ANAC, schemi di pubblicazione: cosa sono e quando vanno recepiti

ANAC, schemi di pubblicazione: cosa sono e quando vanno recepiti

Cosa sono gli schemi di pubblicazione ANAC, chi è tenuto a recepirli, la sequenza delle delibere (495/2024, 481 e 497 del 2025, revisione del giugno 2026) e le scadenze per adeguare la sezione "Amministrazione Trasparente".

1. Cosa sono gli schemi di pubblicazione ANAC

Gli schemi di pubblicazione sono i modelli standard con cui l’ANAC indica alle pubbliche amministrazioni e agli enti equiparati come pubblicare i dati e i documenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito, in attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013.

Un punto va chiarito subito: gli schemi non introducono nuovi obblighi di pubblicità — quelli restano fissati dalla legge — ma standardizzano la forma della pubblicazione: quali campi compilare, in che ordine, con quali informazioni. L’obiettivo è rendere i dati uniformi e confrontabili tra un ente e l’altro, più facili da controllare e da consultare per i cittadini, e adatti a essere letti anche in modo automatico. In sostanza, traducono un dovere astratto (“pubblicare i dati sull’utilizzo delle risorse”, “sull’organizzazione”, e così via) in un modello operativo concreto.

2. Chi deve recepire gli schemi

Sono tenuti a recepire gli schemi di pubblicazione tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013, ossia coloro che sono gravati dagli obblighi di pubblicità e trasparenza.

In primo luogo vi rientrano le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e le autorità indipendenti, chiamate a garantire un accesso pieno, tempestivo e facilmente fruibile ai dati che le riguardano. Accanto a queste, l’obbligo si estende ai soggetti elencati all’art. 2-bis, cc. 2 e 3, del d.lgs. 33/2013:

Sono inoltre incluse nel perimetro applicativo le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato che, pur avendo veste formalmente privatistica, gestiscono risorse o funzioni di rilievo pubblico e sono perciò chiamati alla stessa trasparenza prevista per gli enti pubblici in senso stretto.

Attenzione a un limite: se un obbligo di pubblicazione non è compatibile con la natura o con l’attività effettivamente svolta dall’ente, non trova applicazione. In questi casi, però, l’ente deve darne esplicita evidenza nella sezione “Amministrazione Trasparente”, indicando se rientra tra i soggetti parzialmente tenuti o non tenuti all’obbligo.

3. Delibera 495/2024: i primi schemi obbligatori

La delibera n. 495 del 25 settembre 2024 è il punto di partenza. Con questa delibera l’ANAC ha approvato 14 schemi di pubblicazione: tre dovevano essere recepiti obbligatoriamente dalle amministrazioni entro un termine preciso (sulle scadenze, vedi il § 8), mentre gli altri undici — ancora in fase sperimentale — potevano essere adottati solo in via facoltativa.

I tre schemi approvati in via definitiva, quindi obbligatori, riguardano:

Gli undici schemi facoltativi, ancora in fase di approvazione definitiva, potevano comunque essere usati fin da subito come traccia operativa. Riguardavano gli atti normativi e amministrativi generali (art. 12), la valutazione della performance e i premi al personale (art. 20), i provvedimenti amministrativi (art. 23), le sovvenzioni e i relativi elenchi di beneficiari (artt. 26 e 27), i bilanci e il monitoraggio degli obiettivi (art. 29), i servizi erogati (art. 32), i procedimenti amministrativi (art. 35), i pagamenti informatici (art. 36), il governo del territorio (art. 39) e gli interventi straordinari o emergenziali (art. 42).

4. Delibera 481/2025: modifiche e istruzioni operative

Con la delibera n. 481 del 3 dicembre 2025 l’ANAC ha aggiornato gli schemi, intervenendo sulle modalità operative di alcuni degli schemi obbligatori: l’Allegato 1 (schema art. 4-bis, utilizzo delle risorse pubbliche), l’Allegato 3 (schema art. 31, controlli sull’organizzazione) e l’Allegato 4, che contiene le istruzioni operative per la corretta compilazione della sezione “Amministrazione Trasparente”.

Diversi di questi ritocchi vanno nella direzione di conciliare meglio l’obbligo di pubblicazione con la tutela dei dati personali: la trasparenza non è un valore assoluto e deve arretrare davanti alla riservatezza quando la diffusione di un dato non è realmente necessaria (principio di minimizzazione).

L’esempio più netto è lo schema dell’art. 4, che non richiede più il codice fiscale del beneficiario del pagamento — un dato personale la cui pubblicazione non era indispensabile: al suo posto va indicata soltanto, mediante opzione vincolata, la tipologia di beneficiario (persona fisica, altro soggetto pubblico o privato, oppure soggetto estero). Meno dati personali esposti, a parità di finalità di trasparenza.

5. Delibera 497/2025: cinque nuovi schemi (in sperimentazione)

Lo stesso giorno — 3 dicembre 2025 — con la delibera n. 497/2025 l’ANAC ha approvato cinque nuovi schemi di pubblicazione, relativi a:

A differenza dei precedenti, questi cinque schemi sono per ora in sperimentazione su base volontaria per dodici mesi: gli enti possono adottarli e inviare osservazioni all’Autorità, ma non sono ancora obbligatori.

6. La revisione del 10 giugno 2026

Nella seduta del 10 giugno 2026 il Consiglio dell’ANAC ha aggiornato i modelli standard di pubblicazione, recependo le osservazioni pervenute da amministrazioni ed enti durante i dodici mesi di sperimentazione e allineandoli alle specifiche tecniche della Guida Online del Portale Servizi ANAC. Nella pagina della delibera 495/2024 gli allegati risultano infatti oggi «aggiornati al 10 giugno 2026»: è lì che gli enti trovano i modelli nella versione vigente.

La revisione ha interessato tutti i 13 schemi della delibera 495/2024 — dall’art. 4-bis all’art. 42 — che ora risultano datati 10 giugno 2026 (il dettaglio è nella tabella al § 7). Va però precisato che l’ANAC non ha adottato una nuova delibera numerata né ha diffuso un elenco puntuale delle singole modifiche: si tratta di un affinamento dei modelli esistenti, pubblicato direttamente sulla pagina della delibera 495. Per l’adeguamento, quindi, l’ente fa riferimento ai modelli così come datati sul sito dell’Autorità.

7. Riepilogo degli schemi per articolo

La tabella riassume gli schemi di pubblicazione: l’obbligo cui si riferiscono (articolo del d.lgs. 33/2013), la delibera che li ha adottati e il loro stato.

Art. (d.lgs. 33/2013) Cosa si pubblica Delibera / aggiornamenti Stato
4-bis Utilizzo delle risorse pubbliche 495/2024 · 481/2025 · agg. 2026 Obbligatorio
12 Atti normativi e amministrativi generali 495/2024 · agg. 2026 Facoltativo
13 Organizzazione interna 495/2024 · agg. 2026 Obbligatorio
14 Incarichi politici, amministrativi e dirigenziali 497/2025 Facoltativo
15-bis Incarichi nelle società controllate 497/2025 Facoltativo
15-ter Amministratori ed esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi 497/2025 Facoltativo
20 Performance e premi al personale 495/2024 · agg. 2026 Facoltativo
23 Provvedimenti amministrativi 495/2024 · agg. 2026 Facoltativo
26-27 Sovvenzioni, contributi, sussidi e beneficiari 495/2024 · agg. 2026 Facoltativo
29 Bilanci e monitoraggio degli obiettivi 495/2024 · agg. 2026 Facoltativo
31 Controlli su organizzazione e attività 495/2024 · 481/2025 · agg. 2026 Obbligatorio
32 Servizi erogati 495/2024 · agg. 2026 Facoltativo
33 Tempi di pagamento 497/2025 Facoltativo
35 Procedimenti amministrativi 495/2024 · agg. 2026 Facoltativo
36 Pagamenti informatici 495/2024 · agg. 2026 Facoltativo
39 Pianificazione e governo del territorio 495/2024 · agg. 2026 Facoltativo
41 Trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale 497/2025 Facoltativo
42 Interventi straordinari o emergenziali 495/2024 · agg. 2026 Facoltativo

8. Le scadenze per il recepimento

Le tempistiche non sono uguali per tutti gli schemi. Per i tre schemi già approvati in via definitiva (artt. 4-bis, 13 e 31) la delibera 495/2024 fissa un termine di dodici mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: essendo avvenuta il 21 gennaio 2025, il termine per il recepimento è scaduto il 21 gennaio 2026. Entro quella data gli enti dovevano adeguare la sezione “Amministrazione Trasparente” a quei modelli.

Per gli altri schemi — quelli ancora provvisori del 2024 e i cinque in sperimentazione della delibera 497/2025 — non c’è un obbligo immediato di recepimento: possono già essere usati come riferimento operativo, in attesa dell’approvazione definitiva e della successiva fissazione di termini vincolanti.

9. Il Responsabile della validazione

In passato, attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e i suoi aggiornamenti, l’ANAC chiedeva alle amministrazioni di individuare, per ciascun ufficio, due figure: chi selezionava i documenti da rendere pubblici e chi ne curava il caricamento nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Con la delibera 495/2024 viene introdotta una terza figura: il Responsabile della validazione, collocato a metà del flusso di pubblicazione, con il compito di verificare correttezza, completezza e qualità dei dati prima che vengano diffusi. In pratica, il Responsabile deve vigilare sulla conformità all’art. 6 del d.lgs. 33/2013, assicurando che le informazioni siano complete, aggiornate, tempestive e comprensibili, e prestando attenzione anche al rispetto della privacy, per evitare la diffusione di dati eccedenti o non pertinenti.

Se emergono difformità, il Responsabile della validazione le segnala al RPCT, distinguendo tra dati pubblicabili provvisoriamente (irregolarità minime e correggibili) e dati non pubblicabili (difformità gravi che compromettono qualità o legittimità). La trasparenza diventa così non più un mero trasferimento di documenti, ma un procedimento verificato che rafforza la responsabilità interna dell’ente.

10. Conclusioni operative

Il quadro degli schemi di pubblicazione è in continua evoluzione: dai primi tre modelli obbligatori della delibera 495/2024 (da recepire entro il 21 gennaio 2026), alle modifiche della 481/2025 e ai cinque schemi in sperimentazione della 497/2025, fino alla revisione dei modelli del giugno 2026. Per gli enti questo significa mantenere la sezione “Amministrazione Trasparente” costantemente allineata ai modelli vigenti: un lavoro organizzativo che richiede attenzione e aggiornamento continui. Per il quadro d’insieme di cosa va pubblicato, è utile la guida agli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

Lo Studio Legale Calzoni assiste enti e società pubbliche sugli obblighi di pubblicazione: ti aiutiamo a recepire correttamente gli schemi nella sezione “Amministrazione Trasparente”, a verificare la correttezza e la completezza dei dati pubblicati e, dove serve, a supportarti anche nel caricamento. Ti affianchiamo inoltre nell’aggiornare il PTPCT o il PIAO con la figura del Responsabile della validazione, così che la trasparenza non resti un adempimento formale ma diventi un processo verificato e affidabile.

Domande frequenti

Cosa sono gli schemi di pubblicazione ANAC? Sono i modelli standard con cui l’ANAC indica come pubblicare i dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” in attuazione del d.lgs. 33/2013. Non creano nuovi obblighi, ma uniformano la forma della pubblicazione per renderla confrontabile e verificabile.

Gli schemi di pubblicazione sono obbligatori? Lo sono i tre schemi approvati in via definitiva con la delibera 495/2024 (artt. 4-bis, 13, 31). Gli altri schemi del 2024 e i cinque della delibera 497/2025 sono per ora provvisori o in sperimentazione volontaria, quindi non ancora obbligatori.

Qual è la scadenza per recepire gli schemi? Per i tre schemi obbligatori il termine era di dodici mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (21 gennaio 2025), quindi il 21 gennaio 2026. Per gli schemi provvisori e in sperimentazione non è ancora previsto un termine vincolante.

Che differenza c’è tra le delibere 481 e 497 del 2025? Sono due delibere dello stesso giorno (3 dicembre 2025): la 481 ha modificato alcuni schemi del 2024 e le istruzioni operative; la 497 ha approvato cinque nuovi schemi (artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33 e 41), in sperimentazione volontaria per dodici mesi.

Chi è il Responsabile della validazione? È la figura introdotta dalla delibera 495/2024 che verifica correttezza, completezza e qualità dei dati prima della pubblicazione, segnalando le difformità al RPCT. Va previsto e disciplinato nel PTPCT o nel PIAO dell’ente.

I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un avvocato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza, oppure fissare un appuntamento. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.