Reclutamento del personale nelle società partecipate: come funziona

Le società a controllo pubblico non fanno concorsi come la PA, ma non assumono nemmeno liberamente come un'impresa privata. Come funziona il reclutamento del personale, a chi si applica e cosa rischia chi sbaglia.
In breve — Le società a controllo pubblico assumono con rapporto di lavoro privato, ma non sono libere di scegliere chi vogliono. L’art. 19 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) impone di reclutare il personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità propri del pubblico impiego. Ogni società deve darsi un proprio regolamento per le assunzioni e pubblicarlo sul sito: se non lo fa, o se assume aggirando le regole, i contratti sono nulli e gli amministratori rischiano il danno erariale.
1. Un articolo dedicato al personale delle partecipate
Il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) dedica un articolo specifico — l’art. 19 — alla gestione e al reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico. Non è una scelta casuale: queste società, pur essendo soggetti di diritto privato, gestiscono risorse pubbliche, e la legge non poteva lasciare le loro assunzioni alla piena libertà che ha un’impresa qualunque.
Un chiarimento subito, sul perimetro: l’art. 19 riguarda le società a controllo pubblico, cioè quelle in cui una o più amministrazioni dispongono dei poteri di controllo, non tutte le partecipate. Le società semplicemente partecipate, in cui il pubblico ha una quota di minoranza senza controllo, restano fuori da queste regole e assumono secondo le ordinarie logiche privatistiche. La linea di confine è il controllo, non la semplice presenza di un socio pubblico.
2. Come avviene il reclutamento
Il cuore della disciplina è il comma 2. Le società a controllo pubblico non ricevono dalla legge una procedura preconfezionata: devono darsi da sole le proprie regole, adottando appositi provvedimenti che fissino criteri e modalità per il reclutamento del personale. Questa libertà, però, ha un limite preciso: quei provvedimenti devono rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e i criteri che l’art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001 detta per i concorsi pubblici.
La norma · art. 19, comma 2, d.lgs. 175/2016 (TUSP)
«Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3».
Tradotti in pratica, i principi richiamati impongono alla società di:
Cosa esigono i principi dell'art. 35
dare adeguata pubblicità alla selezione (avviso pubblico, non chiamata diretta);
adottare criteri oggettivi e trasparenti per verificare requisiti e professionalità;
garantire imparzialità, economicità e celerità della procedura;
rispettare le pari opportunità tra i candidati;
commissioni composte da soggetti competenti e non legati alla politica.
Non è un concorso pubblico in senso stretto — manca la rigidità delle procedure ministeriali — ma è una selezione comparativa vera, con avviso, criteri predeterminati e graduatoria. La società non può chiamare il candidato che preferisce: deve poter dimostrare perché ha scelto proprio quello.
E se la società non adotta i propri provvedimenti? Non rimane in un vuoto di regole: trova diretta applicazione l’art. 35, comma 3, cioè la disciplina dei concorsi pubblici, molto più rigida di quella che la società avrebbe potuto ritagliarsi su misura. Non darsi regole, paradossalmente, significa ritrovarsi con le regole più severe.
3. La pubblicazione dei provvedimenti
I provvedimenti sul reclutamento non restano un atto interno. Il comma 3 impone di pubblicarli sul sito istituzionale della società, nella sezione “Società trasparente”: le regole con cui si assume devono essere conoscibili da chiunque, prima ancora che la selezione parta.
La pubblicazione non è un adempimento simbolico. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano le sanzioni previste dal decreto trasparenza (art. 22, comma 4, art. 46 e art. 47, comma 2, del d.lgs. 33/2013): si va dal divieto di erogare somme alla responsabilità dirigenziale, fino alle sanzioni amministrative pecuniarie. La trasparenza, insomma, è parte della regola, non un accessorio.
4. I contratti stipulati senza regole sono nulli
Qui sta la conseguenza più pesante. Il comma 4 stabilisce che i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure previste dal comma 2 sono nulli ai fini retributivi.
La norma · art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016 (TUSP)
«Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale».
La nullità è temperata da una tutela per il lavoratore: resta fermo l’art. 2126 del codice civile, che riconosce a chi ha comunque prestato la propria opera il diritto alla retribuzione per il periodo lavorato. Il dipendente, cioè, viene pagato per il lavoro svolto, ma il rapporto non si consolida. Sulla validità dei provvedimenti e delle procedure decide il giudice ordinario.
A questo si aggiunge un secondo fronte, che colpisce chi ha deciso l’assunzione: gli amministratori che reclutano aggirando le regole espongono la società a costi ingiustificati e sé stessi al danno erariale, accertabile dalla Corte dei conti. Il reclutamento fuori dalle regole non è mai una scorciatoia: è quasi sempre l’anticamera di un contenzioso e di un rilievo contabile.
5. Il rapporto di lavoro è di diritto privato
Chiarite le regole d’ingresso, resta da capire che tipo di rapporto nasce dopo l’assunzione. E qui la risposta è netta: chi lavora in una società a controllo pubblico non è un dipendente pubblico. Il comma 1 stabilisce che ai rapporti di lavoro dei suoi dipendenti si applicano le regole del codice civile sul lavoro nell’impresa, le leggi sul lavoro subordinato — compresi gli ammortizzatori sociali — e i contratti collettivi.
La norma · art. 19, comma 1, d.lgs. 175/2016 (TUSP)
«Ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi».
In concreto significa contratto retto dal CCNL di settore, tutele e licenziamento secondo le regole del lavoro privato, ammortizzatori sociali come per qualunque impresa, e controversie davanti al giudice ordinario del lavoro, non al TAR. La porta d’ingresso guarda al pubblico; il rapporto che ne nasce, invece, è privato a tutti gli effetti.
6. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni
Il reclutamento nelle partecipate vive in una zona di confine: chi lo tratta come un’assunzione privata qualsiasi viola la legge, chi lo appesantisce come un concorso ministeriale si blocca. Trovare il giusto equilibrio richiede regole scritte bene e applicate con metodo.
Lo Studio Legale Calzoni affianca società a controllo pubblico ed enti soci nella redazione dei regolamenti per il reclutamento, nella predisposizione degli avvisi di selezione, nella gestione dei contenziosi sul lavoro e nella difesa di fronte ai rilievi della Corte dei conti, all’interno della consulenza per le società pubbliche. Impostare correttamente le procedure di assunzione è ciò che mette al riparo la società e i suoi amministratori negli anni.
Domande frequenti
Chi lavora in una società partecipata è un dipendente pubblico? No. I dipendenti delle società a controllo pubblico hanno un rapporto di lavoro di diritto privato, regolato dal codice civile e dai contratti collettivi. Non hanno lo status del pubblico impiego e le loro controversie di lavoro vanno davanti al giudice ordinario, non al TAR.
Le società partecipate fanno concorsi pubblici? Non concorsi in senso stretto come le pubbliche amministrazioni, ma selezioni comparative che devono rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 19 TUSP e art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001): avviso pubblico, criteri oggettivi e graduatoria. Se la società non si dà proprie regole, si applica direttamente la disciplina dei concorsi pubblici.
Tutte le partecipate devono seguire queste regole? No. L’obbligo riguarda le società a controllo pubblico, cioè quelle in cui una o più amministrazioni esercitano il controllo. Le società partecipate senza controllo pubblico assumono secondo le ordinarie regole del lavoro privato.
Cosa succede se una partecipata assume senza rispettare le procedure? Il contratto di lavoro è nullo ai fini retributivi (fatto salvo il diritto alla retribuzione per il lavoro già svolto, ex art. 2126 c.c.). Inoltre gli amministratori che hanno autorizzato l’assunzione irregolare rischiano il danno erariale davanti alla Corte dei conti.
Dove trovo le regole di assunzione di una società partecipata? Ogni società a controllo pubblico deve adottare un proprio regolamento per il reclutamento e pubblicarlo sul proprio sito istituzionale. È lì, nella sezione dedicata alla società trasparente, che si trovano criteri e modalità delle selezioni.
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