Autorizzazione al subappalto: come funziona (art. 119)

Autorizzazione al subappalto: come funziona (art. 119)

Negli appalti pubblici il subappalto deve essere autorizzato dalla stazione appaltante: che cos'è l'autorizzazione, chi la rilascia, i presupposti, la procedura e i termini (30 giorni, con silenzio-assenso) e perché il subappalto non autorizzato è nullo, alla luce dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

In breve — Negli appalti pubblici il subappalto non è libero: deve essere autorizzato dalla stazione appaltante prima che il subappaltatore inizi a lavorare. L’autorizzazione (art. 119 del d.lgs. 36/2023) è rilasciata se il subappaltatore è qualificato, non ha motivi di esclusione e il subappalto era stato indicato in offerta. La stazione appaltante decide entro 30 giorni dalla richiesta (15 per i subappalti di piccolo importo); se non risponde, scatta il silenzio-assenso. Eseguire un subappalto senza autorizzazione è gravissimo: il contratto è nullo e si rischiano conseguenze contrattuali e perfino penali.

1. Che cos’è l’autorizzazione al subappalto

L’autorizzazione al subappalto è l’atto con cui la stazione appaltante consente formalmente all’appaltatore di una commessa pubblica di avvalersi di un’altra impresa nell’esecuzione di una parte dei lavori, servizi o forniture oggetto della gara. In altre parole, è il “via libera” dell’amministrazione committente affinché una porzione del contratto possa essere eseguita da un soggetto diverso dall’aggiudicatario.

La disciplina è oggi contenuta nell’art. 119 del d.lgs. 36/2023 (il nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha sostituito l’art. 105 del d.lgs. 50/2016, a sua volta erede dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006). Il principio di fondo è rimasto fermo: senza autorizzazione, il subappalto non si può eseguire.

2. Chi rilascia l’autorizzazione (e che natura ha)

A rilasciare l’autorizzazione è la stazione appaltante, in concreto attraverso il RUP (Responsabile unico del progetto). Non basta l’accordo tra appaltatore e subappaltatore, né l’appaltatore può “concedersi” il subappalto da sé: serve l’atto dell’amministrazione committente.

È un punto su cui conviene non equivocare: l’autorizzazione al subappalto negli appalti pubblici è espressione di un potere pubblicistico, funzionale al controllo sui requisiti del subappaltatore, ed è cosa diversa dall’autorizzazione “civilistica” del committente prevista dall’art. 1656 del codice civile per il subappalto tra privati. Proprio perché è esercizio di un potere pubblico, sul diniego di autorizzazione decide il giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), e la stazione appaltante conserva poteri di verifica sui subappaltatori indicati.

3. I presupposti: cosa serve perché sia autorizzabile

L’art. 119 subordina l’autorizzazione ad alcune condizioni. La prima è spesso decisiva e viene trascurata:

A questo si aggiunge un aspetto sostanziale: il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica derivata dagli atti del contratto principale, deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto, sia in termini di prestazioni sia in termini economici. Non basta cioè un rinvio generico: deve essere chiaro cosa viene subappaltato e per quale valore.

4. La procedura e i termini

La procedura segue alcuni passaggi precisi. L’appaltatore che intende subappaltare deve trasmettere alla stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni subappaltate. Contestualmente deve allegare:

Ricevuta la richiesta completa, la stazione appaltante verifica e provvede entro i termini di legge. Ecco il quadro:

Fase Termine
Deposito del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prestazioni
Rilascio (o diniego) dell’autorizzazione 30 giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per giustificati motivi
Subappalti di piccolo importo (< 2% dell’appalto o < 100.000 €) 15 giorni
Mancato provvedimento entro il termine silenzio-assenso: l’autorizzazione si intende concessa

Il silenzio-assenso (o autorizzazione tacita) è un meccanismo di garanzia: decorso il termine senza un provvedimento espresso, l’appaltatore può avviare il subappalto, perché l’autorizzazione si considera ottenuta. Resta comunque prudente conservare la prova della richiesta e del decorso del termine.

5. Il subappalto non autorizzato: nullità e sanzioni

Eseguire un subappalto senza la prescritta autorizzazione non è un’irregolarità “formale”: è una violazione grave, che colpisce il contratto su più piani.

Sul piano civile la conseguenza è netta: il subappalto stipulato senza l’autorizzazione della stazione appaltante è nullo (art. 1418 del codice civile), come se non fosse mai stato concluso. Il motivo è che l’obbligo di farsi autorizzare non è una semplice formalità, ma una norma imperativa posta a tutela dell’interesse pubblico (art. 21 della legge 646/1982 insieme alla disciplina sugli appalti): una regola che le parti non possono derogare tra loro. E trattandosi di nullità, il giudice può rilevarla anche d’ufficio, cioè senza bisogno che una delle parti la faccia valere.

Sul piano penale, il subappalto non autorizzato di opere pubbliche è addirittura un reato: l’art. 21 della legge n. 646/1982 punisce con la reclusione (da uno a cinque anni) e la multa l’appaltatore che concede in subappalto, anche di fatto, in tutto o in parte le opere, senza l’autorizzazione dell’autorità competente; la stessa pena si applica al subappaltatore.

Sul piano contrattuale, infine, la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto e procedere alla segnalazione all’ANAC, con possibili ricadute sulle gare future. Per questo l’autorizzazione non è una formalità: è una condizione di validità e legittimità del subappalto.

6. Come possiamo aiutarti

Lo Studio Legale Calzoni assiste imprese appaltatrici, subappaltatori e stazioni appaltanti in tutte le fasi del subappalto: dalla corretta indicazione in gara alla predisposizione della richiesta di autorizzazione e delle dichiarazioni, dalla verifica dei requisiti alla gestione di un diniego o di un subappalto contestato, fino all’eventuale ricorso al TAR (competente, trattandosi di potere pubblicistico). Per approfondire trovi le guide su quando è ammesso il subappalto, su cosa deve contenere il contratto di subappalto e sul pagamento diretto del subappaltatore; per il quadro generale, vedi l’area appalti pubblici. Per una valutazione del caso puoi richiedere una consulenza.

Domande frequenti

Chi rilascia l’autorizzazione al subappalto? La stazione appaltante, di norma attraverso il RUP. È esercizio di un potere pubblicistico (sul diniego decide il giudice amministrativo), diverso dall’autorizzazione civilistica del committente prevista dall’art. 1656 del codice civile.

Entro quanto tempo la stazione appaltante deve autorizzare? Entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per giustificati motivi. Il termine scende a 15 giorni per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’appalto o sotto i 100.000 euro.

Cosa significa silenzio-assenso (o autorizzazione tacita)? Significa che, se la stazione appaltante non si pronuncia entro il termine, l’autorizzazione si intende concessa e il subappalto può essere avviato. È prudente conservare la prova della richiesta e della scadenza del termine.

Il subappalto senza autorizzazione è valido? No: è nullo ai sensi dell’art. 1418 del codice civile, perché viola una norma imperativa posta a tutela di interessi pubblici. La nullità è rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

Cosa si rischia con un subappalto non autorizzato? Oltre alla nullità del subappalto: sul piano penale, la reclusione da uno a cinque anni e la multa (art. 21 della legge 646/1982); sul piano contrattuale, la risoluzione del contratto e la segnalazione all’ANAC.

Cosa deve contenere la richiesta di autorizzazione? La copia del contratto di subappalto (depositata almeno 20 giorni prima dell’inizio), con l’indicazione puntuale dell’ambito operativo ed economico, la dichiarazione del subappaltatore su requisiti e assenza di cause di esclusione e la dichiarazione su eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 del codice civile.

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