1. È obbligatorio il PEF nei contratti di concessione?
Nel corso di una gara pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle lampade votive, l’amministrazione concedente non ha richiesto alle imprese partecipanti la presentazione del Piano Economico Finanziario (PEF), ritenendolo un adempimento non obbligatorio.
A seguito dell’aggiudicazione, l’impresa seconda classificata ha però presentato ricorso al TAR, sostenendo che il PEF fosse necessario ai sensi del d.lgs. 36/2023, anche se non richiesto dalla lex specialis. Secondo la ricorrente, il piano rappresentava una componente imprescindibile dell’offerta, funzionale a dimostrare la sostenibilità economica e la regolarità della futura gestione da parte del concessionario.
2. La decisione del TAR sull’obbligatorietà del PEF
Il TAR ha respinto il ricorso presentato dall’impresa seconda classificata, confermando la legittimità dell’aggiudicazione in assenza del Piano Economico Finanziario. Secondo il Collegio, l’art. 182, comma 5, del d.lgs. 36/2023 non impone all’ente concedente di richiedere il PEF alle imprese concorrenti, ma consente di inserirlo nel bando “a seconda dei casi”, lasciando quindi all’amministrazione la facoltà di valutare se sia necessario per il tipo di concessione da affidare.
Allo stesso modo, l’art. 185, comma 5, non impone la presentazione del PEF come requisito di ammissibilità dell’offerta, ma stabilisce che, se presente, esso debba essere oggetto di verifica da parte della commissione. In assenza del PEF, la commissione può comunque valutare l’adeguatezza economica dell’offerta mediante chiarimenti o altri documenti integrativi. Ne deriva che il PEF non è obbligatorio in ogni gara di concessione, ma diventa rilevante solo se richiesto espressamente nel disciplinare o necessario per la natura economica dell’affidamento.
3. Quando il PEF diventa obbligatorio in base ad altre normative
Sebbene il d.lgs. 36/2023 non imponga sempre la presentazione del PEF per l’aggiudicazione di una concessione, alcuni settori specifici prevedono l’obbligo in base a normative proprie o regolamenti di settore. È il caso, ad esempio, dei servizi pubblici locali a rete e di rilevanza economica, in cui il PEF è uno strumento essenziale per valutare l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione e la sostenibilità nel lungo periodo. In tali ambiti, il PEF serve a dimostrare la congruità del rapporto tra investimenti, ricavi attesi e durata della concessione.
Un altro esempio si rinviene nel settore idrico integrato, disciplinato dalla normativa ARERA, dove il PEF è richiesto per la determinazione delle tariffe. Anche nei servizi di trasporto pubblico locale, il PEF può essere obbligatorio in funzione delle regole dettate dai piani di bacino o dai contratti di servizio. È quindi importante che l’ente concedente valuti attentamente il quadro normativo di riferimento, in relazione alla tipologia di servizio oggetto della concessione, per stabilire se la richiesta di un PEF debba essere obbligatoriamente prevista.
4. Il ruolo del PEF nella fase esecutiva della concessione
Anche quando non è richiesto in fase di gara, il Piano Economico Finanziario può assumere un ruolo determinante durante l’esecuzione della concessione. In particolare, l’art. 192 del d.lgs. 36/2023 consente al concessionario di chiedere la revisione del contratto quando eventi straordinari e imprevedibili, non imputabili al gestore, incidano in modo significativo sull’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.
In questi casi, il PEF rappresenta il documento di riferimento per dimostrare l’equilibrio iniziale e misurare l’impatto degli eventi sopravvenuti. Senza un piano originario depositato in sede di gara, sarà molto più difficile provare l’effettiva alterazione dell’equilibrio contrattuale. Per questo motivo, è consigliabile per gli enti concedenti prevedere comunque un PEF, anche quando non strettamente obbligatorio, a tutela della buona riuscita della concessione e per prevenire contenziosi futuri.
5. In conclusione
La sentenza esaminata conferma che la presentazione del Piano Economico Finanziario (PEF) non è sempre obbligatoria nelle gare per l’affidamento di concessioni, salvo che ciò non sia previsto dal disciplinare di gara. Tuttavia, la scelta di non richiederlo può comportare rischi significativi, soprattutto nei settori regolati o ad alta complessità gestionale.
Anche nei casi in cui il PEF non sia richiesto per legge, è consigliabile che l’amministrazione concedente ne valuti l’inserimento tra i documenti di gara, per garantire trasparenza, controllo della sostenibilità dell’offerta e tutela dell’equilibrio economico-finanziario in fase esecutiva. In tal modo, si rafforza la solidità dell’intera procedura e si prevengono richieste di riequilibrio difficili da valutare in assenza di parametri contrattuali certi.
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