La crisi delle società partecipate: obblighi, soccorso finanziario e responsabilità

La crisi delle società partecipate: obblighi, soccorso finanziario e responsabilità

La crisi di una società partecipata ha regole speciali: programma di valutazione del rischio, obbligo di intervento senza indugio degli amministratori e divieto di soccorso finanziario per l'ente socio. Cosa fare e cosa si rischia.

In breve — La crisi di una società a partecipazione pubblica non si gestisce come quella di un’impresa privata qualunque: il Testo unico (d.lgs. 175/2016) impone regole speciali. Le società a controllo pubblico devono dotarsi di un programma di valutazione del rischio di crisi; quando emergono indicatori di crisi, gli amministratori devono intervenire senza indugio con un piano di risanamento, pena la responsabilità per grave irregolarità. E l’ente socio incontra un divieto di soccorso finanziario: non può ripianare a piè di lista le perdite della partecipata. Ignorare queste regole espone amministratori ed enti a responsabilità, incluso il danno erariale.

1. La crisi di una partecipata non è come quella di un’impresa privata

Una società a partecipazione pubblica è, sul piano della forma, una società di capitali come le altre, e come le altre può entrare in crisi. Ma la sua crisi è governata da un doppio binario: le regole generali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) e le regole speciali dettate dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016). Dove il Testo unico tace, si applica il Codice della crisi; dove detta regole proprie, queste prevalgono.

La posta in gioco è concreta. Se la crisi non viene governata in tempo, la società può finire in liquidazione giudiziale: a differenza dell’azienda speciale, che è un ente pubblico e non fallisce, la società di capitali a partecipazione pubblica è esposta alle procedure concorsuali come qualunque impresa. Proprio per questo il legislatore ha costruito, a monte, un sistema di regole pensato per intercettare la crisi presto e obbligare chi amministra a reagire.

Sul piano tecnico, la crisi è la situazione in cui il debito diventa non sostenibile nei successivi dodici mesi (art. 2 del Codice della crisi): un indicatore oggettivo e prospettico, che guarda avanti e non si limita a fotografare i conti passati.

2. Il programma di valutazione del rischio di crisi

La prima regola speciale è di tipo organizzativo, e vale come sistema di allerta interno. Le società a controllo pubblico non possono limitarsi a “accorgersi” della crisi quando è ormai conclamata: devono attrezzarsi in anticipo per intercettarne i segnali.

La norma · art. 6, comma 2, d.lgs. 175/2016 (TUSP)

«Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione» sul governo societario.

Questo programma non è un adempimento formale. È lo strumento con cui la società struttura il monitoraggio del rischio di crisi e, in concreto, integra quegli assetti adeguati che l’art. 2086 del codice civile richiede oggi a ogni impresa: assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a rilevare tempestivamente la crisi. Per la società a controllo pubblico, insomma, il programma di valutazione del rischio è il modo con cui si dà attuazione a quel dovere generale.

3. Gli obblighi degli amministratori quando la crisi emerge

Il programma serve a far scattare l’allarme. Quando l’allarme suona — cioè quando emergono uno o più indicatori di crisi — la palla passa all’organo amministrativo, che non può restare a guardare.

La norma · art. 14, commi 2 e 3, d.lgs. 175/2016 (TUSP)

C. 2: «Qualora emergano [...] uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento».

C. 3: «[...] la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile».

Due parole pesano più delle altre. “Senza indugio”: non appena la crisi emerge, non c’è tempo da perdere, e l’inerzia è essa stessa una colpa. E “grave irregolarità”: se l’organo amministrativo non reagisce con provvedimenti adeguati, si apre la strada all’azione ex art. 2409 del codice civile, cioè alla denuncia al tribunale per la sostituzione degli amministratori. Nelle società a controllo pubblico, per di più, quell’azione può essere promossa anche dall’amministrazione socia (art. 13 del TUSP), a prescindere dalla quota posseduta.

4. Il divieto di soccorso finanziario dell’ente socio

Qui sta la regola più importante per l’ente pubblico, ed è quella che più spesso genera responsabilità. La tentazione, di fronte a una partecipata in perdita, è quella di intervenire con i soldi pubblici: un aumento di capitale, un trasferimento, una garanzia. Il Testo unico lo vieta.

La norma · art. 14, comma 5, d.lgs. 175/2016 (TUSP)

Le amministrazioni pubbliche «non possono [...] sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate [...] che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali» (salvo la ricapitalizzazione obbligatoria ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

Il divieto ha una ratio precisa: impedire che l’ente socio tenga artificialmente in vita, a spese della finanza pubblica, una società ormai decotta. Non è un divieto assoluto: la legge prevede due vie d’uscita rigorose.

Nella stessa logica, l’art. 14, comma 4, chiarisce che il puro e semplice ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico — sotto qualunque veste: aumento di capitale, trasferimento, garanzia — non è un provvedimento adeguato a rispondere alla crisi, a meno che non sia accompagnato da un piano di ristrutturazione che comprovi concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico. Regalare liquidità senza un piano credibile, insomma, non risolve la crisi: la rinvia, e nel frattempo espone chi l’ha deliberato.

5. Gli strumenti per gestire la crisi

Vietata la scorciatoia del soccorso a fondo perduto, restano gli strumenti “veri” per affrontare la crisi, quelli previsti dal Codice della crisi e pienamente applicabili anche alle società partecipate.

Gli strumenti del Codice della crisi

la composizione negoziata della crisi, il percorso riservato e assistito da un esperto per trattare con i creditori;

il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti;

il concordato preventivo, per le situazioni più compromesse.

La scelta dello strumento dipende dalla gravità della situazione. Il filo comune, però, è sempre lo stesso: un piano che dimostri, numeri alla mano, come la società tornerà in equilibrio. È il piano di risanamento, non l’iniezione di denaro pubblico, il vero centro di ogni gestione seria della crisi. E per le società a controllo pubblico quel piano deve rispettare anche i vincoli speciali del Testo unico visti sopra.

6. Le responsabilità di amministratori ed enti soci

La cattiva gestione della crisi ha un conto salato, che si distribuisce su più fronti.

Gli amministratori che non reagiscono agli indicatori di crisi, o che vi reagiscono con provvedimenti inadeguati, rispondono per grave irregolarità (art. 2409 c.c.) e, sul piano patrimoniale, dei danni causati alla società. Chi amministra risorse pubbliche, poi, espone sé stesso al danno erariale davanti alla Corte dei conti: sia per la mala gestio che ha aggravato la crisi, sia per gli interventi di soccorso finanziario disposti in violazione dei divieti.

Anche l’ente socio non è al riparo. Gli amministratori e i funzionari pubblici che deliberano un ripianamento vietato, o che tollerano l’inerzia della partecipata, possono essere chiamati a rispondere del pregiudizio arrecato alle casse pubbliche. È il motivo per cui, di fronte a una partecipata in difficoltà, la decisione peggiore è quasi sempre quella di non decidere.

7. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

La crisi di una partecipata mette alla prova insieme il diritto societario, il diritto della crisi d’impresa e la contabilità pubblica. Muoversi bene richiede tempismo e una strategia che tenga insieme il risanamento della società e la tutela di chi la amministra e di chi la partecipa.

Lo Studio Legale Calzoni affianca società a controllo pubblico ed enti soci nella gestione della crisi, all’interno della consulenza per le società pubbliche: predisposizione dei programmi di valutazione del rischio, redazione dei piani di risanamento nel rispetto dei vincoli del Testo unico, accesso agli strumenti di composizione della crisi, gestione dei rapporti con la Corte dei conti e difesa nelle contestazioni per danno erariale. Intervenire ai primi segnali, quando le opzioni sono ancora aperte, è ciò che fa la differenza tra un risanamento e un dissesto.

Domande frequenti

Le società partecipate possono fallire? Sì. Essendo società di capitali, le società a partecipazione pubblica — comprese le società in house — sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale e agli altri strumenti del Codice della crisi. Fa eccezione l’azienda speciale, che è un ente pubblico e non fallisce.

Cos’è il programma di valutazione del rischio di crisi? È lo strumento organizzativo che le società a controllo pubblico devono adottare per monitorare in anticipo il rischio di crisi (art. 6, comma 2, TUSP). Serve a intercettarne i segnali e integra gli assetti adeguati richiesti dall’art. 2086 del codice civile.

Cosa deve fare l’amministratore quando emergono indicatori di crisi? Deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (art. 14, comma 2, TUSP). La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del codice civile.

L’ente pubblico può ripianare le perdite della società partecipata? No, non liberamente. L’art. 14, comma 5, del TUSP vieta all’ente socio di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari o rilasciare garanzie a favore di partecipate in perdita da tre esercizi consecutivi, salvo un piano di risanamento con equilibrio entro tre anni (approvato dall’autorità di settore e comunicato alla Corte dei conti) o un’apposita autorizzazione con DPCM per i servizi essenziali.

Cosa rischia chi non gestisce correttamente la crisi? Gli amministratori rispondono per grave irregolarità (art. 2409 c.c.) e dei danni causati alla società; se gestiscono risorse pubbliche, rispondono anche di danno erariale davanti alla Corte dei conti. Anche gli amministratori dell’ente socio che deliberano un ripianamento vietato possono incorrere in responsabilità erariale.

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