Inconferibilità e incompatibilità: chi deve controllare?

Spetta al RPCT controllare l'assenza di casi di incompatibilità e inconferibilità previsti dal d.lgs. 39/2013, tenendo conto delle dichiarazioni ricevute.
In breve — L’accertamento dell’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità spetta all’organo che conferisce l’incarico, non al RPCT. Al RPCT spetta la vigilanza: verificare che quell’accertamento sia stato fatto, contestare le situazioni che emergono e segnalarle all’ANAC, all’AGCM e alla Corte dei conti. L’incarico conferito in violazione del d.lgs. 39/2013 è nullo; chi lo ha conferito risponde delle conseguenze economiche e non può conferire incarichi per tre mesi. L’incompatibilità non rimossa entro quindici giorni dalla contestazione comporta la decadenza.
1. Qual è la disciplina delle cause di inconferibilità e incompatibilità?
Come noto, il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 prevede una serie di ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi di vertice, dirigenziali e di amministratore presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Chi riceve l’incarico deve dichiarare l’assenza di tali situazioni con la dichiarazione prevista dall’art. 20: quella sull’inconferibilità si presenta al conferimento ed è condizione di efficacia della nomina, quella sull’incompatibilità si rinnova ogni anno per tutta la durata dell’incarico.
Il decreto non si limita però a elencare i divieti: costruisce un sistema di controlli su tre livelli, distribuiti fra l’organo che conferisce l’incarico, il RPCT e l’ANAC. Sapere a chi spetta che cosa è la parte che nella pratica genera più errori, perché la vigilanza del RPCT viene abitualmente scambiata per un obbligo di accertamento.
2. Chi accerta le cause di inconferibilità e incompatibilità?
È diffusa la convinzione che spetti al RPCT accertare l’assenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità. L’assunto è errato, e non è un dettaglio: da esso dipendono la validità della nomina e la responsabilità di chi l’ha adottata.
Per comprendere il sistema disegnato dal decreto conviene distinguere i controlli in due livelli interni, cui si aggiunge la vigilanza esterna dell’Autorità.
| Livello | Chi | Che cosa fa |
|---|---|---|
| Primo livello | Organo che conferisce l’incarico | Accerta l’assenza di cause ostative prima della nomina, acquisendo e verificando la dichiarazione dell’art. 20 |
| Secondo livello | RPCT | Vigila sul fatto che quell’accertamento sia stato compiuto, contesta le situazioni rilevate e le segnala |
| Vigilanza esterna | ANAC | Vigila con poteri ispettivi, può sospendere la procedura di conferimento e segnalare alla Corte dei conti |
3. Il controllo di primo livello: l’organo che conferisce l’incarico
L’accertamento spetta all’organo titolare del potere di nomina. Prima di procedere deve acquisire la dichiarazione di insussistenza prevista dall’art. 20 e verificarne il contenuto, tenendo conto degli incarichi che risultano dal curriculum allegato e degli altri elementi comunque noti all’ente: la dichiarazione è il punto di partenza della verifica, non la verifica stessa.
Non si tratta di una ripartizione formale, perché la legge fa ricadere sull’organo conferente le responsabilità per la nomina disposta in violazione dei divieti previsti dal decreto. In particolare, l’art. 18 prevede quanto segue.
La norma · Art. 18, commi 1 e 2, d.lgs. 39/2013
I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.
La responsabilità per le conseguenze economiche dell’atto è quindi personale dei componenti che lo hanno votato, e si accompagna all’interdizione di tre mesi dal conferire gli incarichi di loro competenza — potere che nel frattempo passa, per i Ministeri, al Presidente del Consiglio e, per gli enti pubblici, all’amministrazione vigilante. Per questo ogni ente dovrebbe stabilire nei propri atti interni chi svolge la verifica preventiva e come ne dà conto nel provvedimento di nomina.
4. Il controllo di secondo livello: chi vigila sul rispetto delle regole
Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non spetta l’accertamento, ma la vigilanza: verificare che l’organo conferente abbia fatto il proprio controllo, e reagire quando una situazione ostativa emerge comunque.
La norma · Art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. 39/2013
Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico […] cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato […] nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
In concreto il RPCT controlla che la dichiarazione dell’art. 20 sia stata acquisita prima della nomina, che non sia generica ma contenga la fedele elencazione degli incarichi ricoperti, e che dal provvedimento risulti l’esito della verifica. Sono controlli che sembrano formali, ma sono l’unico presidio interno che intercetta una nomina irregolare prima che l’incarico produca effetti.
5. Cosa accade se emergono situazioni di inconferibilità o incompatibilità?
Se dalla vigilanza emerge una causa ostativa, il RPCT avvia la contestazione. Le modalità cambiano a seconda di ciò che ha rilevato:
- in caso di inconferibilità, la contestazione è indirizzata sia all’organo che ha conferito l’incarico sia al soggetto che lo ha ricevuto;
- in caso di incompatibilità, va indirizzata al solo titolare dell’incarico.
L’atto deve esporre i fatti e indicare la norma violata. Nell’inconferibilità l’interessato va invitato a presentare memorie, con un termine congruo — l’ANAC indica non inferiore a cinque giorni —, perché la dichiarazione di nullità non può essere adottata senza contraddittorio. Nell’incompatibilità il soggetto va invece intimato a scegliere fra le posizioni ricoperte entro il termine perentorio di quindici giorni, decorso il quale opera la decadenza.
6. Quali sanzioni si applicano in caso di violazione?
La conseguenza dell’inconferibilità non è una sanzione in senso proprio, ma un vizio dell’atto: la nullità.
La norma · Art. 17, d.lgs. 39/2013
Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.
La nullità travolge sia l’atto di nomina sia il contratto, e il RPCT ne dichiara la sussistenza all’esito della contestazione. A carico dei componenti dell’organo che ha conferito l’incarico si aggiungono la responsabilità e l’interdizione dell’art. 18 viste sopra, mentre l’atto di accertamento della violazione va pubblicato sul sito dell’ente (art. 18, comma 5).
Diversa la sorte dell’incompatibilità: qui l’incarico è validamente conferito, ma non può proseguire. Decorsi i quindici giorni dalla contestazione senza che l’interessato abbia scelto, l’art. 19 fa discendere la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto, di lavoro subordinato o autonomo. Restano ferme le norme che, per i dipendenti pubblici, prevedono il collocamento in aspettativa quando l’incompatibilità può essere rimossa in quel modo.
7. Quale ruolo e quali poteri ha l’ANAC?
Alla vigilanza interna del RPCT si affianca quella esterna dell’ANAC, che dispone di poteri propri e non si limita a ricevere le segnalazioni.
La norma · Art. 16, commi 1 e 2, d.lgs. 39/2013
L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi. L'Autorità […] può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti […]. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.
Il potere più incisivo è quello del comma 2: l’ANAC può sospendere la procedura di conferimento ancora in corso, e l’ente che voglia comunque procedere deve motivare tenendo conto dei rilievi ricevuti. L’Autorità può poi svolgere ispezioni, accertare singole fattispecie e segnalare alla Corte dei conti i profili di responsabilità erariale. Le segnalazioni possono arrivarle dal RPCT, ma anche da soggetti esterni all’ente.
8. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni
Lo Studio affianca gli enti nella costruzione della procedura di controllo — chi verifica, con quali atti, come se ne dà conto nella determina di nomina — e nella redazione della sezione del PIAO dedicata agli incarichi dirigenziali e apicali, che è ciò su cui l’ente viene misurato nella relazione annuale all’ANAC.
L’assistenza prosegue nei casi concreti: l’esame di una posizione dubbia prima della nomina, il procedimento di contestazione avviato dal RPCT, il contraddittorio con l’ente e i procedimenti davanti all’ANAC, fino all’impugnazione o alla difesa dei provvedimenti che dichiarano la nullità dell’incarico o la decadenza. È parte dell’attività dello Studio in materia di anticorruzione e trasparenza.
Domande frequenti
Chi deve verificare l’assenza di cause di inconferibilità? L’organo che conferisce l’incarico, prima di adottare la nomina. Il RPCT non accerta: vigila sul fatto che quella verifica sia stata compiuta e sia documentata.
Che cosa succede all’incarico conferito nonostante una causa di inconferibilità? L’atto di conferimento e il contratto sono nulli ai sensi dell’art. 17. Il RPCT dichiara la nullità all’esito della contestazione, dopo aver garantito il contraddittorio.
Che cosa rischia chi ha conferito l’incarico? I componenti dell’organo rispondono delle conseguenze economiche dell’atto e non possono conferire incarichi per tre mesi. Sono esclusi gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti.
Quanto tempo c’è per rimuovere un’incompatibilità? Quindici giorni dalla contestazione del RPCT. È un termine perentorio: decorso senza scelta, l’incarico decade e il contratto si risolve.
Che cosa può fare l’ANAC? Vigila con poteri ispettivi, può sospendere la procedura di conferimento con un provvedimento contenente rilievi di cui l’ente deve tenere conto nella motivazione, e può segnalare i fatti alla Corte dei conti.
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un avvocato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza, oppure fissare un appuntamento. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.