Rinnovo del porto d'armi negato: diniego, ritardi della Questura e ricorso

Rinnovo del porto d'armi negato: diniego, ritardi della Questura e ricorso

Quando il Questore nega il rinnovo del porto di fucile per caccia o tiro a volo: durata della licenza, motivi del diniego e quando non reggono, preavviso di rigetto, 90 giorni per decidere, licenza scaduta e ricorso al Prefetto o al TAR.

In breve — Il diniego del rinnovo del porto d’armi è il provvedimento con cui il Questore rifiuta di rinnovare la licenza di porto di fucile per caccia o tiro a volo, che dura cinque anni, perché ritiene venuti meno i requisiti dell’art. 43 TULPS. Prima di decidere deve comunicare i motivi e lasciare dieci giorni per le osservazioni, e ha 90 giorni per rispondere alla domanda. Con la licenza scaduta non si può portare l’arma. Contro il diniego si ricorre al Prefetto entro 30 giorni o al TAR entro 60.

1. Il porto di fucile dura cinque anni, e il rinnovo non è automatico

La licenza di porto di fucile, per la caccia o per il tiro a volo, la rilascia il Questore e dura cinque anni (art. 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia; legge 18 giugno 1969, n. 323, per il tiro a volo). Alla scadenza si chiede il rinnovo, con un nuovo certificato medico.

La norma · art. 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157

«La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.»

Il rinnovo non è un timbro. A ogni domanda il Questore verifica di nuovo i requisiti degli artt. 11 e 43 del TULPS, gli stessi che contano nella revoca del porto d’armi. Diverso è il caso del porto d’armi per difesa personale, che rilascia il Prefetto e che vale un solo anno.

2. Perché il rinnovo viene negato, e quando il diniego non regge

Il rinnovo viene negato quando, dall’ultimo rilascio, è emerso qualcosa che fa venir meno i requisiti: una condanna tra quelle dell’art. 43, denunce, liti o minacce che mettono in dubbio l’affidamento di non abusare delle armi, un ammonimento del questore, un certificato medico negativo.

Il potere, però, ha dei limiti. Secondo un orientamento del Consiglio di Stato, se i fatti sono gli stessi già valutati quando la licenza era stata rilasciata o rinnovata, il Questore deve spiegare che cosa è cambiato; e una condanna lontana nel tempo non basta da sola, se non dice nulla sull’affidabilità attuale della persona. Un diniego che richiama vecchi episodi senza collegarli a un rischio di oggi è il terreno principale del ricorso.

3. Prima del diniego arriva il preavviso di rigetto

Il rinnovo si chiede con una domanda, e nei procedimenti avviati su domanda l’amministrazione, prima di dire di no, deve comunicare i motivi del rifiuto.

La norma · art. 10-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

«Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.»

I dieci giorni sono il momento più utile per difendersi: si può chiarire un episodio, produrre la remissione di una querela o un’archiviazione, un nuovo certificato. Il diniego che arriva senza preavviso non viene salvato dalla regola per cui il giudice non annulla gli atti che non avrebbero potuto essere diversi (art. 21-octies, comma 2, legge 241/1990), e se le osservazioni ci sono il diniego deve spiegare perché non le accoglie.

4. Se la Questura non risponde: 90 giorni, poi il ricorso contro il silenzio

Per decidere sul rinnovo del porto di fucile, sia per la caccia sia per il tiro a volo, la Questura ha 90 giorni (d.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214, che fissa i termini dei procedimenti del Ministero dell’Interno). Scaduto il termine ci si può rivolgere al titolare del potere sostitutivo, che deve concludere il procedimento entro la metà del termine (art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge 241/1990), e poi proporre il ricorso al TAR contro il silenzio, anche senza diffida, entro un anno (artt. 31 e 117 c.p.a.).

Nel frattempo la licenza scaduta non vale: la legge non prevede proroghe, e finché il rinnovo non arriva non si può portare l’arma, né per la caccia né per andare al campo di tiro. Le armi regolarmente denunciate si possono invece tenere in casa, ma dalla scadenza della licenza scatta l’obbligo di presentare il certificato medico ogni cinque anni; se manca, il Prefetto può vietarne la detenzione (art. 38 TULPS). Per questo conviene chiedere il rinnovo con qualche mese di anticipo.

5. Il diniego si impugna entro 30 giorni al Prefetto o entro 60 al TAR

Contro il diniego del Questore si può proporre ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica, che permette di contestare anche l’opportunità della decisione, oppure ricorso al TAR della regione in cui ha sede la Questura entro 60 giorni (artt. 1 e 2 del d.P.R. 1199/1971; artt. 29 e 41 c.p.a.). Il ricorso straordinario, entro 120 giorni, si propone solo contro l’atto definitivo.

Il diniego del rinnovo riguarda la licenza, non il possesso: da solo non toglie le armi di casa, a meno che il Prefetto non disponga anche il divieto di detenzione armi. Tempi e costi del giudizio sono spiegati nelle guide al ricorso al TAR e su quanto costa un ricorso al TAR.

Rinnovo negato o fermo in Questura?

Contro il diniego il primo termine è di 30 giorni; se la Questura non risponde, dopo 90 giorni si può agire contro il silenzio. Inviaci il provvedimento o la domanda: ti diciamo se e come conviene agire.

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6. Come ti assiste lo Studio

L’Avv. Roberto Calzoni, specialista in diritto amministrativo, assiste in tutta Italia chi si vede negare o ritardare il rinnovo del porto d’armi. Una sintesi del servizio è nella pagina dedicata all’avvocato per armi e porto d’armi.

Se arriva il preavviso di rigetto prepariamo le osservazioni nei dieci giorni, con i documenti che possono cambiare la decisione. Se arriva il diniego valutiamo il ricorso al Prefetto o al TAR; se la Questura tace oltre i 90 giorni, attiviamo il potere sostitutivo e il ricorso contro il silenzio.

Domande frequenti

Quanto dura il porto d’armi? La licenza di porto di fucile per la caccia o per il tiro a volo dura cinque anni. Il porto d’armi per difesa personale, rilasciato dal Prefetto, vale invece un anno.

Quanto tempo ha la Questura per rinnovare il porto d’armi? Novanta giorni, sia per il porto di fucile per uso caccia sia per il tiro a volo. Scaduto il termine si può chiedere l’intervento del titolare del potere sostitutivo e poi ricorrere al TAR contro il silenzio.

Posso andare a caccia con il porto d’armi scaduto se ho chiesto il rinnovo? No. La legge non prevede proroghe: finché il rinnovo non viene concesso la licenza scaduta non autorizza a portare l’arma, e portarla ha conseguenze penali.

Con il porto d’armi scaduto posso tenere le armi in casa? Sì, se sono regolarmente denunciate. Dalla scadenza della licenza, però, bisogna presentare il certificato medico ogni cinque anni; se manca, il Prefetto può vietare la detenzione.

Il diniego del rinnovo toglie anche le armi di casa? Non da solo: il diniego riguarda la licenza di porto. Le armi si possono perdere solo se il Prefetto dispone anche il divieto di detenzione dell’art. 39 TULPS.

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