Mobilità volontaria nel pubblico impiego: come funziona

Il passaggio diretto da un ente a un altro senza concorso è disciplinato dall'art. 30 del d.lgs. 165/2001. Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza non è più la regola, ma resta in quattro casi; e dal 2026 le amministrazioni devono riservare alla mobilità almeno il 15 per cento delle assunzioni.
In breve — La mobilità volontaria è il passaggio diretto di un dipendente pubblico da un’amministrazione a un’altra, su sua domanda e senza concorso, previsto dall’art. 30 del d.lgs. 165/2001. Servono un posto vacante e una qualifica corrispondente. Il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza non è più la regola generale: occorre solo in casi determinati, fra cui il personale assunto da meno di tre anni. Dal 2026 le amministrazioni devono destinare alla mobilità almeno il 15 per cento delle assunzioni programmate.
1. Che cos’è la mobilità volontaria
La mobilità volontaria è il passaggio diretto di un dipendente pubblico da un’amministrazione a un’altra, su domanda dell’interessato e senza concorso. La disciplina sta nell’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che la chiama con il suo nome tecnico: «passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse».
Il rapporto di lavoro non si interrompe e non se ne apre uno nuovo: il contratto viene ceduto, e il dipendente conserva lo stato di ruolo e l’anzianità maturata. Per chi lavora è il modo per avvicinarsi a casa o cambiare ente senza rimettersi in gioco in una selezione; per l’amministrazione che assume è il modo per coprire un posto vacante con personale già formato, evitando i tempi e i costi di un concorso.
2. Quando si può chiedere il trasferimento
Le condizioni sono tre e devono ricorrere tutte: un posto vacante nell’organico dell’ente di destinazione, una qualifica corrispondente a quella posseduta, e la qualità di dipendente di una pubblica amministrazione fra quelle elencate dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
C’è però un limite che blocca molte domande sul nascere, e riguarda proprio chi è entrato da poco: chi ha vinto un concorso deve restare nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni. È una regola che i contratti collettivi non possono derogare, con la sola eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche, per i quali il periodo scende a tre anni.
La norma · art. 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001
«I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.»
3. Quando serve il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza
Il nulla osta — che la norma chiama previo assenso — non è più un passaggio obbligato per ogni trasferimento. Lo rilascia l’amministrazione di appartenenza, quella che il dipendente lascia, ed è richiesto soltanto in tre situazioni: posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’ente cedente, personale assunto da meno di tre anni, e mobilità che determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente.
La norma · art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001
«È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.»
Ci sono poi due comparti in cui l’assenso serve sempre, qualunque sia la situazione: le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali con non più di 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli altri enti locali la soglia di carenza che fa scattare l’assenso è calibrata sulle dimensioni: 5 per cento fra 101 e 250 dipendenti, 10 per cento fino a 500. Al personale della scuola continuano invece ad applicarsi le regole proprie del comparto.
4. Come si presenta la domanda
La mobilità passa da un avviso pubblico: l’amministrazione che ha il posto vacante fissa in anticipo requisiti e competenze richieste e pubblica sul proprio sito istituzionale, per almeno trenta giorni, il bando con i posti da coprire. Dal 1° luglio 2022 l’avviso va pubblicato anche in una sezione dedicata del Portale unico del reclutamento, il portale InPA, e la candidatura si invia previa registrazione, allegando il curriculum in formato digitale.
Ne discende una risposta a una domanda che molti si pongono: la domanda spontanea, inviata fuori da un avviso, non obbliga l’ente a nulla. Può essere tenuta agli atti e valutata quando si aprirà una procedura, ma non fa nascere alcun diritto all’esame: il trasferimento presuppone che l’amministrazione abbia deciso di coprire quel posto con la mobilità e lo abbia reso pubblico.
5. Quanto tempo passa prima del trasferimento
Anche quando la domanda è accolta, il passaggio non è immediato. L’amministrazione di appartenenza può differire il trasferimento fino a un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, ma solo per motivate esigenze organizzative: è un rinvio che va giustificato, non una facoltà libera. A questo si aggiunge il preavviso previsto dal contratto collettivo applicabile.
Una regola più rapida vale per i trasferimenti fra le sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali: lì l’assenso non è richiesto e l’amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta di quella di destinazione, purché quest’ultima abbia una percentuale di posti vacanti superiore.
6. Che cosa cambia dal 2026
Dal 2026 la mobilità smette di essere una scelta discrezionale dell’amministrazione e diventa un obbligo quantificato: chi programma dieci assunzioni o più in un esercizio finanziario deve destinarne almeno il 15 per cento alle procedure di mobilità. Restano fuori la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti locali con non più di 50 dipendenti a tempo indeterminato, l’ARAN e le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
La norma · art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001
«A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale […]»
Dentro quella quota la legge indica anche chi viene prima: i dipendenti già presenti in posizione di comando da almeno dodici mesi, appartenenti alla stessa area funzionale e con una valutazione della performance pienamente favorevole. Solo i posti che restano scoperti dopo la mobilità vanno a concorso.
Le conseguenze dell’inerzia sono pesanti da entrambi i lati. L’amministrazione che non attiva le procedure entro l’anno si vede ridurre del 15 per cento le facoltà assunzionali dell’anno successivo, con adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere cessano sei mesi dopo l’avvio delle procedure concorsuali senza poter essere riattivati per diciotto mesi. Il dipendente comandato che non presenta la domanda di inquadramento, dal canto suo, cessa dal comando alla scadenza naturale e non può essere comandato altrove per diciotto mesi.
7. Lo stipendio dopo il passaggio
Al dipendente trasferito si applica il trattamento del comparto di destinazione, non quello che aveva prima. Dal momento dell’iscrizione nel ruolo della nuova amministrazione valgono esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi vigenti in quel comparto, compreso il trattamento accessorio.
È il motivo per cui una mobilità fra comparti diversi va valutata con il contratto alla mano prima di presentare la domanda: il passaggio da un ente locale a un ministero, o viceversa, può comportare una retribuzione accessoria diversa a parità di area e di anzianità, e non esiste alcun meccanismo che conservi il trattamento più favorevole.
8. Le differenze con il comando e con la mobilità obbligatoria
Tre istituti vengono spesso confusi, ma producono effetti del tutto diversi sul rapporto di lavoro.
| Chi la avvia | Effetto sul rapporto | Durata | |
|---|---|---|---|
| Mobilità volontaria (art. 30) | il dipendente, con domanda su avviso | il contratto passa alla nuova amministrazione | definitiva |
| Comando o assegnazione temporanea (art. 30, c. 2-sexies) | l’amministrazione, per esigenze organizzative | il dipendente resta di ruolo nell’ente di provenienza | non oltre tre anni |
| Mobilità collettiva (artt. 33-34) | l’amministrazione, in presenza di eccedenze | ricollocazione, con iscrizione negli elenchi del personale in disponibilità | definitiva |
La differenza pratica sta nel consenso e nella stabilità. Nella mobilità volontaria l’iniziativa è del dipendente e l’esito è definitivo; nel comando il dipendente presta servizio altrove ma appartiene ancora al suo ente, e proprio per questo il legislatore ha costruito la disciplina del 2026 come un percorso che spinge a trasformare i comandi di lunga durata in inquadramenti stabili. La mobilità collettiva, infine, non dipende dalla volontà di nessuno: è la conseguenza di una situazione di soprannumero o di eccedenza rilevata dall’amministrazione.
9. Quando il diniego si può contestare
Il diniego non è insindacabile. Dove l’assenso è richiesto, la legge esige che l’infungibilità della posizione sia dichiarata «motivatamente»: un rifiuto privo di motivazione, o motivato con formule che valgono per qualunque dipendente, è contestabile, così come lo è il differimento del trasferimento disposto senza indicare le esigenze organizzative che lo giustificano. Lo stesso vale, sul versante opposto, per l’ente che si veda contestare una procedura di mobilità già conclusa.
Attenzione però al giudice, perché è il punto in cui si perdono più cause per una ragione formale. Le controversie sul rapporto di lavoro pubblico privatizzato — e il passaggio diretto è un atto di gestione di quel rapporto — spettano al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (art. 63, comma 1), che può disapplicare gli atti amministrativi presupposti se illegittimi. Al giudice amministrativo restano le procedure concorsuali per l’assunzione, di cui abbiamo scritto nell’articolo sul ricorso al TAR contro un concorso pubblico.
10. Come ti assiste lo Studio
Lo Studio Legale Calzoni segue le questioni del pubblico impiego e delle procedure di reclutamento, dove la mobilità occupa oggi una posizione di confine fra la gestione del personale e il reclutamento vero e proprio. Leggiamo l’avviso, il provvedimento e i documenti di programmazione prima di ogni altra cosa, verifichiamo se l’assenso era davvero richiesto e se il diniego regge alla luce della motivazione che lo accompagna, e diciamo con franchezza se esiste un margine o se la decisione rientra in una scelta organizzativa insindacabile.
L’assistenza riguarda allo stesso modo chi chiede il trasferimento e l’amministrazione che deve gestirlo: la disciplina introdotta per il 2026 impone agli enti obblighi quantificati e sanzioni sulle capacità assunzionali, e conviene verificarne il rispetto quando si programma il fabbisogno, non quando la riduzione è già stata applicata. Tutti i servizi sono nella pagina pubblico impiego e concorsi.
Domande frequenti
Chi rilascia il nulla osta per la mobilità volontaria? L’amministrazione di appartenenza, cioè quella che il dipendente lascia. Non serve però in ogni caso: è richiesto solo per le posizioni dichiarate motivatamente infungibili, per il personale assunto da meno di tre anni e quando il trasferimento determina una carenza di organico oltre la soglia prevista.
Il nulla osta è sempre obbligatorio? No. È la regola solo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e per gli enti locali con non più di 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per le altre amministrazioni occorre soltanto nei casi indicati dall’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001.
La mobilità volontaria è obbligatoria dal 2026? È obbligatoria per le amministrazioni, non per i dipendenti. Dal 2026 gli enti che programmano almeno dieci assunzioni devono destinare alla mobilità non meno del 15 per cento delle facoltà assunzionali, salve le esclusioni previste per la Presidenza del Consiglio, gli enti locali fino a 50 dipendenti, l’ARAN e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Qual è la differenza tra comando e mobilità volontaria? Con il comando il dipendente presta servizio presso un’altra amministrazione ma resta nel ruolo del proprio ente, per un periodo non superiore a tre anni. Con la mobilità volontaria il contratto passa definitivamente alla nuova amministrazione.
Quali sono i tempi della mobilità volontaria? L’avviso resta pubblicato almeno trenta giorni. Dopo l’accoglimento della domanda l’amministrazione di appartenenza può differire il passaggio fino a sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, per motivate esigenze organizzative, oltre al preavviso previsto dal contratto collettivo.
Si può chiedere la mobilità volontaria senza bando? La domanda spontanea si può presentare, ma non obbliga l’amministrazione a esaminarla né fa nascere un diritto al trasferimento. Il passaggio presuppone un avviso pubblicato sul sito dell’ente e sul Portale unico del reclutamento.
Cambia lo stipendio con la mobilità volontaria? Può cambiare. Dall’iscrizione nel ruolo della nuova amministrazione si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto di destinazione, compreso quello accessorio.
Chi decide le controversie sulla mobilità volontaria? Di regola il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, perché si tratta di atti di gestione del rapporto di lavoro. Davanti al giudice amministrativo restano le controversie sulle procedure concorsuali per l’assunzione.
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