Art. 4 legge 110/1975: coltelli e oggetti atti ad offendere, pene e conseguenze sul porto d'armi

Art. 4 legge 110/1975: coltelli e oggetti atti ad offendere, pene e conseguenze sul porto d'armi

Cosa vieta l'art. 4 della legge 110/1975, quando serve un giustificato motivo per portare un coltello o un oggetto atto ad offendere, cosa è cambiato con la riforma del 2026, le pene e le conseguenze su patente, porto d'armi e detenzione delle armi.

In breve — L’art. 4 della legge 110/1975 vieta di portare fuori casa armi e alcuni oggetti, come sfollagente e tirapugni, e consente gli strumenti atti ad offendere, compresi i coltelli, solo con un giustificato motivo. Dal 2026 portare senza motivo un coltello con lama oltre gli 8 centimetri, o pieghevole di almeno 5 con blocco, è un delitto punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Oltre alla pena, il Prefetto può sospendere patente e porto d’armi, e possono seguire divieto di detenzione e revoca della licenza.

1. Cosa vieta l’art. 4: armi, oggetti atti ad offendere e «giustificato motivo»

L’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 distingue due gruppi di oggetti. Il primo non si può mai portare fuori dalla propria abitazione, salvo le licenze di porto d’armi: armi, mazze e bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, cioè i tirapugni, e storditori elettrici. Il secondo si può portare solo con un giustificato motivo.

La norma · art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110

«Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona […].»

Il giustificato motivo è una ragione concreta e legittima che spiega perché, in quel momento e in quel luogo, si ha con sé quell’oggetto: il taglierino dell’elettricista durante il lavoro, il coltello da pesca sulla via del fiume, gli attrezzi nella cassetta del furgone. Si valuta sulle circostanze di tempo e di luogo, e lo stesso coltello può essere giustificato in cantiere e non la sera davanti a un locale. Chi viene fermato conviene che indichi subito il motivo e sia in grado di dimostrarlo.

2. I coltelli dopo la riforma del 2026: quando il porto diventa un delitto

Il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, ha trasformato in delitto il porto senza giustificato motivo dei coltelli più comuni: quelli con lama oltre gli 8 centimetri e quelli pieghevoli con lama di almeno 5 centimetri e blocco della lama o apertura con una sola mano.

La norma · art. 4, ottavo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110

«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

Ancora più severo è l’art. 4-bis della legge 110/1975, che punisce con la reclusione da uno a tre anni il porto di coltelli a due tagli e punta acuta, di pieghevoli con meccanismo a scatto, di lame «a farfalla» o camuffate in altri oggetti, anche con un motivo. La pena aumenta se il fatto avviene in stazioni, sui mezzi pubblici, vicino a banche, uffici postali e sportelli bancomat, nei parchi o dove ci sono assembramenti, e con la condanna gli strumenti sono sempre confiscati. Per tutti gli altri coltelli e oggetti resta la regola del primo capitolo: senza giustificato motivo il porto è vietato.

3. Pene, tenuità del fatto e confisca

Il porto senza giustificato motivo degli oggetti del secondo comma è una contravvenzione punita con l’arresto e l’ammenda insieme; nei casi di lieve entità, se riguarda solo oggetti atti ad offendere, può essere applicata la sola ammenda. Poiché le due pene sono congiunte, l’oblazione dell’art. 162-bis del codice penale, riservata alle contravvenzioni con pena alternativa, di regola non è possibile.

Resta la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che esclude la punibilità quando l’offesa è minima e il comportamento non è abituale, e che si può chiedere anche per i delitti introdotti nel 2026. Con la condanna, invece, la confisca degli oggetti è obbligatoria.

4. Le conseguenze sulle armi e sulla patente

Per i coltelli puniti come delitto la legge prevede anche sanzioni amministrative immediate, affidate al Prefetto del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La norma · art. 4, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110

«Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.»

Le stesse sanzioni si applicano ai fatti dell’art. 4-bis. E per chi detiene armi le conseguenze non finiscono qui: una denuncia per porto di coltello o di oggetti atti ad offendere è tra i fatti che il Questore valuta per la revoca del porto d’armi o per negarne il rinnovo, e il Prefetto per disporre il divieto di detenzione armi, spesso preceduto dal ritiro cautelativo delle armi. Sono provvedimenti autonomi, che non attendono la condanna.

5. Minori: sanzioni ai genitori e divieto di vendita

Se il porto vietato è commesso da un minore, il Prefetto applica a chi esercita la responsabilità genitoriale una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro (art. 4-ter della legge 110/1975). È una responsabilità che si aggiunge al procedimento a carico del ragazzo, davanti al tribunale per i minorenni.

Dal 2026 è inoltre vietato vendere o cedere ai minori i coltelli puniti dall’art. 4, ottavo comma, e dall’art. 4-bis, anche tra privati e online (art. 4-quater della legge 110/1975). I negozi devono chiedere un documento d’identità, salvo che la maggiore età sia manifesta, i siti e le piattaforme devono verificare l’età prima dell’acquisto; le sanzioni vanno da 500 a 3.000 euro e, in caso di ripetizione, arrivano alla chiusura del negozio e alla revoca della licenza. Chi vende coltelli, anche solo online, deve quindi rivedere le proprie procedure.

6. Difendersi sui due fronti

Sul fronte penale contano il giustificato motivo, da documentare subito con tutto ciò che lo prova, come l’attività lavorativa, la licenza di pesca o il contesto, e la possibilità di chiedere la particolare tenuità del fatto. Questa parte spetta al difensore nel procedimento penale.

Sul fronte amministrativo si gioca il resto: la sospensione della patente e della licenza decisa dal Prefetto, e gli eventuali provvedimenti su porto d’armi e detenzione, che vanno contestati con i propri rimedi e nei propri termini. È lo stesso schema dell’omessa custodia di armi: la chiusura del processo penale non fa cadere da sola le misure sulle armi.

Fermato con un coltello o un oggetto atto ad offendere?

Oltre al procedimento penale possono arrivare la sospensione della patente, la sospensione del porto d'armi e il divieto di detenzione. Inviaci il verbale: ti diciamo come difenderti sul fronte amministrativo.

Richiedi una valutazioneChiama: 059 867 8340

7. Come ti assiste lo Studio

L’Avv. Roberto Calzoni, specialista in diritto amministrativo, segue in tutta Italia il fronte amministrativo di questi procedimenti e si coordina con il difensore nel procedimento penale. Una sintesi del servizio è nella pagina dedicata all’avvocato per armi e porto d’armi.

Dopo il fermo o la denuncia valutiamo le sanzioni del Prefetto su patente e porto d’armi e prepariamo le memorie. Se arrivano la revoca, il divieto o il ritiro delle armi valutiamo il ricorso. Per negozi e siti di vendita verifichiamo le procedure per il divieto di vendita ai minori.

Domande frequenti

Si può portare un coltellino multiuso? Dipende dal coltello e dal motivo. Senza giustificato motivo è vietato portare strumenti da taglio atti ad offendere; se la lama supera gli 8 centimetri, o è pieghevole di almeno 5 con blocco o apertura a una mano, il porto senza motivo è un delitto.

Tenere un coltello in macchina è reato? Può esserlo: l’auto è fuori dall’abitazione, e senza un giustificato motivo valgono gli stessi divieti. Conta il contesto: gli attrezzi da lavoro nel vano del furgone sono diversi da un coltello a portata di mano la sera in centro.

Lo spray al peperoncino è legale? Sì, se rispetta le caratteristiche del d.m. 12 maggio 2011, n. 103: non più di 20 ml di miscela, oleoresin capsicum non oltre il 10 per cento, gittata non superiore a tre metri, sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale. L’etichetta deve riportare il divieto di vendita ai minori di 16 anni, e l’uso è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a un’aggressione; gli spray non conformi restano soggetti alla disciplina delle armi.

I tirapugni sono vietati? Il porto fuori casa sì, sempre: le noccoliere sono tra gli oggetti che l’art. 4 non consente di portare nemmeno con un giustificato motivo.

Il porto abusivo di armi da fuoco è regolato dall’art. 4? No. Portare un’arma da fuoco senza licenza è la contravvenzione dell’art. 699 del codice penale, e portarla illegalmente in un luogo pubblico è il delitto dell’art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, punito con la reclusione da due a dieci anni.

I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un avvocato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza, oppure fissare un appuntamento. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.