Revisione prezzi ordinaria nei servizi e forniture: linee guida MIT

Le linee guida MIT chiariscono come applicare la revisione prezzi ordinaria introdotta dal correttivo (d.lgs. 209/2024) negli appalti di servizi e forniture: clausola, indici ISTAT, coordinamento con la straordinaria, subappalto.
In breve — Il MIT ha pubblicato le prime linee guida operative sulla revisione prezzi “ordinaria” nei servizi e forniture, prevista dall’art. 60, comma 2-bis del d.lgs. 36/2023 come modificato dal d.lgs. 209/2024. Il documento chiarisce quando la clausola va inserita, quale indice ISTAT utilizzare per settore, come si coordina con la revisione straordinaria e cosa succede lungo la filiera del subappalto. Le FAQ che seguono sono rivolte a stazioni appaltanti e operatori economici che gestiscono contratti di durata.
1. Le linee guida MIT sulla revisione prezzi: perché sono state pubblicate
Il d.lgs. 209/2024 — decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici — ha riscritto l’art. 60 del d.lgs. 36/2023 introducendo, al comma 2-bis, uno strumento fino ad allora assente: la revisione prezzi “ordinaria” per gli appalti di servizi e forniture. La norma aveva una struttura volutamente aperta, rimettendo alle stazioni appaltanti la definizione dei meccanismi concreti. Il risultato era prevedibile: incertezza applicativa, difformità tra enti, clausole assenti o mal costruite.
Le linee guida pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti colmano quel vuoto. Non si tratta di un documento interpretativo astratto: il MIT ha lavorato con ISTAT, associazioni di categoria e centrali di committenza per tradurre la norma in istruzioni operative, compresa una tabella di indici per settore. Il documento si applica alle procedure il cui bando è stato pubblicato dal 1° gennaio 2025 in poi.
Il senso politico dell’intervento è diretto: negli anni scorsi diverse gare di servizi sono andate deserte perché i prezzi a base d’asta non reggevano l’inflazione. La revisione ordinaria serve a evitare che succeda ancora, costruendo contratti sostenibili dall’inizio e non rattoppati in corsa.
Per un inquadramento generale dell’istituto, si rimanda all’articolo La revisione dei prezzi negli appalti pubblici; per il rapporto con il rinnovo dei CCNL all’articolo Revisione prezzi e rinnovo CCNL negli appalti pubblici.
2. La revisione prezzi ordinaria
2.1 Cos’è la revisione prezzi ordinaria
La revisione prezzi ordinaria è il meccanismo che consente di adeguare periodicamente il corrispettivo contrattuale all’andamento dei costi durante l’esecuzione di un appalto di durata. È disciplinata dall’art. 60, comma 2-bis del d.lgs. 36/2023, introdotto dal decreto correttivo d.lgs. 209/2024.
A differenza della revisione straordinaria — che interviene su variazioni eccezionali e imprevedibili — la revisione ordinaria governa le fluttuazioni fisiologiche e prevedibili dei prezzi: l’inflazione, il rinnovo dei contratti collettivi di settore, le oscillazioni ricorrenti del costo della manodopera. Lo strumento non elimina il rischio d’impresa: serve a evitare che il normale decorso del tempo eroda l’equilibrio economico del contratto fino a renderlo insostenibile.
2.2 A quali contratti si applica
Si applica ai contratti di durata relativi ad appalti di servizi e forniture: quelli in cui la prestazione è continuativa, periodica o ripetuta nel tempo. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo, i servizi di pulizia, vigilanza, ristorazione collettiva, facility management, ICT, assistenza sociale, lavanolo e sterilizzazione dello strumentario chirurgico.
Non si applica agli appalti a esecuzione istantanea o di brevissima durata, né a quelli il cui prezzo sia già determinato sulla base di una propria indicizzazione intrinseca di settore (art. 60, comma 4-ter del Codice).
2.3 La clausola è obbligatoria o la stazione appaltante può non inserirla?
L’art. 60, comma 2-bis la qualifica come facoltà. Le linee guida MIT correggono però la traiettoria: per i contratti di durata esposti a fluttuazioni ricorrenti dei costi, non inserire la clausola non è una scelta neutra. La stazione appaltante è tenuta a verificare in fase di programmazione l’andamento prevedibile dei costi e, se le variazioni attese rischiano di alterare l’equilibrio contrattuale, l’inserimento diventa la scelta ragionevole e motivata. L’omissione, al contrario, richiede giustificazione.
In pratica: per i servizi ad alta intensità di manodopera — pulizie, vigilanza, assistenza sociale — le linee guida considerano la clausola revisionale ordinaria una best practice da adottare sistematicamente.
2.4 Come si sceglie l’indice ISTAT
Le stazioni appaltanti devono fare riferimento all’Allegato II.2-bis del Codice, che associa gli indici ISTAT ai codici CPV dei contratti. Le linee guida MIT forniscono indicazioni operative per settore. Per i servizi ad alta intensità di manodopera si usa l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie del settore ATECO di riferimento. Per i servizi con costi misti si usano indici compositi ponderati.
| Settore | Indice da utilizzare |
|---|---|
| Pulizie e disinfestazione | Retribuzioni contrattuali orarie ATECO 812 |
| Vigilanza e sicurezza | Retribuzioni contrattuali orarie ATECO 80 |
| Assistenza sociale con alloggio | Retribuzioni contrattuali orarie ATECO 87 |
| Assistenza sociale senza alloggio | Retribuzioni contrattuali orarie ATECO 88 |
| Lavanolo | 40% retribuzioni ATECO 9601 + 60% NIC generale |
| Sterilizzazione strumentario | 40% retribuzioni ATECO 9601 + 60% NIC generale |
| Ristorazione collettiva | 45% retribuzioni ATECO 562 + 45% NIC alimentari (ECOICOP 01) + 10% NIC generale |
È possibile discostarsi dagli indici dell’Allegato, ma la stazione appaltante deve motivare la scelta già nei documenti iniziali di gara (art. 11, comma 5, Allegato II-bis).
2.5 Quando va inserita la clausola e con quale periodicità si applica
La clausola va prevista nei documenti iniziali di gara, con indicazione dell’indice o del sistema di indici applicabile. Le somme corrispondenti vanno accantonate nel quadro economico già in fase di programmazione.
Il contratto deve poi specificare:
- il dies a quo del calcolo: il mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione (art. 12, comma 1, Allegato II.2-bis);
- la periodicità della revisione: la stazione appaltante sceglie discrezionalmente la frequenza, allineandola preferibilmente alla data di aggiornamento dell’indice ISTAT di riferimento. In ogni caso la cadenza non può essere superiore a quella di aggiornamento dell’indice e deve avvenire almeno una volta all’anno.
2.6 Gli incrementi ordinari si sommano a quelli straordinari?
No. L’art. 60, comma 2-bis, secondo periodo introduce un meccanismo anti-cumulo: gli incrementi già riconosciuti in via ordinaria non concorrono al calcolo della variazione che attiva la revisione straordinaria. In questo modo si evita che lo stesso aumento di costo venga remunerato due volte — una volta attraverso l’indicizzazione periodica, una seconda volta al superamento della soglia del 5%.
3. La revisione prezzi straordinaria
3.1 Cos’è la revisione prezzi straordinaria
La revisione prezzi straordinaria è il meccanismo che interviene quando i costi subiscono variazioni anomale e imprevedibili, tali da alterare in modo rilevante l’equilibrio del contratto. È disciplinata dall’art. 60, comma 1 e comma 1-bis, lettera b) del d.lgs. 36/2023 e si applica, come la revisione ordinaria, ai contratti di durata relativi ad appalti di servizi e forniture.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’istituto ha funzione riequilibratrice, non compensativa: non serve a garantire all’appaltatore l’intero recupero dei maggiori costi, ma a ricondurre l’alea contrattuale entro margini compatibili con i principi del Codice (Cons. Stato, sez. V, n. 3780/2019; sez. V, n. 5090/2020). Il rischio d’impresa resta in capo all’operatore economico.
3.2 Quando scatta e come si calcola
La revisione straordinaria si attiva quando la variazione del costo della fornitura o del servizio supera il 5% dell’importo complessivo. Al superamento di tale soglia, la stazione appaltante riconosce all’appaltatore l’80% dell’eccedenza rispetto al 5%.
Un esempio: se il costo del servizio aumenta del 9%, la soglia di franchigia assorbe il primo 5%. Sul restante 4% la stazione appaltante riconosce l‘80%, pari al 3,2% dell’importo contrattuale.
Per la misurazione della variazione, l’Allegato II.2-bis associa a ciascun codice CPV uno o più indici ISTAT tra quelli previsti dall’art. 60, comma 3, lettera b): indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi, delle retribuzioni contrattuali orarie.
3.3 È automatica o serve un’istanza di parte?
È automatica. L’art. 3, comma 2, dell’Allegato II.2-bis stabilisce che le clausole di revisione straordinaria devono essere attivate dalla stazione appaltante anche in assenza di istanza dell’appaltatore, al verificarsi delle condizioni previste. Non è necessario che l’operatore economico presenti una richiesta formale: la stazione appaltante ha l’obbligo di attivarsi d’ufficio.
3.4 Ordinaria e straordinaria possono coesistere nello stesso contratto?
Sì, e anzi le linee guida MIT chiariscono che i due strumenti sono complementari, non alternativi. Operano su piani diversi: la revisione ordinaria gestisce le fluttuazioni fisiologiche e prevedibili attraverso l’indicizzazione periodica; quella straordinaria interviene sugli scostamenti eccezionali che superano la soglia del 5%.
L’inserimento di una clausola ordinaria non esonera la stazione appaltante dall’obbligo di applicare quella straordinaria al verificarsi dei presupposti di legge. Il coordinamento tra i due meccanismi è assicurato dal divieto di cumulo: gli incrementi già riconosciuti in via ordinaria non vengono conteggiati ai fini del raggiungimento della soglia del 5% che attiva la revisione straordinaria.
4. Subappalto e contratti in corso
4.1 Gli adeguamenti vanno trasferiti ai subappaltatori?
Sì. L’art. 119, comma 2-bis del Codice impone all’affidatario principale di riversare gli adeguamenti ai subappaltatori in proporzione alle prestazioni da essi eseguite. L’obbligo vale sia per la revisione ordinaria che per quella straordinaria e deve essere disciplinato espressamente nel contratto.
Le conseguenze dell’inadempimento sono concrete. Il Consiglio di Stato ha affermato che la mancata traslazione degli adeguamenti integra violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale (sez. V, n. 1365/2019) e che la stazione appaltante può sospendere i pagamenti fino alla dimostrazione dell’avvenuto riversamento. Nei casi più gravi, l’omissione può giustificare la risoluzione del contratto.
Le linee guida raccomandano di subordinare il pagamento degli stati di avanzamento alla presentazione da parte dell’affidatario di documentazione che provi l’effettivo trasferimento degli adeguamenti lungo tutta la filiera.
4.2 Le linee guida si applicano ai contratti già in esecuzione?
Le disposizioni sulla revisione ordinaria introdotte dal d.lgs. 209/2024 si applicano formalmente alle procedure il cui bando è stato pubblicato dal 1° gennaio 2025 in poi (art. 16, Allegato II.2-bis).
Per i contratti già in esecuzione alla data di pubblicazione delle linee guida, il MIT non impone un obbligo diretto, ma raccomanda espressamente alle stazioni appaltanti di adottare meccanismi revisionali volontari per riequilibrare il sinallagma contrattuale, nei limiti della copertura assicurata dal contratto in corso. Il fondamento è l’art. 9 del Codice — principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale — che opera sull’intera vita del rapporto, indipendentemente dalla data del bando.
In pratica: per i contratti pluriennali in esecuzione con costi significativamente mutati rispetto all’offerta originaria, una rinegoziazione in buona fede ai sensi degli artt. 9 e 120 del Codice rimane uno strumento praticabile, prima di dover ricorrere alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
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