Concessione gas scaduta e richiesta di revisione del canone

La gara d'ambito non arriva, la concessione è scaduta da anni e il canone non è più sostenibile. Quando si può chiedere la revisione, come si costruisce l'istanza e cosa fare se il Comune la respinge.
In breve — Il gestore che continua a distribuire gas dopo la scadenza della concessione, perché obbligato dall’art. 14, comma 7, del d.lgs. 164/2000, può chiedere al Comune la revisione del canone concessorio. Il ritardo dell’ente d’ambito nell’indire la gara non può tradursi in un obbligo di gestire il servizio in perdita. Il rimedio applicabile è l’art. 9 del d.lgs. 36/2023 sulla conservazione dell’equilibrio contrattuale, che opera anche per le concessioni stipulate prima del nuovo Codice. Se il Comune respinge l’istanza senza istruttoria, o non risponde, la via è il ricorso al TAR.
1. Concessione gas scaduta: sì, la revisione si può chiedere
Gli operatori che gestiscono il servizio di distribuzione del gas naturale in concessione possono richiedere la revisione o la rideterminazione del canone durante la proroga imposta dall’art. 14, comma 7, del d.lgs. 164/2000, soprattutto quando ciò è necessario per garantire l’economicità e la sostenibilità finanziaria del servizio.
Lo ha affermato il TAR Lombardia, sentenza 11 novembre 2025, n. 3669, evidenziando che il ritardo delle Autorità d’ambito nell’indire la gara per il nuovo affidamento, rispetto ai termini di legge, non può tradursi in un obbligo per il concessionario di continuare a gestire il servizio in perdita.
La norma · art. 14, comma 7, d.lgs. 164/2000
«Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.»
Quando la prosecuzione dell’attività non è frutto di una libera scelta imprenditoriale ma è imposta dalla legge ai sensi dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. 164/2000, l’amministrazione deve esaminare l’istanza individuando correttamente la disciplina applicabile.
2. I rimedi applicabili dopo la scadenza della concessione
Sullo sfondo della vicenda c’è una pronuncia della Corte costituzionale, la sentenza 7 dicembre 2021, n. 239. Decidendo sull’art. 1, comma 453, della legge 232/2016, la Corte ha chiarito che l’obbligo di proseguire il servizio previsto dall’art. 14, comma 7, non esclude che il canone contrattuale possa essere rivisto quando ne ricorrano i presupposti. Nella stessa occasione ha segnalato l’anomalia di una riforma delle gare d’ambito rimasta inattuata a più di quindici anni dall’entrata in vigore, osservando che la proroga ex lege può determinare un irragionevole squilibrio delle obbligazioni contrattuali.
Su questo sfondo si innesta il TAR Lombardia, che individua con precisione quali rimedi sono applicabili quando la concessione del gas prosegue dopo la scadenza del contratto.
In primo luogo il Collegio respinge la tesi del Comune, secondo cui doveva applicarsi l’art. 19, comma 2-bis, della legge 109/1994, norma vigente al momento della stipula del contratto. Quella disposizione riguarda la revisione del piano economico-finanziario negli appalti di lavori pubblici, mentre nel caso concreto si discute di una concessione di servizio pubblico.
In secondo luogo — ed è il passaggio più innovativo — il rimedio viene individuato nell’art. 9 del d.lgs. 36/2023, pur trattandosi di una concessione stipulata prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Tra i rimedi previsti dall'ordinamento nel particolare settore dei contratti pubblici (in cui rientra il contratto di concessione), possono annoverarsi […] il rimedio manutentivo di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 36 del 2023 applicabile in via diretta.
L’art. 9 del Codice dei contratti pubblici enuncia il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale: se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili che alterano in modo rilevante l’equilibrio originario, la parte svantaggiata ha diritto a una rinegoziazione secondo buona fede. Trattandosi di un principio generale, trova applicazione diretta anche nei rapporti sorti prima del 2023.
Un limite però delimita ciò che si può ottenere: la rinegoziazione ha finalità conservative. Riporta il contratto all’equilibrio fissato in origine, non lo migliora. Il piano economico-finanziario resta il parametro di riferimento, e per questa via non si possono ottenere condizioni che in gara non erano state ottenute.
3. L’istanza al Comune: come va costruita
L’istanza non è una lettera di lamentela né una segnalazione generica. È l’atto che apre un procedimento amministrativo e che, se l’ente lo istruisce male, diventa la base del ricorso: quanto più è solida la richiesta, tanto più è fragile il diniego che la respinge.
Il punto decisivo è che sia adeguatamente circostanziata. Non basta affermare che il canone è troppo alto, o che la concessione è scaduta da tempo. Occorre dimostrare all’ente, con dati verificabili, che un disequilibrio si è effettivamente prodotto e che incide sulla sostenibilità del servizio.
La prova più efficace è l’andamento della gestione negli anni. Un conto è esibire il bilancio di un singolo esercizio in perdita, che può dipendere da fattori occasionali; altro è ricostruire la serie storica del servizio dalla scadenza della concessione a oggi, mostrando come il canone, rimasto invariato, abbia progressivamente eroso i margini fino a rendere la gestione insostenibile. È quella progressione a rendere evidente che lo squilibrio non è congiunturale ma strutturale, e che dipende dal prolungarsi di una situazione che il gestore non ha scelto.
Alla ricostruzione vanno affiancati i documenti che la sostengono: i conti della gestione separata del servizio, il confronto con le condizioni economiche su cui la concessione era stata costruita in origine, la quantificazione puntuale del disallineamento e l’indicazione del canone che restituirebbe l’equilibrio.
4. Il Comune deve pronunciarsi sull’istanza
Ricevuta l’istanza, l’ente concedente non può ignorarla né archiviarla come una semplice segnalazione. È tenuto a vagliare la richiesta, ad avviare il relativo procedimento e a compiere gli approfondimenti necessari per verificare se l’equilibrio del rapporto sia stato davvero alterato.
Questo non significa che debba accoglierla. L’esito può essere anche di rigetto, e un rigetto motivato nel merito, fondato su una verifica effettiva dei conti prodotti dal gestore, è una decisione pienamente difendibile. Ciò che l’ente non può fare è decidere senza istruire: negare la revisione senza aver esaminato i dati economici e senza spiegare perché quei dati non dimostrano lo squilibrio lamentato.
La differenza è sostanziale anche per il Comune. Un diniego che si limita a richiamare la scadenza del contratto, o una disciplina non pertinente, è un provvedimento privo di istruttoria, e come tale destinato a essere annullato. Il contenzioso che ne segue si protrae per anni, durante i quali il servizio continua a essere gestito in condizioni squilibrate; se poi lo squilibrio viene accertato, la revisione opera comunque, ma con l’aggravio delle spese di lite e con una rideterminazione decisa altrove.
5. Se il Comune respinge o non risponde
È lo scenario più frequente, ed è anche quello in cui l’ente commette gli errori che rendono il diniego attaccabile.
Il vizio tipico è il difetto di istruttoria: il Comune non entra nel merito, non esamina i dati economici, e nega richiamando una norma non pertinente o presupposti che non sono quelli giusti. Un diniego così motivato viene annullato, e l’amministrazione deve riesaminare l’istanza.
Se invece il Comune resta in silenzio, il gestore può agire per far dichiarare l’obbligo di provvedere, e in ogni caso rivolgersi al giudice per ottenere il riequilibrio in sede giudiziale: il rapporto proseguirà alle condizioni che il giudice stabilisce.
Sui presupposti e sui tempi dell’azione rinviamo alla guida al ricorso al TAR.
6. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni
La materia intreccia la disciplina di settore del gas, le regole sulle concessioni e i principi del Codice dei contratti pubblici. Un’istanza costruita senza numeri viene respinta; un diniego non istruito viene annullato. In entrambi i casi il problema si sposta di anni, mentre il servizio resta in squilibrio.
Lo Studio Legale Calzoni assiste gestori e Comuni in questa fase, all’interno della consulenza su servizi pubblici locali e concessioni: predisposizione dell’istanza di revisione e della documentazione a supporto, istruttoria dell’istanza dal lato dell’ente, impugnazione o difesa del diniego davanti al TAR, gestione della fase transitoria fino alla gara d’ambito.
Domande frequenti
Il gestore del servizio gas può chiedere la revisione del canone dopo la scadenza della concessione? Sì. La Corte costituzionale (sentenza n. 239/2021) ha chiarito che l’obbligo di proseguire il servizio previsto dall’art. 14, comma 7, del d.lgs. 164/2000 non esclude la revisione del canone. Il TAR Lombardia (11 novembre 2025, n. 3669) ne ha tratto la conseguenza che il ritardo nella gara non può obbligare il gestore a operare in perdita.
Quale norma si applica alla revisione del canone di una concessione gas? Secondo il TAR Lombardia il rimedio è l’art. 9 del d.lgs. 36/2023, sulla conservazione dell’equilibrio contrattuale. Non si applica invece l’art. 19, comma 2-bis, della legge 109/1994, che riguarda gli appalti di lavori pubblici e non le concessioni di servizio.
Si applica l’art. 9 del d.lgs. 36/2023 a una concessione stipulata prima del 2023? Sì. L’art. 9 è un principio generale a tutela della conservazione dell’equilibrio contrattuale e si applica in via diretta anche a rapporti sorti prima del nuovo Codice.
Il Comune può respingere l’istanza senza esaminarla? No. Deve aprire un’istruttoria effettiva, esaminare la documentazione economico-finanziaria, verificare se l’equilibrio è stato alterato e motivare nel merito. Un diniego fondato su una norma non applicabile è illegittimo per difetto di istruttoria.
Cosa posso fare se il Comune non risponde? Agire per far dichiarare l’obbligo di provvedere e, in ogni caso, rivolgersi al giudice competente per ottenere il riequilibrio in sede giudiziale: il rapporto proseguirà alle condizioni stabilite dal giudice.
La rinegoziazione può migliorare le condizioni ottenute in gara? No. Ha finalità conservative: riporta il contratto all’equilibrio fissato dal bando e dall’aggiudicazione, senza modificarne la sostanza economica.
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