Ricorso all'esame di avvocato: quando si può contestare l'esito

La riforma del 2026 ha cambiato l'esame di avvocato: due prove scritte, criteri di valutazione fissati per legge, soglie di punteggio nuove. Ma l'esito negativo continua ad arrivare sotto forma di un numero. Che cosa si può contestare davanti al TAR, e che cosa no.
In breve — Il ricorso contro l’esito dell’esame di avvocato si propone al TAR entro sessanta giorni. Il giudice non rifà la correzione: annulla il giudizio quando è illogico, travisa l’elaborato o la procedura è viziata. Dopo la riforma del 2026 le prove scritte sono due e i criteri di valutazione sono fissati dalla legge, ma l’esito continua a essere espresso con il solo punteggio numerico: su questo il TAR della Lombardia ha annullato una non ammissione all’orale, ritenendo che oggi serva una motivazione ulteriore.
1. Come si svolge l’esame dopo la riforma del 2026
L’esame di Stato per l’accesso alla professione forense è stato riscritto dall’art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, che ha abrogato gli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’ordinamento della professione forense. Le nuove regole si applicano a partire dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore del decreto.
Le prove scritte scendono da tre a due. Si svolgono in presenza, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, e hanno per oggetto la redazione di:
- un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra diritto privato, penale e amministrativo;
- un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e processuale, su un caso pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra le stesse tre.
Chi le supera affronta la prova orale, che si tiene nella stessa sede dello scritto: un caso pratico nella materia scelta in anticipo, tre quesiti — processuale, sostanziale e una terza materia a scelta fra costituzionale, commerciale, del lavoro, ecclesiastico, internazionale, europeo e tributario — e una domanda su ordinamento, deontologia e previdenza forense.
2. I punteggi e le soglie da superare
La prova scritta si intende superata solo se ciascuno dei due elaborati raggiunge almeno 18 punti su 30: chi prende 25 nel parere e 16 nell’atto giudiziario non è ammesso all’orale, perché il voto più alto non compensa quello più basso.
All’orale il meccanismo è lo stesso, ma le valutazioni diventano cinque: il caso pratico, i tre quesiti — presi uno per uno — e la domanda su ordinamento, deontologia e previdenza forense. Ciascuna vale fino a trenta punti e deve raggiungerne almeno 18, per un totale complessivo non inferiore a 90 punti sui 150 disponibili.
Nessuna compensazione. Né allo scritto né all'orale il voto alto recupera quello basso: si può chiudere l'orale con un totale largamente sufficiente e risultare non idonei per un solo quesito andato male.
3. I criteri di valutazione, adesso li fissa la legge
La riforma del 2026 ha predeterminato per legge i criteri di valutazione delle prove, e li ha resi comuni allo scritto e all’orale. Fino a quel momento erano le commissioni a stabilirli, sessione per sessione.
La norma · art. 1, comma 4, del d.l. 100/2026
«La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.»
La commissione deve dunque attenersi a questi criteri nel valutare gli elaborati e le risposte: non può sostituirli con parametri propri, né ignorarli. Un giudizio che non trovi riscontro in quei parametri — o che non corrisponda a quanto il candidato ha effettivamente scritto o risposto — può essere contestato.
4. È sufficiente il voto espresso numericamente?
Chi non supera gli scritti riceve un numero, non un giudizio motivato.
La legge 247/2012 aveva previsto che la commissione annotasse «le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato», stabilendo che fossero quelle a costituire la motivazione del voto espresso numericamente. Quella previsione non è però mai entrata in vigore: una norma transitoria ne ha rinviato l’applicazione di sessione in sessione, per oltre un decennio. La riforma del 2026 ha poi chiuso la partita in radice: abrogando l’articolo 46, ha cancellato l’obbligo di annotazione prima ancora che entrasse in vigore, e non lo ha riprodotto nella nuova disciplina.
Sulla sufficienza del voto espresso numericamente esistono però due orientamenti.
Il primo ritiene che il voto numerico racchiuda già in sé la motivazione. Il punteggio non è un giudizio muto, ma un giudizio sintetico, che diventa leggibile quando lo si accosta ai criteri di valutazione predeterminati. È un principio tanto radicato che la Corte costituzionale, chiamata a stabilire se privasse il candidato della possibilità di difendersi in giudizio, lo ha qualificato «diritto vivente» e ha dichiarato non fondata la questione (sentenza n. 20 del 2009).
Primo orientamento · il punteggio basta
«I provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.»
Cons. Stato, Adunanza plenaria, 20 settembre 2017, n. 7
Il secondo orientamento, recente e minoritario, non nega quel principio: sostiene che siano venuti meno i fatti su cui si reggeva. La tesi del voto numerico si è formata quando le commissioni avevano davanti decine di migliaia di elaborati — 27.451 candidati nella sessione del 2016, quella esaminata dall’Adunanza plenaria — e ciascuno ne consegnava tre. Pretendere una motivazione scritta avrebbe paralizzato l’esame.
Quando il TAR della Lombardia si è trovato a giudicare la sessione 2023, i candidati erano 9.703 e la prova scritta, per la disciplina allora in vigore, era una sola. Per questo il giudice amministrativo ha ritenuto venuta meno la ragione pratica che giustificava il silenzio e ha annullato la non ammissione all’orale, rilevando che l’elaborato recava il solo punteggio di 12/30, «senza alcun segno grafico, annotazione o altra indicazione».
Secondo orientamento · serve qualcosa in più
«La drastica riduzione dei partecipanti all'esame, unitamente alla riduzione da tre a una delle prove scritte, muta radicalmente la situazione di fatto in presenza della quale la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente il voto numerico […]. L'interpretazione costituzionalmente orientata delle leggi che hanno via via differito l'applicazione della novella conduce a ritenere necessario sin d'ora che i giudizi espressi dalla commissione d'esame siano supportati da una motivazione ulteriore rispetto a quella solo numerica.»
TAR Lombardia, Milano, sez. III, 8 aprile 2025, n. 1215
5. Che cosa si può contestare
Il giudice amministrativo non corregge l’elaborato al posto della commissione e non sostituisce il proprio giudizio a quello tecnico. Annulla però il provvedimento quando la valutazione è manifestamente illogica, quando travisa i fatti o quando la procedura è stata condotta male: e sono terreni più concreti di quanto la formula lasci pensare.
I vizi che si contestano davvero
Incoerenza con i criteri di legge — un punteggio che non trova riscontro nei parametri fissati dal decreto, o criteri integrativi della commissione in contrasto con essi.
Travisamento dell'elaborato — il giudizio fondato su un errore che nell'elaborato non c'è, o su una tesi che il candidato non ha sostenuto.
Composizione e funzionamento della commissione — sottocommissione riunita senza il numero o le categorie professionali prescritte, incompatibilità dei componenti, verbali incompleti.
Tempi di correzione — quando il tempo dedicato a ciascun elaborato è talmente esiguo da rendere impossibile una lettura effettiva.
Violazione dell'anonimato — segni di riconoscimento, irregolarità nella gestione delle buste, abbinamenti non conformi al sorteggio ministeriale delle sedi di correzione.
Il vizio più fertile è oggi il primo. Finché i criteri erano stabiliti dalla commissione stessa, contestarne l’applicazione era quasi impossibile; ora che li fissa la legge, il punteggio deve potersi spiegare alla luce di parametri esterni e predeterminati.
6. L’accesso agli atti, prima del ricorso
Il primo passo è chiedere copia del proprio elaborato, dei verbali della sottocommissione — compresi quelli sui criteri integrativi e sulla scansione dei lavori — e della documentazione sugli abbinamenti fra candidati e sedi di correzione. Senza quei documenti il ricorso si riduce a una lamentela sul voto, che nessun giudice accoglie.
L’istanza va presentata subito, perché i tempi della risposta si sommano a quelli del ricorso e il termine non si sospende. Vale la stessa regola di ogni altra procedura selettiva, di cui abbiamo scritto nella pagina sull’accesso agli atti.
7. Entro quando si ricorre
Il termine è di sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito o dalla pubblicazione degli elenchi degli ammessi all’orale. È perentorio: una volta scaduto l’esito diventa definitivo, anche quando il vizio sarebbe stato evidente.
È tuttavia preferibile che il ricorso venga presentato finché la procedura d’esame è ancora aperta, perché è in quella finestra che il giudice può ordinare la rivalutazione dell’elaborato da parte di una commissione diversa e ammettere il candidato con riserva alle prove che restano. È il rimedio che conta davvero: si ottiene in via cautelare, in tempi molto più rapidi di quelli del merito, e restituisce la possibilità di chiudere l’esame nella stessa sessione.
8. Come ti assiste lo Studio
Lo Studio Legale Calzoni segue il contenzioso sulle procedure selettive pubbliche, e l’esame di abilitazione ne è la versione più delicata: chi ricorre è un futuro collega, e sa distinguere un parere onesto da una promessa. Leggiamo l’elaborato e i verbali prima di ogni altra cosa, verifichiamo se il punteggio si spiega alla luce dei criteri fissati dalla legge e se la procedura è stata condotta come doveva, e diciamo con franchezza se esiste un vizio contestabile o se si tratta di una valutazione sfavorevole ma insindacabile.
Quando i margini ci sono curiamo il ricorso nei sessanta giorni e seguiamo il giudizio fino alla rivalutazione dell’elaborato, spiegando fin dall’inizio che cosa è ragionevole attendersi e in quanto tempo; quando non ci sono lo diciamo prima di assumere l’incarico. Tutti i servizi sono nella pagina ricorsi su concorsi pubblici.
Domande frequenti
Si può fare ricorso se non si supera lo scritto dell’esame di avvocato? Sì, con ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito. Il giudice non rifà la correzione, ma annulla il giudizio se è manifestamente illogico, se travisa il contenuto dell’elaborato o se la procedura è viziata.
Perché la commissione non spiega il voto? Perché la norma che imponeva di annotare le osservazioni sull’elaborato non è mai entrata in vigore ed è stata abrogata dalla riforma del 2026. Secondo l’Adunanza plenaria il punteggio numerico costituisce di per sé motivazione sufficiente.
Il solo voto numerico basta davvero? Non sempre. Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1215 dell‘8 aprile 2025, ha annullato una non ammissione all’orale valutata 12/30 senza alcuna spiegazione, ritenendo che il calo dei candidati abbia fatto venir meno la ragione pratica che giustificava la motivazione solo numerica.
Che cosa è cambiato con la riforma del 2026? Le prove scritte sono passate da tre a due — parere e atto giudiziario — l’esame si svolge in un’unica sessione annuale e i criteri di valutazione sono ora fissati dalla legge. Le nuove regole valgono dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore del decreto.
Quanti punti servono per superare l’esame? Almeno 18 punti per ciascuna delle due prove scritte per accedere all’orale, e all’orale almeno 90 punti complessivi, con non meno di 18 in ciascuna delle sue parti.
Che cosa serve per capire se il ricorso ha margini? L’elaborato, il punteggio attribuito e i verbali della sottocommissione, compresi i criteri integrativi che si è data. Si ottengono con l’accesso agli atti, che va chiesto subito perché non sospende i sessanta giorni.
Il ricorso permette di sostenere l’orale nel frattempo? Solo se il giudice accoglie la domanda cautelare, il che accade quando il vizio dedotto è evidente e il pregiudizio è concreto. Va messo in conto che, con una sola sessione all’anno, i tempi del giudizio pesano più che in altre procedure.
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