Rinnovo del CCNL e revisione dei prezzi: quando spetta davvero

Il rinnovo del CCNL fa salire il costo della manodopera, ma non dà automaticamente diritto alla revisione dei prezzi: il caso deciso dal Consiglio di Stato (n. 6638/2025), la decisione e il nostro commento operativo con i tre scenari, per imprese e stazioni appaltanti.
In breve — Il rinnovo del CCNL fa salire il costo della manodopera, ma non dà automaticamente diritto alla revisione dei prezzi di un appalto pubblico. Lo conferma il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 6638/2025): gli aumenti di un CCNL già noto al momento dell’offerta vanno computati nel ribasso, non recuperati dopo. Di seguito il caso, la decisione e il nostro commento operativo con i tre scenari che contano — per imprese e stazioni appaltanti. Per le regole generali della revisione (soglie, calcolo, istanza) vedi la guida completa.
1. Il caso
In una gara per l’affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera — il comparto regolato dal CCNL delle cooperative sociali — le imprese concorrenti dovevano indicare nell’offerta il costo del personale, la voce di gran lunga più pesante in questo tipo di appalti. I costi della manodopera, del resto, sono una componente essenziale dell’offerta economica: l’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 ne impone l’indicazione espressa da parte dei concorrenti, perché è su quella voce che si misura la sostenibilità del prezzo.
Alla procedura partecipavano due concorrenti. Una calcolava il costo del personale tenendo conto di tutti gli aumenti retributivi già programmati dal contratto collettivo; l’altra ne considerava solo una parte, lasciando fuori gli scatti successivi.
La gara veniva aggiudicata proprio a quest’ultima, che — sottostimando il costo del lavoro — aveva potuto indicare un prezzo più basso. La concorrente rimasta seconda impugnava allora l’aggiudicazione, ritenendo che l’offerta vincente fosse anomala e dovesse essere esclusa, perché aveva sottostimato un costo — quello del personale — che era già certo e calcolabile. Il TAR le dava ragione ed escludeva l’aggiudicataria, che portava la questione davanti al Consiglio di Stato.
2. Qual è il punto
Per capire la decisione bisogna mettere a fuoco un dettaglio temporale, ed è il cuore di tutta la vicenda. Gli aumenti che l’impresa vincitrice aveva lasciato fuori dai conti non erano un’incognita del futuro: il CCNL delle cooperative sociali era già stato rinnovato prima della gara, e quel rinnovo non conteneva un unico aumento, ma una sequenza di scatti retributivi già scadenzati nel tempo, distribuiti da ottobre 2024 fino al 2026.
Qui sta il punto delicato. Le tabelle ministeriali del costo del lavoro fotografano la situazione retributiva in un dato momento e non incorporano, per loro natura, gli aumenti che il contratto collettivo ha programmato per il futuro. Fermarsi al valore della tabella vigente, quindi, non basta: per stimare correttamente il costo del personale l’operatore deve leggere il testo del CCNL e proiettare gli scatti già previsti su tutta la durata dell’appalto. Erano infatti importi certi e scritti nero su bianco, non previsioni da indovinare. L’impresa aggiudicataria, invece, si era fermata di fatto al primo aumento, ignorando quelli successivi — e ha così potuto abbassare il costo del lavoro dichiarato, e con esso il prezzo, rispetto a chi quei conti li aveva fatti per intero. È esattamente qui che si è giocata la causa.
3. La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. V n. 6638 del 25 luglio 2025, conferma l’esclusione. Il principio, in sintesi:
Gli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo di un CCNL già noto prima della gara non sono una sopravvenienza che giustifica la revisione dei prezzi: sono un dato economico presente al momento dell’offerta, certo nell’an e nel quantum, che l’operatore deve computare. La revisione non può sanare a posteriori ciò che andava previsto.
In altre parole, chi partecipa a una gara deve farsi i conti fino in fondo: deve indicare un costo della manodopera che tenga conto di tutti gli scatti retributivi già prevedibili per la durata del contratto, non solo del primo. Non può presentare un’offerta più aggressiva ignorando aumenti già certi, per poi pretendere di recuperarli — una volta vinto — con la revisione dei prezzi.
La stazione appaltante, dal canto suo, sulle tabelle vigenti all’indizione fa solo una stima minima: la verifica vera del costo del lavoro si gioca in concreto, sull’offerta. La pronuncia è in linea con un orientamento ormai fermo (Cons. Stato, Sez. V, n. 453/2024 e n. 9255/2024): il rinnovo periodico dei contratti collettivi non è mai, di per sé, un evento imprevedibile.
4. Il nostro commento operativo
La vicenda nasce sul terreno dell’anomalia dell’offerta, ma il principio si riflette in pieno sulla revisione dei prezzi e consente di rispondere alla domanda di partenza — il rinnovo del CCNL dà diritto alla revisione? — distinguendo tre scenari.
| Scenario | Situazione | Esito sulla revisione |
|---|---|---|
| A | Rinnovo (o scatti già scadenzati) noto prima del bando | Preclusa: era un dato certo, andava nel ribasso |
| B | CCNL scaduto al bando, rinnovo in corso di esecuzione | Di regola no: il rinnovo è prevedibile; la revisione resta ancorata ai suoi presupposti oggettivi |
| C | Rinnovo straordinario e fuori scala | Può rilevare la rinegoziazione ex art. 9 d.lgs. 36/2023 |
Lo scenario A è esattamente quello della sentenza: il rinnovo è noto prima del bando, l’aumento è certo, e la revisione è preclusa perché andava messo nell’offerta.
Lo scenario B è il più insidioso: il CCNL è scaduto al momento della gara e viene rinnovato durante l’esecuzione. Verrebbe da pensare che qui la revisione spetti, ma non è automatico. La giurisprudenza considera anche il rinnovo futuro un’alea normale d’impresa, che l’operatore deve stimare in modo prudenziale; e la revisione dell’art. 60 non rimborsa l’aumento del CCNL in quanto tale: scatta solo se ne ricorrono i presupposti oggettivi, cioè una variazione del costo superiore al 5% misurata sugli indici previsti.
Lo scenario C è l’unico in cui la strada si apre con più nettezza: quando l’aumento esce davvero dall’alea normale — recuperi inflattivi eccezionali, interventi normativi fuori scala — si può invocare la rinegoziazione in buona fede del contratto (art. 9 del Codice), ma a condizioni stringenti.
Due trappole da evitare, su entrambi i fronti: confondere la prevedibilità del rinnovo con quella del quantum, e usare la revisione per sanare una sottostima dell’offerta — sono piani distinti, come chiarisce la sentenza. Sul versante della costruzione dell’offerta abbiamo dedicato un approfondimento ai costi della manodopera e all’offerta anomala.
5. In conclusione
La linea di confine è sottile e cambia con il singolo bando.
Se sei un’impresa, ti assistiamo nella preparazione dei documenti di gara e nella costruzione dell’offerta, perché il costo del lavoro sia indicato in modo completo e l’offerta non rischi l’esclusione per anomalia; e, in fase di esecuzione, nel chiedere la revisione dei prezzi quando ne ricorrono davvero i presupposti.
Se sei una stazione appaltante, ti affianchiamo nella stima della base d’asta, nella verifica di congruità delle offerte e nella gestione delle istanze di revisione.
In tutti i casi un parere preventivo costa molto meno di una gara persa o di un contenzioso: lo Studio Legale Calzoni offre consulenza in materia di appalti pubblici a imprese e stazioni appaltanti.
Domande frequenti
Il rinnovo del CCNL dà sempre diritto alla revisione dei prezzi? No. Il rinnovo è considerato un evento prevedibile e ciclico, che l’operatore deve mettere in conto nell’offerta. La revisione ex art. 60 del d.lgs. 36/2023 non è un rimborso automatico degli aumenti CCNL: opera sui propri presupposti oggettivi, cioè una variazione superiore al 5% misurata sugli indici previsti.
Il rinnovo è avvenuto prima del bando: posso chiedere la revisione? No. Se il rinnovo era già avvenuto o era noto prima della scadenza per le offerte, l’aumento era un dato certo che andava considerato nel ribasso (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6638 del 25 luglio 2025). Non è una sopravvenienza e la revisione non spetta.
E se il rinnovo avviene durante l’esecuzione del contratto? Di regola non basta: anche il rinnovo di un CCNL scaduto è considerato un’alea normale d’impresa, da stimare prudenzialmente (Cons. Stato 453/2024 e 9255/2024). La revisione può operare solo se ne ricorrono i presupposti oggettivi (soglia del 5% e indici), oppure, per sopravvenienze davvero straordinarie, attraverso la rinegoziazione ex art. 9 del Codice.
Devo considerare nell’offerta tutti gli scatti futuri del CCNL? Sì, tutti quelli già prevedibili. Secondo il Consiglio di Stato l’operatore deve computare il costo della manodopera tenendo conto degli scatti retributivi programmati dal contratto collettivo per l’intera durata dell’appalto: fermarsi al primo aumento, lasciando fuori i successivi già noti, espone l’offerta a un giudizio di anomalia.
Posso coprire una sottostima del costo della manodopera con altre voci dell’offerta? No. Il costo della manodopera ha una disciplina dedicata e non può essere “compensato” attingendo ad altre voci di costo usate come fondo per gli imprevisti: si altererebbe l’equilibrio dell’offerta valutato dalla stazione appaltante (Cons. Stato 6638/2025).
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