Revisione prezzi ordinaria nei servizi e forniture: linee guida MIT

Revisione prezzi ordinaria nei servizi e forniture: linee guida MIT

Le linee guida MIT chiariscono come applicare la revisione prezzi ordinaria introdotta dal correttivo (d.lgs. 209/2024) negli appalti di servizi e forniture: clausola, indici ISTAT, coordinamento con la straordinaria, subappalto.

In breve — Il MIT ha pubblicato le prime linee guida operative sulla revisione prezzi “ordinaria” nei servizi e forniture, prevista dall’art. 60, comma 2-bis del d.lgs. 36/2023 come modificato dal d.lgs. 209/2024. Il documento chiarisce quando la clausola va inserita, quale indice ISTAT utilizzare per settore, come si coordina con la revisione straordinaria e cosa succede lungo la filiera del subappalto. Le FAQ che seguono sono rivolte a stazioni appaltanti e operatori economici che gestiscono contratti di durata.

1. Le linee guida MIT sulla revisione prezzi: perché sono state pubblicate

Il d.lgs. 209/2024 — decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici — ha riscritto l’art. 60 del d.lgs. 36/2023 introducendo, al comma 2-bis, uno strumento fino ad allora assente: la revisione prezzi “ordinaria” per gli appalti di servizi e forniture. La norma aveva una struttura volutamente aperta, rimettendo alle stazioni appaltanti la definizione dei meccanismi concreti. Il risultato era prevedibile: incertezza applicativa, difformità tra enti, clausole assenti o mal costruite.

Le linee guida pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti colmano quel vuoto. Non si tratta di un documento interpretativo astratto: il MIT ha lavorato con ISTAT, associazioni di categoria e centrali di committenza per tradurre la norma in istruzioni operative, compresa una tabella di indici per settore. Il documento si applica alle procedure il cui bando è stato pubblicato dal 1° gennaio 2025 in poi.

Il senso politico dell’intervento è diretto: negli anni scorsi diverse gare di servizi sono andate deserte perché i prezzi a base d’asta non reggevano l’inflazione. La revisione ordinaria serve a evitare che succeda ancora, costruendo contratti sostenibili dall’inizio e non rattoppati in corsa.

Per un inquadramento generale dell’istituto, si rimanda all’articolo La revisione dei prezzi negli appalti pubblici; per il rapporto con il rinnovo dei CCNL all’articolo Revisione prezzi e rinnovo CCNL negli appalti pubblici.

2. La revisione prezzi ordinaria

2.1 Cos’è la revisione prezzi ordinaria

La revisione prezzi ordinaria è il meccanismo che consente di adeguare periodicamente il corrispettivo contrattuale all’andamento dei costi durante l’esecuzione di un appalto di durata. È disciplinata dall’art. 60, comma 2-bis del d.lgs. 36/2023, introdotto dal decreto correttivo d.lgs. 209/2024.

A differenza della revisione straordinaria — che interviene su variazioni eccezionali e imprevedibili — la revisione ordinaria governa le fluttuazioni fisiologiche e prevedibili dei prezzi: l’inflazione, il rinnovo dei contratti collettivi di settore, le oscillazioni ricorrenti del costo della manodopera. Lo strumento non elimina il rischio d’impresa: serve a evitare che il normale decorso del tempo eroda l’equilibrio economico del contratto fino a renderlo insostenibile.

2.2 A quali contratti si applica

Si applica ai contratti di durata relativi ad appalti di servizi e forniture: quelli in cui la prestazione è continuativa, periodica o ripetuta nel tempo. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo, i servizi di pulizia, vigilanza, ristorazione collettiva, facility management, ICT, assistenza sociale, lavanolo e sterilizzazione dello strumentario chirurgico.

Non si applica agli appalti a esecuzione istantanea o di brevissima durata, né a quelli il cui prezzo sia già determinato sulla base di una propria indicizzazione intrinseca di settore (art. 60, comma 4-ter del Codice).

2.3 La clausola è obbligatoria o la stazione appaltante può non inserirla?

L’art. 60, comma 2-bis la qualifica come facoltà. Le linee guida MIT correggono però la traiettoria: per i contratti di durata esposti a fluttuazioni ricorrenti dei costi, non inserire la clausola non è una scelta neutra. La stazione appaltante è tenuta a verificare in fase di programmazione l’andamento prevedibile dei costi e, se le variazioni attese rischiano di alterare l’equilibrio contrattuale, l’inserimento diventa la scelta ragionevole e motivata. L’omissione, al contrario, richiede giustificazione.

In pratica: per i servizi ad alta intensità di manodopera — pulizie, vigilanza, assistenza sociale — le linee guida considerano la clausola revisionale ordinaria una best practice da adottare sistematicamente.

2.4 Come si sceglie l’indice ISTAT

Le stazioni appaltanti devono fare riferimento all’Allegato II.2-bis del Codice, che associa gli indici ISTAT ai codici CPV dei contratti. Le linee guida MIT forniscono indicazioni operative per settore. Per i servizi ad alta intensità di manodopera si usa l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie del settore ATECO di riferimento. Per i servizi con costi misti si usano indici compositi ponderati.

Settore Indice da utilizzare
Pulizie e disinfestazione Retribuzioni contrattuali orarie ATECO 812
Vigilanza e sicurezza Retribuzioni contrattuali orarie ATECO 80
Assistenza sociale con alloggio Retribuzioni contrattuali orarie ATECO 87
Assistenza sociale senza alloggio Retribuzioni contrattuali orarie ATECO 88
Lavanolo 40% retribuzioni ATECO 9601 + 60% NIC generale
Sterilizzazione strumentario 40% retribuzioni ATECO 9601 + 60% NIC generale
Ristorazione collettiva 45% retribuzioni ATECO 562 + 45% NIC alimentari (ECOICOP 01) + 10% NIC generale

È possibile discostarsi dagli indici dell’Allegato, ma la stazione appaltante deve motivare la scelta già nei documenti iniziali di gara (art. 11, comma 5, Allegato II-bis).

2.5 Quando va inserita la clausola e con quale periodicità si applica

La clausola va prevista nei documenti iniziali di gara, con indicazione dell’indice o del sistema di indici applicabile. Le somme corrispondenti vanno accantonate nel quadro economico già in fase di programmazione.

Il contratto deve poi specificare:

2.6 Gli incrementi ordinari si sommano a quelli straordinari?

No. L’art. 60, comma 2-bis, secondo periodo introduce un meccanismo anti-cumulo: gli incrementi già riconosciuti in via ordinaria non concorrono al calcolo della variazione che attiva la revisione straordinaria. In questo modo si evita che lo stesso aumento di costo venga remunerato due volte — una volta attraverso l’indicizzazione periodica, una seconda volta al superamento della soglia del 5%.

2.7 Un esempio di calcolo: il criterio progressivo

Nei contratti pluriennali l’indicizzazione si ripete a ogni annualità, e il punto delicato è su quale base applicarla. L’indice FOI è costruito “a catena”: va quindi applicato con il criterio progressivo, cioè sul canone già rivalutato l’anno precedente, e non ogni volta sul canone originario.

Prendiamo un canone annuo di 200.000 euro, con FOI +2,0% il primo anno, +3,5% il secondo, +1,8% il terzo:

Al terzo anno il canone corretto è 214.940 euro, contro i 203.600 che risulterebbero applicando ogni anno l’indice al solo canone originario: oltre 11.000 euro di differenza su una sola annualità. Lo ha confermato il Consiglio di Stato (Sez. III, n. 2638 del 31 marzo 2026): in un appalto pluriennale di pulizia la stazione appaltante aveva riconosciuto appena 1.621 euro con il criterio periodico, mentre all’impresa ne spettavano oltre 262.000 con quello progressivo, perché applicare l’indice “secco” sul valore originario è statisticamente fallace.

3. Il rapporto con la revisione straordinaria

Accanto alla revisione ordinaria, il Codice prevede la revisione straordinaria: il meccanismo che interviene quando i costi subiscono variazioni anomale e imprevedibili, tali da alterare in modo rilevante l’equilibrio del contratto. Si attiva al superamento della soglia del 5% dell’importo, con riconoscimento dell’80% dell’eccedenza, e opera d’ufficio, anche senza istanza dell’appaltatore. Soglie, calcolo e modalità di attivazione sono trattati in dettaglio nella guida generale alla revisione dei prezzi.

Qui interessa soprattutto un punto: ordinaria e straordinaria non si escludono. Le linee guida MIT chiariscono che i due strumenti sono complementari: operano su piani diversi — l’ordinaria gestisce le fluttuazioni fisiologiche con l’indicizzazione periodica, la straordinaria interviene sugli scostamenti eccezionali oltre il 5% — e l’inserimento di una clausola ordinaria non esonera la stazione appaltante dall’obbligo di applicare quella straordinaria al ricorrere dei presupposti. Il coordinamento è assicurato dal divieto di cumulo: gli incrementi già riconosciuti in via ordinaria non si conteggiano ai fini della soglia del 5% che attiva la straordinaria, così da evitare la doppia remunerazione dello stesso aumento.

4. Subappalto e contratti in corso

4.1 Gli adeguamenti vanno trasferiti ai subappaltatori?

Sì. L’art. 119, comma 2-bis del Codice impone all’affidatario principale di riversare gli adeguamenti ai subappaltatori in proporzione alle prestazioni da essi eseguite. L’obbligo vale sia per la revisione ordinaria che per quella straordinaria e deve essere disciplinato espressamente nel contratto.

Le conseguenze dell’inadempimento sono concrete. Il Consiglio di Stato ha affermato che la mancata traslazione degli adeguamenti integra violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale (sez. V, n. 1365/2019) e che la stazione appaltante può sospendere i pagamenti fino alla dimostrazione dell’avvenuto riversamento. Nei casi più gravi, l’omissione può giustificare la risoluzione del contratto.

Le linee guida raccomandano di subordinare il pagamento degli stati di avanzamento alla presentazione da parte dell’affidatario di documentazione che provi l’effettivo trasferimento degli adeguamenti lungo tutta la filiera.

4.2 Le linee guida si applicano ai contratti già in esecuzione?

Le disposizioni sulla revisione ordinaria introdotte dal d.lgs. 209/2024 si applicano formalmente alle procedure il cui bando è stato pubblicato dal 1° gennaio 2025 in poi (art. 16, Allegato II.2-bis).

Per i contratti già in esecuzione alla data di pubblicazione delle linee guida, il MIT non impone un obbligo diretto, ma raccomanda espressamente alle stazioni appaltanti di adottare meccanismi revisionali volontari per riequilibrare il sinallagma contrattuale, nei limiti della copertura assicurata dal contratto in corso. Il fondamento è l’art. 9 del Codice — principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale — che opera sull’intera vita del rapporto, indipendentemente dalla data del bando.

In pratica: per i contratti pluriennali in esecuzione con costi significativamente mutati rispetto all’offerta originaria, una rinegoziazione in buona fede ai sensi degli artt. 9 e 120 del Codice rimane uno strumento praticabile, prima di dover ricorrere alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

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