Proroga negli appalti pubblici: tecnica, contrattuale e del termine

Proroga negli appalti pubblici: tecnica, contrattuale e del termine

Le tre proroghe negli appalti pubblici: la proroga tecnica (art. 120, comma 11), la proroga contrattuale prevista nel bando e la proroga del termine di ultimazione (art. 121, comma 8). Quando sono ammesse, i limiti e come si richiedono.

In breve — Negli appalti pubblici la “proroga” non è una sola: ne esistono tre, con presupposti diversi. La proroga tecnica (art. 120, comma 11) fa proseguire il contraente uscente per il tempo necessario a concludere la nuova gara; la proroga contrattuale è l’opzione di estensione prevista nel bando sin dall’origine (se non c’è, non è ammessa); la proroga del termine di ultimazione (art. 121, comma 8) riguarda l’impresa che, per cause non sue, chiede più tempo per finire i lavori. Confonderle è un errore che apre contenziosi.

1. Proroga tecnica, contrattuale e del termine: le differenze

Nel linguaggio comune si parla di “proroga” come se fosse un istituto unico. Negli appalti pubblici, invece, sotto lo stesso nome convivono tre figure distinte, con presupposti, fonti ed effetti diversi. Distinguerle è il primo passo per capire quando una proroga è legittima e quando no.

Tipo di proroga Che cos’è Fonte
Tecnica Il contraente uscente continua le prestazioni per il tempo strettamente necessario a concludere la nuova gara art. 120, comma 11
Contrattuale L’estensione della durata già prevista nel contratto e riservata dalla stazione appaltante sin dal bando contratto / documenti di gara
Del termine di ultimazione L’impresa che, per cause a lei non imputabili, non riesce a finire i lavori nei tempi chiede più tempo art. 121, comma 8

In sintesi: la tecnica è eccezionale e nasce da un imprevisto (il ritardo della nuova gara); la contrattuale è programmata e va prevista prima; la proroga del termine riguarda invece la fase di esecuzione. Vediamole una per una.

2. La proroga tecnica (art. 120, comma 11)

La proroga tecnica consente di prolungare la durata di un contratto, chiedendo al contraente uscente di continuare le prestazioni — alle stesse condizioni — per il tempo strettamente necessario a concludere la nuova procedura di gara. È uno strumento eccezionale, pensato per garantire la continuità del servizio, non per estendere comodamente il contratto.

L’art. 120, comma 11, la ammette solo quando ricorrono tutte queste condizioni:

La norma · Art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Non basta però che ricorrano i presupposti sopra indicati. Affinché la proroga tecnica sia legittima è necessario che, oltre ad essere adeguatamente motivata, venga disposta prima della conclusione del contratto e nelle more di una procedura di affidamento già avviata (TAR Campania, Napoli, sent. n. 2200/2024). Disposta dopo la scadenza o senza una gara in corso, la “proroga” degenera in un affidamento diretto non consentito.

3. La proroga contrattuale: l’opzione prevista nel bando

La proroga contrattuale è cosa diversa. Non nasce da un imprevisto, ma è una facoltà che la stazione appaltante si riserva sin dall’origine, prevedendola espressamente — come opzione di proroga — nel bando e nei documenti di gara. È, in sostanza, un’estensione della durata programmata già in fase di gara: l’amministrazione mette in conto, fin da subito, la possibilità di prolungare il rapporto. La disciplina è nell’art. 120, comma 10.

La norma · Art. 120, comma 10, d.lgs. 36/2023

Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Due conseguenze pratiche. La prima, e la più importante: se l’opzione di proroga non è stata prevista fin dall’inizio, non è ammessa — non si può “inventare” una proroga contrattuale a contratto in corso, perché equivarrebbe a modificare le condizioni dell’affidamento aggirando la concorrenza. La seconda riguarda il prezzo: durante la proroga il contraente esegue alle stesse condizioni del contratto, salvo che i documenti di gara prevedano l’applicazione delle condizioni di mercato, se più favorevoli alla stazione appaltante. Proprio perché programmata, infine, l’opzione di proroga si computa nel valore stimato dell’appalto ai fini delle soglie.

4. La proroga del termine di ultimazione (art. 121, comma 8)

L’ultima figura riguarda la fase di esecuzione e guarda al lato dell’impresa. Quando l’esecutore, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare i lavori entro il termine fissato, può chiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza. Una causa tipica di slittamento è la sospensione dei lavori, ma possono rilevare anche ritardi o inadempimenti della stazione appaltante.

Sull’istanza decide il RUP entro trenta giorni, sentito il direttore dei lavori (e, per le opere sopra le soglie europee, acquisito il parere del collegio consultivo tecnico). Attenzione a un punto spesso trascurato: la concessione della proroga non pregiudica i diritti dell’impresa per l’eventuale responsabilità della stazione appaltante nel maggior tempo impiegato. Ottenere più tempo, quindi, non significa rinunciare al risarcimento se il ritardo dipende dall’amministrazione.

5. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Le tre proroghe hanno regole e rischi diversi, e sbagliarle costa: alla stazione appaltante un affidamento illegittimo, all’impresa la perdita di tempo e di diritti.

Lo Studio Legale Calzoni assiste imprese e stazioni appaltanti negli appalti pubblici su tutte le forme di proroga: verifichiamo la legittimità della proroga tecnica (presupposti, motivazione, previsione nel bando) e della clausola di proroga contrattuale, e assistiamo l’impresa nella richiesta di proroga del termine e nella tutela dei suoi diritti quando il ritardo è imputabile all’amministrazione.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra proroga tecnica e proroga contrattuale? La proroga tecnica è eccezionale: fa proseguire il contraente uscente per concludere la nuova gara, di fronte a un ritardo imprevisto. La proroga contrattuale è invece un’opzione di estensione programmata, che la stazione appaltante deve aver previsto nel bando e nel contratto sin dall’origine; se non è prevista, non è ammessa.

Quanto può durare la proroga tecnica? Solo il tempo strettamente necessario a concludere la nuova procedura di affidamento. Non ha una durata “libera”: è legata alla conclusione della gara già avviata.

Quando la proroga tecnica è legittima? Quando è adeguatamente motivata, disposta prima della scadenza del contratto e nelle more di una nuova procedura di gara già avviata. Disposta dopo la scadenza o senza una gara in corso, degenera in un affidamento diretto non consentito.

Come si chiede la proroga del termine di ultimazione dei lavori? L’impresa che, per cause a lei non imputabili, non riesce a finire nei tempi presenta istanza con congruo anticipo rispetto alla scadenza. Decide il RUP entro trenta giorni, sentito il direttore dei lavori.

Quando la proroga è illegittima? Quando manca uno dei presupposti: proroga tecnica disposta dopo la scadenza o senza una gara già avviata, oppure proroga contrattuale non riservata fin dall’inizio. In questi casi si rischia di configurare un affidamento diretto non consentito.

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