisce che il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara (depurato del ribasso d’asta) e l’ammontare netto dei lavori già eseguiti.

In pratica: si prendono i 4/5 del prezzo a base di gara al netto del ribasso offerto, si sottrae quanto già eseguito, e sul risultato si calcola il 10%.

Esempio di calcolo del decimo

Dati di partenza:

  • prezzo a base di gara: 1.000.000 €
  • ribasso d'asta offerto: 20% → importo contrattuale netto: 800.000 €
  • lavori già eseguiti (netto) alla data del recesso: 300.000 €

Calcolo:

  • quattro quinti del prezzo depurato del ribasso: 4/5 × 800.000 = 640.000 €
  • meno l'ammontare netto dei lavori eseguiti: 640.000 − 300.000 = 340.000 €
  • decimo (10% della differenza): 340.000 × 10% = 34.000 €

Oltre a pagare i 300.000 € di lavori già eseguiti (e il valore dei materiali utili), la stazione appaltante deve quindi corrispondere 34.000 € a titolo di decimo.

È una voce spesso trascurata ma economicamente rilevante, e va verificata con attenzione: è frequente che l’amministrazione la ometta o la quantifichi in modo errato. La stazione appaltante può inoltre trattenere le opere provvisionali e gli impianti non asportabili che ritenga ancora utilizzabili, corrispondendo all’appaltatore un compenso per il valore non ammortizzato.

5. Può recedere l’appaltatore?

Il recesso, nell’appalto pubblico, è un potere della stazione appaltante: l’impresa non ha un diritto di recesso “ad nutum” paragonabile a quello del committente nell’appalto privato (dove l’art. 1671 del codice civile consente al committente di recedere rimborsando spese, lavori e mancato guadagno). L’appaltatore pubblico resta di regola vincolato all’esecuzione.

Esiste però un’eccezione importante, legata alla consegna dei lavori: quando la consegna avviene in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto (art. 3 dell’Allegato II.14), con diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate nei limiti di legge. Se invece preferisce restare, e la consegna avviene tardivamente, ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri da ritardo — pretesa che, come sempre in fase esecutiva, va fatta valere iscrivendo tempestiva riserva.

6. Recesso e antimafia

Un caso particolare è il recesso collegato alle misure antimafia: quando nei confronti dell’appaltatore sopravviene un’informazione antimafia interdittiva, l’amministrazione è tenuta a sciogliere il rapporto (recesso/risoluzione) ai sensi del codice antimafia (d.lgs. 159/2011). Qui il recesso non è una libera scelta di opportunità, ma un atto dovuto, con una disciplina economica propria. È il rovescio della medaglia degli obblighi di verifica antimafia che presidiano l’intera vita del contratto — gli stessi che rendono decisiva, in fase di gara, l’iscrizione nella white list.

7. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Sul recesso il contenzioso nasce quasi sempre sui numeri — la corretta quantificazione dell’indennizzo, il calcolo del decimo, il valore dei materiali — o sulla qualificazione dell’atto, quando un’amministrazione tenta di far passare per recesso ciò che è in realtà una risoluzione per inadempimento (o viceversa). Lo Studio Legale Calzoni assiste imprese e stazioni appaltanti negli appalti pubblici: affianchiamo le amministrazioni nella corretta impostazione del recesso — comunicazione, preavviso, quantificazione dell’indennizzo — e assistiamo gli operatori economici nel verificare e, se necessario, contestare l’indennizzo liquidato o la qualificazione dell’atto, anche in sede di ricorso.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra recesso e risoluzione nell’appalto pubblico? La risoluzione (art. 122) presuppone un grave inadempimento dell’appaltatore e comporta conseguenze a suo carico (penali, escussione della garanzia, annotazioni ANAC). Il recesso (art. 123) è invece una libera scelta della stazione appaltante, non presuppone alcuna colpa dell’impresa e per questo è accompagnato da un indennizzo, compreso il decimo delle opere non eseguite.

Cosa deve pagare la stazione appaltante quando recede? I lavori (o servizi e forniture) già eseguiti, il valore dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino e il decimo dell’importo delle opere non eseguite (art. 123 del d.lgs. 36/2023).

Come si calcola il decimo delle opere non eseguite? Sulla differenza tra i quattro quinti del prezzo a base di gara (depurato del ribasso d’asta) e l’ammontare netto dei lavori già eseguiti; su tale differenza si applica il 10% (art. 11 dell’Allegato II.14).

La stazione appaltante deve motivare il recesso? No. Il recesso è ad nutum: l’amministrazione può recedere in qualunque momento senza doverlo giustificare con un inadempimento, con l’unico limite del rispetto della normativa antimafia e con l’obbligo del preavviso scritto di almeno 20 giorni.

L’appaltatore può recedere dal contratto? Di regola no: nell’appalto pubblico non esiste un recesso ad nutum dell’appaltatore come nell’appalto privato (art. 1671 c.c.). Può però chiedere di recedere in caso di ritardo nella consegna dei lavori imputabile alla stazione appaltante (art. 3 dell’Allegato II.14).

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