Modalità di gestione dei servizi pubblici locali: come si sceglie

Istituito un servizio pubblico locale, l'ente deve scegliere come gestirlo: gara, società mista, in house o azienda speciale. Le quattro modalità dell'art. 14, i criteri di scelta e la relazione da predisporre prima dell'affidamento.
In breve — Deciso che un’attività è un servizio pubblico locale, l’ente deve scegliere come gestirla. L’art. 14 del d.lgs. 201/2022 individua quattro modalità: l’affidamento tramite gara, la società mista, la società in house e — solo per i servizi non a rete — la gestione in economia o tramite azienda speciale. La scelta non è libera: l’ente deve valutare costi, qualità, investimenti e risultati attesi, e darne conto in un’apposita relazione prima di affidare il servizio. Per i servizi a rete, la relazione va integrata con un piano economico-finanziario asseverato.
1. Le quattro modalità di gestione del servizio pubblico locale
Quando un Comune — o un altro ente competente — è chiamato a garantire un servizio pubblico locale di rilevanza economica (o di interesse economico generale), non può limitarsi a erogarlo: deve prima decidere come gestirlo. E il d.lgs. 201/2022 non lascia questa scelta all’improvvisazione, ma predetermina specifiche modalità di gestione, che possono variare a seconda che il servizio sia a rete o meno. In particolare, l’art. 14, comma 1, prevede le seguenti quattro modalità:
Le modalità di gestione (art. 14, comma 1)
a) Gara — affidamento a terzi con procedura a evidenza pubblica.
b) Società mista — affidamento a una società con socio privato scelto per gara.
c) Società in house — autoproduzione, nei limiti fissati dal diritto UE.
d) Azienda speciale o gestione in economia — solo per i servizi diversi da quelli a rete.
Le prime tre modalità di gestione — gara, società mista e in house — sono disponibili per qualunque tipo di servizio, a rete e non a rete. L’azienda speciale e la gestione in economia, invece, sono ammesse solo per i servizi non a rete (art. 114 TUEL), come le farmacie comunali. Per i servizi a rete — idrico, rifiuti, gas, trasporti — l’ente sceglie quindi tra gara, società mista e società in house.
2. La scelta della modalità di gestione va motivata
Individuare la modalità di gestione non è un atto discrezionale rimesso alla preferenza politica. L’art. 14, comma 2, impone all’ente di motivare adeguatamente la scelta, indicando le ragioni per cui la forma di gestione prescelta risulta effettivamente la migliore per quel servizio. Non basta affermarlo: va dimostrato, confrontando le diverse alternative su una serie di parametri oggettivi.
Cosa deve valutare l'ente
le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, inclusi qualità e investimenti infrastrutturali;
la situazione delle finanze pubbliche e i costi per l'ente e per gli utenti;
i risultati attesi dalle diverse alternative, anche alla luce di esperienze paragonabili;
l'eventuale gestione precedente dello stesso servizio (effetti sulla finanza pubblica, qualità, costi, investimenti);
i dati che emergono dalle verifiche periodiche sull'andamento dei servizi (art. 30).
La giurisprudenza ritiene che una scelta sia motivata quando poggia su un confronto comparativo reale tra le diverse forme di gestione: un’analisi che metta in evidenza pro e contro di ciascuna opzione — gara, società mista, in house, azienda speciale — e spieghi perché, alla luce di quel raffronto, si è optato per l’una anziché per le altre. È la motivazione comparativa a fare la differenza tra un affidamento solido e uno esposto al ricorso: l’ente deve dimostrare, numeri alla mano, che la forma prescelta è la migliore per quel servizio, non semplicemente la più comoda.
3. La relazione: la scelta va motivata prima dell’affidamento
Il fulcro dell’intera operazione è la relazione prevista dall’art. 14, comma 3. Prima di avviare la procedura di affidamento, l’ente deve predisporre un documento che dia conto degli esiti della valutazione e giustifichi la modalità scelta.
La norma · art. 14, comma 3, d.lgs. 201/2022
Degli esiti della valutazione si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento, in «un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche».
È la cosiddetta “relazione ex art. 14”: il documento in cui l’ente spiega perché ha scelto quella forma di gestione, dimostra che ne ricorrono i presupposti richiesti dal diritto europeo — particolarmente stringenti per l’in house — e indica gli obblighi di servizio pubblico e le compensazioni, con i relativi criteri di calcolo, così da evitare sovracompensazioni. Una relazione debole o incompleta è il punto su cui più spesso si appuntano i ricorsi degli operatori esclusi e i rilievi della Corte dei conti.
4. I servizi a rete: il piano economico-finanziario asseverato
Per i servizi a rete la relazione non basta da sola. L’art. 14, comma 4, richiede che l’ente di governo dell’ambito la integri con un piano economico-finanziario (PEF), acquisito all’esito della procedura, che proietti per l’intera durata dell’affidamento costi, ricavi, investimenti e relativi finanziamenti.
Questo piano deve essere asseverato da un soggetto qualificato — un istituto di credito, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società di revisione o un revisore legale. L’asseverazione serve a garantire che i numeri dell’affidamento reggano: che gli investimenti infrastrutturali previsti siano davvero sostenibili nell’arco della gestione. È un presidio pensato proprio per i grandi servizi a rete, dove l’affidamento dura anni e comporta investimenti ingenti.
5. La disciplina generale e le normative di settore
L’art. 14 detta la disciplina generale della scelta della modalità di gestione, valida per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Ma non esaurisce il quadro: molti servizi hanno anche una propria normativa di settore — il servizio idrico, i rifiuti, il trasporto pubblico locale, la distribuzione del gas — di cui occorre necessariamente tenere conto.
Il rapporto tra le due può funzionare in due modi. In alcuni casi la disciplina di settore deroga a quella generale, dettando regole specifiche che prevalgono; in altri la integra, aggiungendo alle regole comuni ulteriori adempimenti e requisiti. Individuare, per ciascun servizio, come cornice generale e disciplina settoriale si combinano è quindi il primo passo: applicare solo l’art. 14 dove il settore impone di più — o il contrario — è una delle cause più frequenti di affidamenti viziati.
6. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni
La scelta della modalità di gestione è il passaggio in cui si concentrano i rischi maggiori: una relazione ex art. 14 mal costruita, un confronto tra alternative solo apparente o un in house motivato per formule espongono l’affidamento all’annullamento e l’ente ai rilievi contabili.
Lo Studio Legale Calzoni affianca enti e gestori nella scelta e nella motivazione della modalità di gestione, dentro la consulenza sui servizi pubblici locali: impostazione della valutazione comparativa tra le alternative, redazione della relazione ex art. 14, verifica dei requisiti europei per la forma prescelta, definizione degli obblighi di servizio pubblico e delle compensazioni, gestione dei rapporti con l’ente di governo dell’ambito e del contenzioso sugli affidamenti. Una scelta motivata bene è ciò che regge davanti al giudice e alla Corte dei conti.
Domande frequenti
Quali sono le modalità di gestione di un servizio pubblico locale? Secondo l’art. 14 del d.lgs. 201/2022 sono quattro: l’affidamento a terzi tramite gara, la società mista, la società in house e — solo per i servizi diversi da quelli a rete — la gestione in economia o tramite azienda speciale.
L’ente può scegliere liberamente come gestire il servizio? No. La scelta va motivata confrontando le diverse alternative su criteri oggettivi (costi, qualità, investimenti, risultati attesi, gestione precedente) e va formalizzata in una relazione prima dell’avvio dell’affidamento (art. 14, commi 2 e 3).
Cos’è la relazione ex art. 14? È il documento con cui l’ente, prima di affidare il servizio, dà conto della valutazione svolta, spiega le ragioni della modalità di gestione scelta, dimostra la sussistenza dei requisiti europei e indica gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche.
L’azienda speciale può gestire qualsiasi servizio pubblico locale? No. La gestione in economia o tramite azienda speciale è ammessa solo per i servizi diversi da quelli a rete. Per i servizi a rete (idrico, rifiuti, gas, trasporti) l’ente deve scegliere tra gara, società mista o società in house.
Cos’è il piano economico-finanziario asseverato? È il documento che, per i servizi a rete, integra la relazione ex art. 14: proietta per la durata dell’affidamento costi, ricavi, investimenti e finanziamenti, e deve essere asseverato da un soggetto qualificato (istituto di credito, società di revisione o revisore legale) per garantirne la sostenibilità.
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