Body cam della polizia e privacy: quando sono legittime

Body cam della polizia e privacy: quando sono legittime

Per la polizia locale le body cam sono un terreno scivoloso: manca una norma statale che le autorizzi espressamente e si applica il D.lgs. 51/2018. Servono attivazione selettiva, disciplinare, DPIA e parere preventivo del Garante. Cosa insegna il caso del Comune di Pescara, bloccato dal Garante.

In breve — Le body cam sono uno dei trattamenti di dati più delicati per un Comune, e per la polizia locale il terreno è per di più scivoloso: la legge che nel 2025 ha autorizzato i dispositivi indossabili (art. 21 della L. 80/2025, il “decreto sicurezza”) riguarda le sole Forze di polizia statali, non la polizia locale — che una norma statale espressa ancora non ce l’ha. A seconda della finalità non si applica il GDPR ordinario, bensì il D.lgs. 51/2018 — il regime dei trattamenti a fini di polizia, con obblighi analoghi. Servono un disciplinare interno che stabilisca quando e da chi la telecamera viene attivata (mai in ripresa continua), l’informativa ai cittadini, tempi di conservazione brevissimi e — passaggio non aggirabile — una valutazione d’impatto da sottoporre preventivamente al Garante. Che sa dire di no: ha già bloccato due Comuni — Pescara (dicembre 2025) e Bergamo (marzo 2026) — le cui valutazioni d’impatto sono state ritenute carenti, per di più sugli stessi errori.

1. Cosa sono le body cam e perché sono delicate

Le body cam sono piccole telecamere che l’operatore di polizia indossa sulla divisa e che riprendono, in audio e video, ciò che accade durante il servizio: un controllo, un intervento, una manifestazione. Servono a documentare i fatti, a tutelare l’operatore da accuse infondate e a scoraggiare gli abusi — da entrambe le parti.

Proprio perché registrano tutto ciò che accade davanti all’operatore, però, sono uno strumento invasivo: riprendono cittadini spesso in momenti di tensione, persone identificate, targhe, volti, conversazioni. È videosorveglianza mobile e ravvicinata, con in più l’audio — una combinazione che tocca la sfera personale molto più di una telecamera fissa. Per questo la loro adozione non è un semplice acquisto di dotazione: è un trattamento di dati personali tra i più sensibili, e va costruito con cura fin dall’inizio.

2. La base giuridica cambia a seconda del corpo di polizia

La legittimità delle body cam poggia su basi diverse a seconda di chi le indossa.

Per le forze di polizia statali — Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria — la base c’è ed è recente: l’art. 21 della L. 80/2025 (il “decreto sicurezza”) le autorizza espressamente a impiegare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di ordine pubblico, controllo del territorio e vigilanza di siti sensibili.

Per la polizia locale il quadro è più incerto. La polizia locale non è, in senso tecnico, una “forza di polizia” — quelle sono elencate dall’art. 16 della L. 121/1981 — ma polizia amministrativa comunale, con funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in via ausiliaria. Per questo l’art. 21 della L. 80/2025, che parla testualmente delle sole “Forze di polizia” e destina i finanziamenti ai corpi statali, non la riguarda. Il Comune che voglia dotare la propria polizia locale di body cam deve allora appoggiarsi altrove: le norme che nella pratica vengono richiamate sono quelle sulla sicurezza urbana (art. 10 del d.l. 14/2017) e sull’uso di riprese video per documentare l’attività di prevenzione e accertamento dei reati (art. 23 del d.P.R. 15/2018). È un fondamento più fragile e discusso — in un caso il Garante ha ritenuto che il d.P.R. 15/2018 non fosse riferibile alla polizia municipale — che l’Autorità ha finora vagliato con severità. Una riforma della polizia locale, in discussione in Parlamento, punta a colmare il vuoto inserendo espressamente le body cam tra le dotazioni; ma finché non è legge, il quadro resta questo.

Individuare la base giuridica è però solo il primo passo. Comune a tutti i corpi — statali e locali — è il regime di protezione dei dati che governa l’uso concreto delle telecamere: ed è lì, come vedremo, che si gioca la vera partita.

3. Il D.lgs. 51/2018: le stesse tutele del GDPR, per i trattamenti di polizia

Qui sta il primo bivio, quello che chi imposta il progetto sbaglia più spesso — e conta la finalità, non lo status del corpo. Quando la polizia locale usa le body cam per prevenire e accertare illeciti, il trattamento non ricade nel GDPR ordinario, ma nel D.lgs. 51/2018 — la normativa italiana che attua la direttiva europea sui dati trattati per finalità di polizia. Non conta che la polizia locale non sia formalmente una forza di polizia: ciò che rileva è lo scopo del trattamento, e per le riprese finalizzate all’accertamento di illeciti quello scopo attrae il regime del 51/2018.

Non è un regime “più permissivo”: il D.lgs. 51/2018 impone tutele analoghe a quelle del GDPR — base giuridica, minimizzazione, valutazione d’impatto, misure di sicurezza, tempi di conservazione definiti, diritti degli interessati — solo declinate per il contesto della sicurezza. La polizia locale, del resto, fa entrambe le cose: la gran parte della sua attività amministrativa resta sotto il GDPR, mentre la ripresa con body cam a fini di sicurezza rientra nel binario del 51/2018.

Individuare fin da subito il regime corretto è decisivo, perché da lì discende tutto il resto — basi giuridiche, diritti, limiti. Ed è proprio la confusione tra le fonti uno degli errori che il Garante ha censurato nel caso Pescara (capitolo 7), dove ha ricordato che gli organi della polizia municipale restano esclusi dall’elenco delle forze di polizia, senza che ciò tolga applicazione al 51/2018 per i trattamenti di sicurezza.

4. L’altra faccia: la body cam riprende anche l’agente (art. 4 Statuto)

Finora abbiamo guardato la body cam dal lato dei cittadini ripresi. C’è però una seconda faccia, spesso trascurata: la telecamera è indossata dall’agente, e registra anche la sua attività di servizio. Sotto questo profilo la body cam è uno strumento da cui deriva la possibilità di controllo a distanza del lavoratore, e ricade nell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970): il suo impiego richiede quindi un accordo con le rappresentanze sindacali o l’autorizzazione dell’Ispettorato, oltre a un’informativa specifica agli agenti.

Non è teoria: nel 2026, nella stessa data, il Garante ha sanzionato due Comuni proprio su questo fronte. Il Comune di Venezia (provv. n. 272 del 17 aprile 2026) aveva una base valida — l’accordo sindacale ex art. 4 dello Statuto e la finalità di tutela dell’incolumità degli agenti, che il Garante ha riconosciuto legittima — ma è stato sanzionato (3.000 euro) per non aver fornito agli agenti un’informativa adeguata (artt. 12 e 13 GDPR). Il Comune di Cogoleto (provv. n. 271 del 17 aprile 2026) è caduto ancora più a monte: aveva dotato gli agenti di body cam appoggiandosi a un vecchio accordo di videosorveglianza del 2017 — che riguardava le telecamere fisse, non i dispositivi indossabili — e al consenso dei lavoratori. Il Garante ha chiarito due punti fermi: un accordo generico sulla videosorveglianza non copre le body cam, e soprattutto il consenso dei dipendenti non sostituisce l’accordo sindacale richiesto dall’art. 4 (sanzione di 4.000 euro, anche per l’assenza di DPIA e di informativa).

La lezione è che la body cam va messa in regola su due fronti insieme: verso i cittadini che riprende e verso chi la indossa. Al controllo dei lavoratori con strumenti di questo tipo — e al principio per cui il consenso del lavoratore non basta — abbiamo dedicato guide specifiche, sul controllo dei dipendenti e sulle telecamere sul posto di lavoro.

5. Le regole d’oro: attivazione selettiva, disciplinare, informativa

Il cuore della disciplina è impedire che la body cam diventi una sorveglianza continua della persona. Da qui tre regole operative irrinunciabili.

Le regole d'uso delle body cam

attivazione selettiva: la telecamera non registra in continuo, ma viene accesa solo nel momento dell'intervento o della situazione critica, e spenta appena cessa la necessità;

disciplinare interno: un documento tecnico-organizzativo che stabilisca esattamente quando la body cam va attivata, chi ne autorizza l'uso (di regola su ordine di servizio del Comandante) e con quali garanzie;

informativa ai cittadini: le persone vanno informate della possibilità di essere riprese, con le modalità adatte a un contesto dinamico in cui il cartello fisso non basta.

A queste si aggiungono le misure tecniche: conservazione brevissima (nell’ordine di poche ore se non emerge un illecito, pochi giorni se la ripresa documenta un reato), cifratura dei dati con gestione delle chiavi che escluda l’accesso in chiaro da parte del fornitore, autorizzazione scritta per ogni operatore e tracciamento di chi accede alle immagini.

6. La DPIA e il parere preventivo del Garante

C’è un adempimento che, per le body cam, non è aggirabile: la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Trattandosi di sorveglianza sistematica in ambito di polizia, la valutazione è obbligatoria — e va sottoposta preventivamente al Garante per il suo parere, prima di attivare gli impianti.

Non è una formalità: è il filtro che decide se il progetto può partire. Il Garante esamina la DPIA nel merito e, se la ritiene carente, esprime parere non favorevole — che equivale a un veto finché le criticità non vengono risolte. È esattamente ciò che è accaduto a Pescara.

7. Due Comuni bloccati: perché il Garante ha detto no

I casi · Garante, provv. 743/2025 e 191/2026

Comune di Pescara (provv. n. 743 del 4 dicembre 2025): parere non favorevole sulla valutazione d'impatto per le body cam della polizia locale, presentata in quattro versioni in tre anni, tutte con osservazioni dell'Autorità e ritenute infine carenti.

Comune di Bergamo (provv. n. 191 del 12 marzo 2026): pochi mesi dopo, un secondo parere non favorevole, alla terza versione della valutazione, per criticità di sicurezza rimaste irrisolte.

Il dato che colpisce è che i due Comuni sono caduti sugli stessi punti — segno che non si tratta di sfortuna, ma di un terreno dove è facile sbagliare. A Pescara il Comune continuava a mescolare le fonti normative, richiamando sia il GDPR sia norme non applicabili alla polizia municipale, senza individuare con chiarezza il quadro giuridico — che il Garante definisce “l’aspetto fondamentale”. Ma è sul piano tecnico che i due casi coincidono: in entrambi le chiavi di cifratura erano nella disponibilità del fornitore, che avrebbe così potuto accedere ai dati; in entrambi la conservazione su server esteri (nel caso di Bergamo, cloud nel Regno Unito) configurava un trasferimento di dati verso Paesi terzi vietato dall’art. 31 del d.lgs. 51/2018; e in entrambi le misure di sicurezza sono state ritenute inadeguate rispetto all’alto rischio del trattamento.

La lezione è netta: le body cam per la polizia locale non hanno una scorciatoia normativa, e su di esse il Garante pretende un progetto rigoroso — che non si accontenta, e che verifica nel dettaglio dove finiscono i dati e chi ne detiene le chiavi. Un Comune che imposti male la valutazione d’impatto rischia di trascinarsi per anni in un rimpallo che si chiude con un veto, con i dispositivi già acquistati e inutilizzabili.

8. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Le body cam sono il terreno dove un errore di impostazione costa il blocco dell’intero progetto. Lo Studio Legale Calzoni affianca Comuni e polizie locali nell’introduzione dei dispositivi a norma, dentro la consulenza privacy e GDPR per la pubblica amministrazione: individuiamo il corretto quadro normativo, redigiamo la valutazione d’impatto da sottoporre al Garante, costruiamo il disciplinare d’uso e l’informativa, definiamo tempi di conservazione, cifratura e ruoli. L’obiettivo è arrivare al parere del Garante con un progetto solido — non dopo tre anni di rilievi, ma alla prima presentazione.

Domande frequenti

Le body cam sono a prova di privacy? Possono esserlo, ma solo se il progetto è costruito nel rispetto delle regole: attivazione selettiva (mai ripresa continua), disciplinare interno, informativa, conservazione breve, cifratura e — obbligatoria — la valutazione d’impatto sottoposta preventivamente al Garante. Senza questi requisiti non sono legittime, come dimostra il blocco del Comune di Pescara.

La polizia locale può usare le body cam? È un terreno incerto. La legge che nel 2025 ha autorizzato i dispositivi indossabili (art. 21 L. 80/2025) riguarda solo le forze di polizia statali, non la polizia locale, che non ne fa parte. Per i Comuni manca quindi una norma statale espressa: la base va costruita sulle funzioni di polizia giudiziaria, sulla sicurezza urbana e sui regolamenti comunali, argomentandola con rigore — ed è per questo che il progetto va impostato con particolare attenzione.

Quale normativa si applica alle body cam della polizia? Dipende dalla finalità. Quando la ripresa serve a prevenire o accertare illeciti si applica il D.lgs. 51/2018 (attuazione della direttiva UE sui dati trattati a fini di polizia), non il GDPR ordinario — e questo vale anche per la polizia locale, che pur non essendo formalmente una “forza di polizia” tratta quei dati per finalità di sicurezza. È un regime distinto ma con obblighi analoghi al GDPR: base giuridica, minimizzazione, DPIA, sicurezza, tempi di conservazione.

Le body cam devono registrare in continuo? No: la regola è l’attivazione selettiva. La telecamera si accende solo nel momento dell’intervento o della situazione critica e si spegne appena cessa la necessità. Una registrazione continua sarebbe una sorveglianza sproporzionata e illegittima.

Serve il parere del Garante per le body cam? Sì. La valutazione d’impatto è obbligatoria e va sottoposta preventivamente al Garante prima di attivare gli impianti. Il Garante la esamina nel merito e, se la ritiene carente, esprime parere non favorevole — come accaduto ai Comuni di Pescara (dicembre 2025) e Bergamo (marzo 2026).

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