Sentenze · 4 Settembre 2026
Il TAR Veneto accoglie il ricorso dello Studio contro una bocciatura alle medie

Con ordinanza del 3 settembre 2026 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Calzoni contro la non ammissione alla classe successiva di un alunno di scuola secondaria di primo grado.
Secondo il giudice, il consiglio di classe non aveva svolto gli accertamenti che la legge impone prima di bocciare, né spiegato le ragioni per cui quell’alunno non poteva essere promosso: un difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, mancava del tutto il giudizio prognostico sulla possibilità che il ragazzo superasse le lacune frequentando la classe seconda — la valutazione che l’art. 6 del d.lgs. 62/2017 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato pongono a monte di ogni non ammissione.
Il TAR ha quindi ordinato alla scuola di ripronunciarsi, questa volta tenendo conto del principio per cui, nella scuola secondaria di primo grado, la promozione è la regola e la bocciatura l’ultima soluzione, praticabile solo quando non ve ne siano altre.
È un risultato che arriva a pochi giorni dall’inizio delle lezioni e che restituisce alla famiglia ciò che una bocciatura decisa senza le verifiche dovute le aveva tolto: la possibilità che la posizione del figlio venga riesaminata, questa volta con il metodo che la legge prescrive.
Le questioni giuridiche affrontate nel ricorso — l’obbligo di attivare il recupero, l’informazione alla famiglia, il giudizio prognostico e i vizi tipici delle delibere di non ammissione — sono trattate nell’approfondimento dedicato alla bocciatura alla scuola media.