Cartelli videosorveglianza: cosa devono contenere e dove vanno

Cartelli videosorveglianza: cosa devono contenere e dove vanno

Il cartello di videosorveglianza è obbligatorio: cosa deve contenere (il modello di primo livello EDPB), dove va posizionato, come funziona il sistema a due livelli e cosa si rischia se manca o è generico.

In breve — Il cartello che segnala la videosorveglianza è obbligatorio: l’art. 13 del GDPR impone di informare le persone prima che entrino nel raggio della telecamera. Il modello corretto è quello “a due livelli”: un cartello sintetico di primo livello — con titolare, finalità, base giuridica, diritti e rimando all’informativa completa — collocato prima del campo di ripresa, e un’informativa completa di secondo livello accessibile via QR code o indirizzo web. Un cartello assente, generico (la sola dicitura “area videosorvegliata”) o mal posizionato è una violazione, che il Garante ha già sanzionato. Vale per i Comuni come per le aziende e i condomìni.

1. Il cartello di videosorveglianza è obbligatorio?

Sì. Chiunque installi un impianto di videosorveglianza — un Comune, un’azienda, un negozio, un condominio — tratta dati personali e deve informare le persone riprese. L’obbligo nasce dall’art. 13 del GDPR: l’informativa va resa prima che l’interessato entri nel raggio d’azione della telecamera. Lo strumento con cui lo si assolve, in un contesto in cui non si può consegnare un documento a ciascun passante, è il cartello: il segnale visibile che avvisa che in quell’area si registra.

Non è una formalità. La segnalazione è la prima forma di trasparenza e di tutela: consente a chi sta per essere ripreso di saperlo in anticipo, di conoscere chi tratta le sue immagini e per quale scopo, e di comportarsi di conseguenza. La sua assenza rende il trattamento illecito a prescindere dalla bontà delle finalità perseguite.

La norma · Art. 13 GDPR

Il titolare deve fornire all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono raccolti, le informazioni sul trattamento: identità e contatti del titolare (e del DPO), finalità e base giuridica, destinatari, periodo di conservazione, diritti dell'interessato e diritto di reclamo al Garante. Nella videosorveglianza questo obbligo si assolve, in prima battuta, con il cartello collocato prima dell'area ripresa.

2. Cosa deve contenere il cartello (il modello di primo livello)

Il contenuto del cartello non è libero. Le Linee guida 3/2019 dell’EDPB — il Comitato europeo per la protezione dei dati — sul trattamento tramite dispositivi video hanno definito un modello di cartello di primo livello diventato lo standard di riferimento. L’idea è che sul cartello siano riportate le informazioni più importanti e quelle che più incidono sull’interessato — come l’eventuale condivisione delle immagini con soggetti terzi — in forma sintetica ma completa, rimandando al secondo livello per il dettaglio.

Il cartello di primo livello deve indicare:

Il cartello di primo livello · cosa riporta

L'icona di una telecamera, per immediatezza, con la dicitura «Area videosorvegliata»;

il titolare del trattamento (e il DPO, se nominato) con i relativi contatti;

le finalità della videosorveglianza e la base giuridica del trattamento;

i tempi di conservazione delle immagini;

gli eventuali destinatari delle immagini (con chi vengono condivise — ad esempio le forze dell'ordine);

i diritti dell'interessato e il diritto di reclamo al Garante;

il rimando all'informativa completa di secondo livello e dove reperirla.

È utile ricordare cosa il cartello non può essere: un avviso muto della sola presenza di telecamere. Deve dire chi tratta i dati, perché e con quali diritti per l’interessato. È questo che lo distingue da una semplice targhetta.

3. Il sistema “a due livelli”

Il cartello non esaurisce l’informativa: la avvia. Il modello corretto è stratificato, su due livelli, proprio perché su un cartello non si può riportare tutto senza renderlo illeggibile.

Il primo livello è il cartello sintetico descritto sopra: le informazioni essenziali, subito visibili. Il secondo livello è l’informativa completa ai sensi dell’art. 13, che contiene tutti gli elementi richiesti dal Regolamento: dati di contatto del titolare e del DPO, finalità e base giuridica, destinatari delle immagini ed eventuali trasferimenti, tempi di conservazione, diritti dell’interessato e modalità per esercitarli, presenza di eventuali sistemi automatizzati o di profilazione. Questa informativa va resa facilmente accessibile: la soluzione oggi più diffusa è un QR code stampato sul cartello, affiancato da un indirizzo web e dalla possibilità di consultarla presso gli uffici del titolare.

Il punto pratico: il cartello e l’informativa completa non sono alternativi. Servono entrambi. Un cartello senza rimando al secondo livello, o un’informativa completa senza un cartello che la annunci, lasciano scoperta una parte dell’obbligo.

4. Dove e come posizionare il cartello

La regola di posizionamento discende dalla finalità stessa dell’avviso: informare prima. Il cartello va quindi collocato prima che la persona entri nel campo visivo della telecamera. Non deve necessariamente trovarsi accanto al dispositivo, ma nelle immediate vicinanze, in modo che l’avviso preceda l’ingresso nell’area ripresa. Se le telecamere coprono un’area estesa o sono distribuite in più punti, occorre installare più cartelli, ciascuno in posizione strategica.

Contano anche formato e leggibilità. Il cartello deve risultare leggibile in ogni condizione di luce e da parte di qualunque passante: si raccomanda un’altezza di installazione di circa 1,80–2 metri dal suolo e caratteri di dimensione adeguata. L’art. 12 del GDPR impone del resto che l’informazione sia resa in forma concisa, trasparente e comprensibile, con un linguaggio chiaro e semplice, se del caso con icone standardizzate. Per le persone con disabilità visive il titolare deve prevedere soluzioni accessibili, rendendo l’informativa di secondo livello anche in forma diversa da quella scritta.

5. Gli errori che costano (e le sanzioni)

L’errore più frequente è affidarsi a un avviso generico. Formule come «Città videosorvegliata» o «Sistema di videosorveglianza attivo», collocate all’ingresso del territorio comunale o di un’attività, possono sembrare sufficienti ma non lo sono: non contengono il titolare, le finalità, i tempi di conservazione né il rimando all’informativa completa, e quindi non assolvono l’obbligo dell’art. 13. Allo stesso modo, un cartello all’ingresso non “copre” le singole telecamere disseminate: ognuna va segnalata nel proprio punto.

Il caso · Garante, provv. n. 100 del 22 febbraio 2024

Il Garante ha sanzionato un Comune con 3.000 euro per non aver installato i cartelli informativi prima del raggio di azione di tre telecamere che sorvegliavano alcuni cassonetti dei rifiuti. Il principio è netto: anche le telecamere in aree apparentemente marginali trattano dati personali — l'immagine del volto, la fisionomia — e non sono esenti dall'obbligo di segnalazione.

Le conseguenze non si fermano alla singola multa. La violazione degli obblighi di informativa espone alle sanzioni del GDPR — che possono arrivare, nei casi più gravi, fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato — oltre all’ordine del Garante di adeguare o sospendere l’impianto. Per un ente pubblico la sanzione è modulata, ma il rischio reputazionale e l’ordine di adeguamento restano.

6. Cartelli per Comuni, aziende e condomìni

L’obbligo è lo stesso per tutti, ma cambia il contesto.

7. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Il cartello sembra il più semplice degli adempimenti, ed è quello che il Garante contesta più spesso — perché è il più visibile. Lo Studio Legale Calzoni assiste enti pubblici, imprese e privati in materia di privacy e protezione dei dati: predisponiamo i cartelli e l’informativa a due livelli conformi al modello EDPB, verifichiamo il corretto posizionamento e la coerenza dell’intero impianto documentale, e affianchiamo i Comuni nell’insieme degli adempimenti sulla videosorveglianza comunale. Un controllo preventivo costa una frazione di una sanzione.

Domande frequenti

Il cartello di videosorveglianza è obbligatorio? Sì. L’art. 13 del GDPR impone di informare le persone prima che entrino nel raggio della telecamera, e nella videosorveglianza questo obbligo si assolve in prima battuta con il cartello. La sua assenza rende il trattamento illecito.

Cosa deve contenere il cartello? Secondo il modello di primo livello delle Linee guida EDPB 3/2019: l’icona della telecamera con la dicitura “area videosorvegliata”, il titolare (e il DPO se nominato) con i contatti, le finalità e la base giuridica, i tempi di conservazione, gli eventuali destinatari (con chi si condividono le immagini), i diritti dell’interessato e il rimando all’informativa completa di secondo livello.

Basta scrivere “area videosorvegliata”? No. La sola dicitura generica non contiene le informazioni essenziali (titolare, finalità, conservazione, rimando all’informativa completa) e non soddisfa l’art. 13 del GDPR. È uno degli errori più sanzionati.

Dove va posizionato il cartello? Prima che la persona entri nel campo visivo della telecamera, nelle immediate vicinanze del dispositivo, a un’altezza di circa 1,80–2 metri e con caratteri leggibili. Se le telecamere sono più d’una o coprono un’area estesa, servono più cartelli.

Serve il QR code sul cartello? Non è obbligatorio in sé, ma è oggi la soluzione più pratica per rendere accessibile l’informativa completa di secondo livello. In alternativa si indica un indirizzo web e la possibilità di consultarla presso gli uffici del titolare.

Cosa si rischia se manca il cartello? La violazione degli obblighi informativi è sanzionabile dal Garante (fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato nei casi più gravi, modulata per gli enti pubblici), oltre all’ordine di adeguare l’impianto. Il Garante ha già sanzionato Comuni per la sola assenza dei cartelli.

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