La società in house deve applicare il codice degli appalti?

La società in house deve applicare il codice degli appalti?

La società in house non è obbligata a eseguire tutto in proprio: può rivolgersi al mercato. Ma quando lo fa deve applicare il codice dei contratti, anche per gli affidamenti diretti sotto soglia.

In breve — La società in house non è obbligata a eseguire tutto con le proprie forze: può rivolgersi al mercato. Ma quando lo fa deve applicare il codice dei contratti pubblici. Sono i due principi che si tengono insieme, e che due sentenze recenti hanno messo a fuoco: il TAR Marche (264/2025) ha escluso qualsiasi obbligo di eseguire le prestazioni interamente in proprio; il TAR Lazio (13380/2026) ha chiarito che il codice si applica a qualsiasi affidamento della società, anche a quelli diretti sotto soglia, che vanno motivati, preceduti dalla verifica dei requisiti e pubblicati nel modo giusto, pena l’annullamento davanti al giudice amministrativo.

1. La società in house non deve fare tutto da sola

È il primo equivoco da sciogliere: nessuna norma impone all’affidataria in house di eseguire le prestazioni interamente in proprio, con i soli mezzi e dipendenti suoi. Può rivolgersi al mercato per una parte dell’esecuzione, come qualsiasi altro operatore — ed è una conseguenza liberatoria per molte partecipate, che possono così coprire le specializzazioni tecniche che non hanno, i picchi di domanda o i servizi accessori senza mettere in discussione l’affidamento ricevuto dall’ente.

Il principio era già stato affermato dal Consiglio di Stato (sez. V, 30 aprile 2009, n. 2765) ed è stato ribadito, applicandolo al nuovo Codice, dal TAR Marche – Ancona (sez. I, 11 aprile 2025, n. 264), in un giudizio in cui un operatore contestava un sub-affidamento sostenendo che la società avrebbe dovuto fare tutto da sé. Il TAR ha respinto la tesi su due argomenti: l’art. 119 del d.lgs. 36/2023 ammette il subappalto senza porre preclusioni soggettive a carico dell’in house, e il nuovo Codice ha per di più abbandonato i limiti quantitativi generali, lasciando alla stazione appaltante la sola facoltà di vietarlo per prestazioni specifiche e motivate.

Il caso · TAR Marche 264/2025

La libertà di un operatore privato che ha vinto una gara è già di per sé garanzia di efficienza, perché è stato il mercato a selezionarlo. Per un organismo di diritto pubblico — categoria in cui rientra la società in house — la sola scelta del subappaltatore non assicura invece la corretta gestione delle risorse pubbliche: per questo deve essere assistita dal rispetto delle regole di evidenza pubblica.

Ed è proprio l’ultimo passaggio a introdurre il secondo principio.

2. Quando ricorre al mercato deve rispettare il codice

La società può andare sul mercato, ma non ci va come un privato: ci va come una stazione appaltante.

Qui non serve arrivarci per via interpretativa, perché la regola è scritta.

La norma · art. 16, ultimo comma, d.lgs. 175/2016 (TUSP)

Le società in house «sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina» del codice dei contratti pubblici.

È una disposizione secca, senza eccezioni legate alla forma societaria o al tipo di acquisto: il richiamo originario era al d.lgs. 50/2016, oggi sostituito dal d.lgs. 36/2023.

Lo ha affermato anche il TAR Lazio (sez. II-bis, 22 luglio 2026, n. 13380), decidendo il ricorso contro l’affidamento diretto di un servizio di consulenza del lavoro disposto da una società in house comunale. La società si difendeva sostenendo di essere un soggetto di diritto privato, che non spende potestà pubblicistiche e non è quindi sindacabile dal giudice amministrativo. Il TAR ha respinto l’eccezione, e nel farlo ha chiarito che l’obbligo non conosce la scorciatoia del sotto soglia.

Il caso · TAR Lazio 13380/2026

La società in house che si procura beni o servizi sul mercato è tenuta ad applicare il codice «in relazione a qualsivoglia procedimento di affidamento, anche diretto se trattasi di contratti sottosoglia». Gli atti della procedura sono quindi sindacabili dal giudice amministrativo.

L'affidamento diretto non è una zona franca: l'art. 48 del codice richiama anche per i contratti sotto soglia i principi generali, il che ne fa «una modalità pienamente pubblicistica di affidamento».

Va perciò motivata la scelta di quel determinato operatore e vanno verificati i suoi requisiti prima della stipula (art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023): senza quella verifica preventiva l'affidamento è illegittimo e va annullato.

Dalla stessa sentenza arriva un avvertimento sulla pubblicità dell’atto. Pubblicare l’affidamento nella sezione “Amministrazione trasparente”, anziché in “bandi e avvisi” e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC (artt. 50, comma 8, e 85 del codice), non fa decorrere il termine per impugnare: costringerebbe l’interessato a un’attività di ricerca nel sito non prevista dalla legge. Una pubblicazione fatta nel posto sbagliato lascia l’affidamento contestabile a tempo indefinito.

3. I due livelli non si contraddicono

Messi in fila, i due principi mostrano una logica coerente. A monte l’ente affida direttamente alla propria società, in deroga all’evidenza pubblica, perché ricorrono controllo analogo, attività prevalente e capitale pubblico: sta autoproducendo, non acquistando da un terzo — è il funzionamento dell’affidamento in house. A valle, quando è la società a comprare, il terzo c’è eccome, ed è denaro pubblico che esce.

La deroga, in altre parole, copre il rapporto tra l’ente e la sua società, e finisce lì dove finisce l’autoproduzione: non si trasmette a cascata a tutto quello che la società fa dopo. È il punto che sfugge più spesso, e che genera gli affidamenti più facilmente annullabili.

4. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

I due principi, presi insieme, disegnano lo spazio di manovra reale di una società in house: può organizzarsi come crede, comprando all’esterno ciò che non sa o non conviene fare da sé, ma deve farlo con gli strumenti del diritto pubblico. Il documento su cui si gioca quasi tutto è il regolamento interno per gli acquisti: se è generico, o copiato da un modello e mai adattato, non protegge la società — la espone, perché documenta l’esistenza di una regola che poi non viene seguita.

Lo Studio Legale Calzoni assiste enti locali e società a partecipazione pubblica nella consulenza su società partecipate e servizi pubblici: verifica della qualificazione soggettiva, redazione e revisione del regolamento per gli acquisti, impostazione delle procedure sotto soglia, integrazione del controllo analogo sui flussi di spesa e difesa degli affidamenti in caso di contestazione. Se la società ha già affidato senza procedura, il primo passo è capire quanto è esposta e cosa si può ancora sanare.

Domande frequenti

La società in house deve applicare il codice degli appalti? Sì. L’art. 16, ultimo comma, del TUSP stabilisce espressamente che le società in house acquistano lavori, beni e servizi secondo la disciplina del codice dei contratti pubblici.

La società in house può subappaltare o deve eseguire tutto in proprio? Può rivolgersi al mercato: nessuna norma le impone di eseguire tutto in proprio, e il d.lgs. 36/2023 ha eliminato i limiti quantitativi generali al subappalto (TAR Marche 264/2025). Deve però scegliere i fornitori con procedure di evidenza pubblica.

Perché riceve l’affidamento senza gara ma poi deve fare gara? Perché sono due rapporti diversi. L’affidamento dall’ente alla società è autoproduzione e non c’è un terzo da mettere in concorrenza; quando è la società ad acquistare dal mercato, il terzo c’è e la deroga non si applica.

Il codice si applica anche agli affidamenti diretti sotto soglia? Sì. L’art. 48 del d.lgs. 36/2023 richiama per i contratti sotto soglia i principi generali del codice: l’affidamento diretto è una modalità pienamente pubblicistica, va motivato, richiede la verifica preventiva dei requisiti ed è impugnabile davanti al giudice amministrativo (TAR Lazio 13380/2026).

Dove va pubblicato l’affidamento diretto di una società in house? Nella sezione “bandi e avvisi” del sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC (artt. 50, c. 8, e 85 del codice). La pubblicazione nella sola sezione “Amministrazione trasparente” non fa decorrere il termine per impugnare.

Chi decide sui ricorsi contro gli affidamenti di una società in house? Il giudice amministrativo. Poiché la società applica il codice, gli atti delle sue procedure di affidamento sono espressione di potestà pubblicistiche e ricadono nella giurisdizione del TAR.

L’ente socio può vietare alla società di subappaltare? Per prestazioni specifiche sì, motivando la scelta. Un divieto generale e astratto sarebbe illegittimo perché contrasta con i principi del codice.

Cosa rischia la società che affida senza procedura? L’affidamento è annullabile su ricorso di un operatore interessato, con le conseguenze sul contratto eventualmente già stipulato. Si aggiungono i profili di responsabilità degli amministratori e di danno erariale, oltre ai rilievi degli organi di controllo.

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