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Consulenza per il recepimento del decreto whistleblowing

1. Il decreto whistleblowing

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ha riscritto la disciplina sulla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che possono ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o della società pubblica.

Le pubbliche amministrazioni e le società pubbliche sono tenute ad osservare e dimostrare di aver correttamente recepito la normativa sulle segnalazioni di whistleblowing al fine di non incorrere in sanzioni pecuniarie da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, infatti, prevede l’applicazione di importanti sanzioni, che possono variare da un minimo di 10.000 euro fino ad un massimo di 50.000 euro, in caso di mancato recepimento della nuova disciplina sul wistleblowing  oppure in caso di recepimento non conforme alle prescrizioni di legge. 

2. Consulenza per la predisposizione di procedure di whistleblowing

Le pubbliche amministrazioni e le società pubbliche richiedono allo studio legale di provvedere alla stesura della procedura necessaria per dimostrare il corretto recepimento della normativa sulle segnalazioni di whistleblowing di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. 

Con l’aiuto dello studio legale, le società pubbliche e le amministrazioni pubbliche possono  approvare una procedura che guidi il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella conduzione delle indagini necessari a verificare la veridicità di quanto segnalato e tuteli la riservatezza dell’identità del segnalante al fine di evitare possibili ritorsioni.

La consulenza per la predisposizione della procedura di gestione delle segnalazioni di whistleblowing si sviluppa attraverso l’identificazione e la progettazione dei canali di segnalazione; la ricognizione precisa degli adempimenti di competenza dell’RPCT per la corretta gestione delle segnalazioni di whistleblowing; la definizione delle misure necessarie per proteggere la riservatezza dell’identità del segnalante in ogni fase della procedura. 

3. Assistenza al RPCT nella gestione delle segnalazioni whistleblowing

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ha attribuito al RPCT la competenza esclusiva di gestire le segnalazioni di whistleblowing. Al RPCT, infatti, competono tutta una serie di adempimenti, alcuni con finalità informativa, come, per esempio, il rilascio dell’avviso di ricevimento della segnalazione, altre, invece, di rilevante impatto, essendo allo stesso attribuito il compito di dare seguito alle segnalazioni di whistleblowing e quindi di valutare  la veridicità della segnalazione e la sua rilevanza. 

Data l’ampiezza e l’eterogeneità delle violazioni che possono formare oggetto di segnalazione  di whistleblowing, lo studio legale assiste i RPCT nella gestione delle segnalazioni, prevedendo tale possibilità già nei regolamenti a disciplina delle procedure di gestione delle segnalazioni, affinché i RPCT  possano essere supportati negli adempimenti prescritti dalla legge e nelle valutazioni conseguenti dalle professionalità più adeguate al tipo di segnalazione presentata. 

Il coinvolgimento di professionalità esterne da parte del RPCT non potrà comunque pregiudicare la riservatezza dell’identità del segnalante, salvo che lo stesso segnalante abbia espressamente acconsentito per iscritto alla comunicazione dei suoi dati personali. 

4. Assistenza nella gestione di gestione conflitti di interesse riguardanti il RPCT

E se la segnalazione di whistleblowing riguardasse proprio il RPCT chiamato a gestire la segnalazione? Per gestire tale situazione, lo studio legale assiste le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche nella gestione delle situazioni di conflitto di interesse, prevedendo nei regolamenti di gestione delle segnalazioni rimedi volti a prevenire ed superare il potenziale conflitto.

La mancata previsione di meccanismi volti a prevenire e risolvere eventuali situazioni di conflitto di interesse rende la pubblica amministrazione e la società pubblica sanzionabile da parte di ANAC  per errato recepimento della disciplina sul wistleblowing e da parte del Garante privacy per violazione della riservatezza del segnalante.  

In una situazione simile, infatti, il potenziale autore sarebbe scoraggiato dal presentare una segnalazione e l’identità del segnalante sarebbe conosciuta dalla stessa persona che verrebbe accusata di una presunta violazione con conseguente pregiudizio della riservatezza richiesta dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. 

5. Assistenza obblighi dettati dalla normativa sulla privacy del whistleblower

La normativa sulle segnalazioni di whistleblowing richiede alle pubbliche amministrazioni e alle società pubbliche di prestare particolare attenzione agli adempimenti prescritti dal regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali dell’autore della segnalazione.  

Lo studio legale assiste le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche nella preparazione della documentazione necessaria ad ottemperare agli obblighi previsti a tutela dell’identità del segnalate, predisponendo:

  •  l’informativa privacy da rendere all’autore della segnalazione ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679;
  • l’informativa privacy da rendere al soggetto segnalato ai sensi dell’art. 14 del regolamento (UE) 2016/679;
  • gli atti di nomina degli incaricati al trattamento qualora si renda necessario coinvolgere ulteriori soggetti facenti parte dell’ufficio del RPCT;
  • gli atti di nomina a responsabili del trattamento qualora risulti necessario coinvolgere professionalità esterne ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679;
  • i registri sul trattamento dei dati personali.

6. In cosa consiste la consulenza sulla normativa whistleblowing

La consulenza sulla normativa whistleblowing può consistere nell’espressione di un parere legale su questioni particolarmente complesse, oppure  nello sviluppo degli atti e dei documenti necessari per dare concreta applicabilità agli obblighi sanciti dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24,  

In generale, la consulenza legale sulla normativa whistleblowing varia a seconda del bisogno espresso dal richiedente e può essere episodica oppure continuativa ed orientata alla formazione.