Le telecamere comunali non possono multarti: lo dice il Garante

Le immagini di un impianto di videosorveglianza raccolte per una determinata finalità (ad esempio la sicurezza urbana) non possono essere riutilizzate per scopi diversi, come l'accertamento di una violazione stradale: lo ha ribadito il Garante privacy. Il principio di limitazione della finalità, l'obbligo di indicare gli scopi del trattamento e perché vale per tutte le telecamere, non solo per quelle comunali.
In breve — Le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza possono essere utilizzate solo per le finalità per cui l’impianto è stato installato e dichiarato. Usarle per uno scopo diverso, senza una specifica base normativa, è illecito. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali, sanzionando un Comune che aveva impiegato le telecamere di sicurezza urbana per contestare una multa stradale. È l’applicazione del principio di limitazione della finalità (art. 5 GDPR), e vale per chiunque gestisca un impianto: enti pubblici, ma anche aziende, condomìni e privati.
1. Il caso: telecamere di sicurezza usate per una multa
La vicenda trae origine dalla segnalazione di un cittadino al Garante, che lamentava una violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante riferiva che il Comune aveva utilizzato un filmato estratto da una telecamera di videosorveglianza installata sul territorio comunale per finalità di sicurezza urbana per uno scopo del tutto diverso: ricostruire la dinamica di un incidente stradale e contestargli un’infrazione al Codice della Strada — la mancata precedenza a un pedone, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — fino al ritiro della patente ai sensi dell’art. 223 del CdS.
Con provvedimento del 14 maggio 2026, n. 341, il Garante ha confermato la violazione: il Comune aveva impiegato il filmato per una finalità diversa da quella dichiarata — l’accertamento di un illecito stradale, e non la sicurezza urbana per cui la telecamera era stata installata. Un utilizzo illegittimo delle immagini, in assenza di una specifica giustificazione normativa.
In questo articolo analizziamo i punti principali della pronuncia e vediamo come è possibile adeguarsi.
2. L’obbligo di indicare le finalità e il principio di limitazione
L’art. 5, par. 1, lett. b), del GDPR sancisce il principio di limitazione della finalità del trattamento. La norma stabilisce che i dati personali acquisiti dai sistemi di videosorveglianza comunale devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e non possono essere successivamente trattati per finalità diverse da quelle dichiarate.
Ogni Comune che intende installare un impianto di videosorveglianza deve pertanto definire in anticipo le finalità per cui lo utilizzerà, dandone atto nella propria valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Questa scelta, come afferma il Garante, costituisce un vincolo di utilizzo, che impedisce al Comune di impiegare tali strumenti per finalità diverse.
Una volta individuate, le finalità vanno comunicate a tutti gli interessati attraverso le c.d. informative di primo e di secondo livello, che devono indicare — oltre alle generalità del titolare del trattamento e alla base giuridica — anche le finalità perseguite. In questo modo ogni cittadino è in grado di sapere in anticipo per quali scopi le immagini possono essere trattate, e di accorgersi quando quel limite viene oltrepassato.
3. La decisione del Garante: cosa insegna
Il principio affermato dal Garante è netto: le telecamere installate per la sicurezza urbana non possono essere utilizzate per finalità amministrative diverse — come l’accertamento delle violazioni stradali — in mancanza di una specifica disposizione normativa che lo autorizzi.
Per il Garante, infatti, il trattamento compiuto dal Comune era incompatibile con le finalità dichiarate. L’impianto era stato installato per la sicurezza urbana — finalità volta, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a), del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, alla “prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria” — mentre è stato usato per accertare un’infrazione stradale. Sono due finalità diverse, tra le quali, secondo il Garante, non sussiste neppure una connessione: il nuovo trattamento non era implicito nella finalità iniziale né poteva considerarsi un suo “logico passaggio successivo” (è il criterio di compatibilità indicato dal Gruppo di Lavoro “Articolo 29” nel Parere 03/2013, WP 203). Pertanto, se il Comune intende utilizzare le telecamere anche per l’accertamento stradale, deve dichiararlo espressamente — nella DPIA e nelle informative — e disporre di una base normativa che lo consenta.
Da qui l’equivoco da sfatare: il fatto che l’amministrazione disponga legittimamente di un filmato non significa che possa usarlo per qualunque fine. Una cosa è la disponibilità delle immagini, un’altra è la liceità del loro impiego per un nuovo scopo. Un uso “creativo”, per quanto mosso da intenti in sé apprezzabili — accertare un illecito, tutelare un pedone — resta illegittimo se non poggia su una base giuridica adeguata: viola la liceità, la correttezza e la trasparenza del trattamento (art. 5) ed è privo di un valido presupposto ai sensi dell’art. 6.
La conseguenza, in questo caso, è stata la dichiarazione di illiceità del trattamento e l’ammonimento dell’ente.
4. Vale per tutte le telecamere, non solo per quelle comunali
Sarebbe un errore leggere questo provvedimento come un problema dei soli Comuni. Il principio di limitazione della finalità riguarda chiunque gestisca un impianto di videosorveglianza, e nella pratica i punti di attenzione si ripropongono identici nei contesti più diversi.
Pensiamo all’azienda che ha installato le telecamere per proteggere il perimetro e i magazzini: quelle immagini non possono diventare uno strumento di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, terreno sul quale — oltre al GDPR — operano i limiti dello Statuto dei lavoratori. Lo stesso vale per il condominio, che può riprendere gli ingressi e le parti comuni per prevenire furti e atti vandalici, ma non può diffondere quei filmati né impiegarli per scopi estranei a quella finalità. E vale per il privato o il commerciante, tenuti a contenere sia l’angolo di ripresa — che non deve invadere il suolo pubblico o le proprietà altrui — sia l’utilizzo delle immagini, limitandolo a quanto strettamente necessario allo scopo dichiarato.
In ogni caso la regola è la stessa, e conviene fissarla prima ancora di montare l’impianto: definire con precisione la finalità, renderla trasparente con i cartelli e l’informativa, e non utilizzare poi le immagini per scopi ulteriori. È il punto di equilibrio tra un’esigenza legittima — la sicurezza — e il diritto delle persone a non essere sorvegliate oltre il necessario.
5. Cosa fare per adeguarsi
Alla luce del provvedimento, ogni Comune (e più in generale ogni titolare) che dispone di un impianto di videosorveglianza dovrebbe procedere a una verifica in tre passaggi.
La checklist per i Comuni (e per ogni titolare)
1. Verifica la DPIA — riprendi la valutazione d’impatto e controlla per quali finalità l’impianto è stato installato e dichiarato.
2. Se la finalità è già indicata — allinea i cartelli e l’informativa completa alla DPIA (stesse finalità, stesso titolare, stessa base giuridica), correggendo gli eventuali disallineamenti.
3. Se la finalità non è indicata (o l’uso ha superato quanto dichiarato) — aggiorna prima la DPIA, ridefinendo finalità e basi giuridiche, e poi, di conseguenza, le informative di primo e secondo livello.
Solo così l’utilizzo dell’impianto torna ad avere una copertura valida.
6. Come possiamo aiutarti
Lo Studio Legale Calzoni assiste enti pubblici, aziende e privati nella corretta impostazione degli impianti di videosorveglianza e nei rapporti con il Garante, e affianca chi ritenga illecito il trattamento delle proprie immagini. Per approfondire trovi le nostre guide sull’accesso alle immagini delle telecamere comunali, sull’informativa per la videosorveglianza e sulla consulenza privacy e GDPR. Per una valutazione del caso puoi richiedere una consulenza.
Domande frequenti
Le immagini della videosorveglianza si possono usare per qualsiasi scopo? No. In base al principio di limitazione della finalità (art. 5 GDPR), le immagini possono essere usate solo per le finalità per cui l’impianto è stato installato e dichiarato. Un utilizzo per scopi diversi richiede una specifica base normativa.
Un Comune può usare le telecamere di sicurezza per fare le multe? Non automaticamente. Il Garante ha chiarito che le telecamere installate per la sicurezza urbana non possono essere usate per accertare violazioni del Codice della Strada in assenza di una norma che lo preveda: diversamente, il trattamento è illecito.
Cosa devo indicare nei cartelli della videosorveglianza? Il cartello “area videosorvegliata” deve essere collocato prima dell’area ripresa e contenere almeno l’indicazione del titolare del trattamento e della finalità; va integrato da un’informativa completa, accessibile a chi lo richieda, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.
Vale anche per aziende, condomìni e privati? Sì. Il principio di limitazione della finalità riguarda chiunque tratti dati con la videosorveglianza. Cambiano la base giuridica e gli adempimenti, ma la regola di fondo — usare le immagini solo per lo scopo dichiarato — è la stessa.
Cosa posso fare se ritengo che le mie immagini siano state usate illecitamente? È possibile presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, oltre ad agire per l’eventuale risarcimento del danno. È utile farsi assistere da un avvocato per inquadrare correttamente la violazione e raccogliere gli elementi necessari.
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